CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12946/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tenza del 12/06/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Nicosia;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamentosenza rinvio dell’impugnata sentenza, perché il fatto non costituisce reato;letta la memoria e le relative conclusioni del difensore di parte civile, avv.[OSCURATO:PERSONA]Alessandro, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 12 giugno 2025, il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Nicosia hacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 600,00 di multa, oltre al risarcimentodei danni in favore della parte civile (da liquidarsi in separata sede) e alla rifusionedelle spese processuali, ritenendola responsabile del reato di diffamazione di cuiall’art. 595, comma 2, cod. pen., per avere, in qualità di socia della "Pentaprogettos.r.l.", con email del 2 luglio 2020 indirizzata a due indirizzi riferibili alla BancaUnicredit filiale di Nicosia, offeso l’onore e il decoro di [OSCURATO:PERSONA], dichiarandoche lo stesso, in qualità di socio-amministratore della detta s.r.l., aveva prodottoil bilancio di previsione afferente la suddetta società falso, in ordine ad una praticadi rinegoziazione di un prestito.Nel testo della comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] contestava il bilancio di previsioneal 31/12/2019 presentato dall'amministratore [OSCURATO:PERSONA], affermando di dissociarsi daidati ivi contenuti in quanto non riscontrati e incongruenti, e riferendo che lo stessoamministratore le avrebbe ammesso trattarsi di un "bilancio modificato perfacilitare l'accesso al credito". La missiva si concludeva con l'annuncio di volersporgere denuncia per verificare se vi fossero "i presupposti di truffa" da parte delMiletti. La sentenza ha ritenuto integrata la diffamazione valorizzando la pluralitàdei destinatari (l'invio sia alla mail personale della direttrice che alla PECistituzionale della filiale, ritenuta accessibile a più persone) e l'offensività delleaccuse, ritenute non scriminate in quanto prive del necessario nucleo di veridicità.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata,articolando tre motivi.2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 595 cod. pen. percarenza dell'elemento oggettivo della comunicazione con più persone e di quellosoggettivo.Si deduce che la email fu inviata, previo accordo telefonico, esclusivamentealla direttrice dell’istituto creditizio, [OSCURATO:PERSONA], utilizzando due indirizzi (diposta elettronica ordinaria e certificata) riferibili alla medesima persona fisica. Laricorrente censura la sentenza laddove desume la pluralità dei destinatari dallanatura "aziendale" della casella certificata o dalla successiva conoscenza dei fattida parte di altri funzionari (il dottor Perri, coordinatore del centro imprese perNicosia, che aveva convocato la persona offesa per spiegazioni in merito),sostenendo che mancherebbe la prova che la casella fosse concretamenteaccessibile a soggetti diversi dalla destinataria al momento dell'invio e che,comunque, difetterebbe il dolo di diffondere la notizia a terzi.2.2. Col secondo motivo si eccepisce la violazione degli artt. 595 e 51 cod.pen., per carenza di offensività e mancato riconoscimento dell'esimente del dirittodi critica.Si lamenta che il giudice di merito abbia erroneamente escluso lascriminante, pur a fronte di risultanze istruttorie (consulenza tecnica di parteredatta dal dottor [OSCURATO:PERSONA] e deposizione del commercialista RabbitoGaetano) che confermavano come il bilancio presentato dal [OSCURATO:PERSONA] contenesse datinon veritieri (utili fittizi e liquidità inesistenti). La difesa sostiene che la Bompieriabbia agito a tutela degli interessi sociali e della banca, esprimendo una criticacontinente (parlando dei "presupposti di truffa" in forma dubitativa) basata su unfatto vero o, quantomeno, putativamente vero.2.3. Con il terzo motivo, la difesa impugna specificamente il capo relativoalla statuizione civile, deducendo l'insussistenza di qualsivoglia danno risarcibile.Si evidenzia come l'istruttoria (testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) abbia dimostrato che lamissiva non produsse conseguenze negative concrete per la parte civile, la qualeritirò autonomamente la pratica di rinegoziazione, e che pertanto la condannagenerica al risarcimento sarebbe priva di supporto probatorio e collegamentoeziologico col fatto contestato (derivando dall’iniziativa della stessa personaoffesa, per aver inviato un bilancio di previsione falso a tal punto da averlo ritirato).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.2. In materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutarel'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché ècompito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare lasussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, dellaportata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusionedi questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 2473 del10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145-01; confronta, negli stessi termini, trale tante, Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, dep. 2006, Travaglio, Rv. 233749-01).3. Come emerge dalla stessa ricostruzione operata dal [OSCURATO:PERSONA] di pace, lateste [OSCURATO:PERSONA] (direttrice della filiale di Nicosia della [OSCURATO:PERSONA])riferì: “qualche giorno prima della delibera di rinegoziazione il [OSCURATO:PERSONA] mi telefonòdicendomi di soprassedere temporaneamente”; mentre lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avevarappresentato al dottor Rabbito, commercialista della [OSCURATO:SOCIETA].,“l’esistenza di anomalie in seno al documento contabile (in tal senso v. deposizionedella persona offesa, udienza del 4 luglio 2020 e del teste Rabbito, udienza del 23marzo 2023)”.Orbene, tali dati fattuali, acclarati dal giudice del merito, comportano che ilfatto oggetto di assunta diffamazione – ovvero che [OSCURATO:PERSONA], “in ordine aduna pratica di rinegoziazione di prestito, aveva prodotto [alla [OSCURATO:PERSONA]] il bilancio diprevisione afferente la suddetta società falso” – era vero.[OSCURATO:PERSONA] di pace reputa, a ben vedere, che, nonostante ciò, la diffamazionesussista non perché il fatto anzidetto fosse falso, ma perché “l’imputata, dopo averconferito telefonicamente con la direttrice della [OSCURATO:PERSONA] di Nicosia”, avevainviato l’email in questione “pur essendo consapevole che la pratica dirinegoziazione del prestito era già sospesa” (come, a dire della sentenzaimpugnata, confermato dalla menzionata direttrice).Ma la disposta sospensione della pratica di rinegoziazione, paradossalmente,confermava ancor più, nella mente dell'imputata, la veridicità di quanto accaduto:ovvero l’esistenza di un bilancio non vero presentato alla [OSCURATO:PERSONA] per larinegoziazione di un prestito.Né si vede per quale ragione, quale socia della [OSCURATO:SOCIETA]., l’odiernaricorrente non avesse il diritto di comunicare, ove pure ribadendolo a chi ne fossegià a conoscenza, tale dato vero, al fine semplicemente di rimarcarlo e anche diprendere le distanze dalla condotta del [OSCURATO:PERSONA] e chiarire ulteriormente la suadiversa posizione.La notizia propalata nella e-mail, dunque, non diveniva falsa e, diconseguenza, offensiva e diffamatoria sol perché già nota a chi la riceveva.4. Le ragioni indicate impongono l'annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata perché il fatto contestato non sussiste. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussisteCosì è deciso, 13/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]