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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 11602/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] P ch-e-h-a-c-en-cluse-dliedencto udito il difensore_ [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Crotone che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., riconosciuta all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7 cod. pen. 1.2.

All'imputato è contestato di avere cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] perché, per colpa generica e per inosservanza delle norme sulla circolNione stradale (artt. 141, commi 1, 2, 11 e 142 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), non riusciva ad arrestare la marcia del proprio veicolo e ad evitare lo scontro con l'auto della vittima, marciante in senso opposto, che aveva invaso la sua carreggiata di marcia.

2. Il ricorso consta di due motivi.

2.1. Con il primo motivo, la difesa lamenta la violazione di norme processuali.

Evidenzia che, come desumibile dalla documentazione allegata al ricorso, il difensore di fiducia, ricevuta in data 28/11/2023 la notifica del decreto di citazione in appello, aveva tempestivamente provveduto (il 30/11/23) a richiedere a mezzo pec la trattazione orale del processo.

Successivamente, intervenuta la proclamazione da parte della giunta dell'Unione delle [OSCURATO:PERSONA] déll'astensione dalle udienze per i giorni 7, 8 e 9 febbraio 2024, il difensore comunicava, in data 31/01/2024, alla Corte di appello di Catanzaro l'intenzione di aderire alla predetta astensione, con precipuo riferimento all'udienza del 09/02/24.

Ciò nonostante, la Corte territoriale, all'udienza del 09/02/24, non procedeva alla richiesta trattazione orale e, pur in assenza delle conclusioni dell'imputato, per l'adesione all'astensione, emetteva la sentenza di condanna impugnata con il presente ricorso.

Si è, pertanto, verificata una chiara violazione del diritto di difesa;

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

La motivazione della sentenza impugnata sarebbe ampiamente elusiva ed omissiva dei motivi proposti dalla difesa, presentandosi come meramente riproduttiva delle considerazioni del Giudice di primo grado.

In particolare, la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare le asettiche considerazioni del Tribunale circa i risultati della consulenza tecnica disposta dal Pubblico ministero, senza tuttavia confrontarle con le critiche mosse, da un lato, dalla consulenza redatta nell'interesse dell'imputato e, dall'altro, dai motivi di impugnazione.

La motivazione poi appare inesistente o quantomeno illogica laddove, da un lato, afferma la "inevitabilità dell'impatto", mentre, dall'altro, si rimprovera all'imputato di aver tenuto una condotta di guida negligente o imprudente, tale da non permettergli di effettuare alcuna manovra per evitare l'evento.

La sentenza impugnata non ha affrontato il tema della carenza di qualsiasi indagine sulle reali cause dell'evento, rispetto al quale non si sarebbe confrontato con le dichiarazioni rese a s.i.t. da AnIonella Vana.

L'illogicità investe anche, detta del difensore, il mancato ahnlaffrato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche laddove si afferma che l'assenza di precedenti penali dell'imputato cede rispetto alle modalità del fatto s indicate che hanno provato una grave violazione del limite di velocità", senza ten re conto che lo stesso consulente del Pubblico ministero ha accertato una velocità di 103 km/h prima dell'impatto e di 94,5 km/h al momento dell'impatto, in un tr tto di strada rettilineo avente il limite di 90 km/h.

Si tratterebbe, in sostanza, di n eventuale superamento del limite di velocità in misura pari o inferiore al 10%.

N n vi sarebbe alcuna considerazione sulla sussistenza del nesso eziologico t l'eventuale violazione di una norma cautelare e l'evento occorso.

Sarebbe anche emerso che l'agente aveva, nonostante l'assenza di tempi utili di reazione, posto in essere l'unica manovra esigibile, tentando prima una manovra di frenata e poi lo spostamento della propria vettura verso destra, ciò a riprova del fatto che aveva conservato il controllo del proprio mezzo.

I precetti asseritamente inosservati non avrebbero potuto scongiurare l'imprevedibile occupazione della carreggiata da parte della vittima.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, ritenuto fondato ed assorbente il primo motivo, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. In data 04/12/2024 sono pervenute note scritte dei difensore, a v. [OSCURATO:PERSONA], che insiste nelle ragioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.

2. Risulta, invero, che, in data 30 novembre 2023, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, avesse depositato tramite pec richiesta di trattazione orale per l'udienza innanzi alla Corte di appello di Catanzaro fissata per b9/02/2024, giorno compreso nel periodo (7, 8 e 9 febbraio 2024) di un'astensione proclamata dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA]; risulta altresì che il predetto difensore, in data 31/01/2024, avesse comunicato alla Corte di appello di Catanzaro la propria volontà di aderire alla predetta astensione, con precipuo riferimento all'udienza del 09/02/24.

In ragione di queste circostanze, la Corte territoriale avrebbe dovutci disporre un rinvio della trattazione del processo, per consentire al difensore di parteciparvi.

In presenza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria iniplica infatti l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa (per l'affermazione del principio a contrariis, cfr. Sez. 4, i. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067).

3. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catenzaro per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Catanzaro per il giudizio.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] P ch-e-h-a-c-en-cluse-dliedencto udito il difensore_ [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Crotone che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., riconosciuta all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7 cod. pen. 1.2. All'imputato è contestato di avere cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] perché, per colpa generica e per inosservanza delle norme sulla circolNione stradale (artt. 141, commi 1, 2, 11 e 142 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), non riusciva ad arrestare la marcia del proprio veicolo e ad evitare lo scontro con l'auto della vittima, marciante in senso opposto, che aveva invaso la sua carreggiata di marcia. 2. Il ricorso consta di due motivi. 2.1. Con il primo motivo, la difesa lamenta la violazione di norme processuali. Evidenzia che, come desumibile dalla documentazione allegata al ricorso, il difensore di fiducia, ricevuta in data 28/11/2023 la notifica del decreto di citazione in appello, aveva tempestivamente provveduto (il 30/11/23) a richiedere a mezzo pec la trattazione orale del processo. Successivamente, intervenuta la proclamazione da parte della giunta dell'Unione delle [OSCURATO:PERSONA] déll'astensione dalle udienze per i giorni 7, 8 e 9 febbraio 2024, il difensore comunicava, in data 31/01/2024, alla Corte di appello di Catanzaro l'intenzione di aderire alla predetta astensione, con precipuo riferimento all'udienza del 09/02/24. Ciò nonostante, la Corte territoriale, all'udienza del 09/02/24, non procedeva alla richiesta trattazione orale e, pur in assenza delle conclusioni dell'imputato, per l'adesione all'astensione, emetteva la sentenza di condanna impugnata con il presente ricorso. Si è, pertanto, verificata una chiara violazione del diritto di difesa; 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe ampiamente elusiva ed omissiva dei motivi proposti dalla difesa, presentandosi come meramente riproduttiva delle considerazioni del Giudice di primo grado. In particolare, la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare le asettiche considerazioni del Tribunale circa i risultati della consulenza tecnica disposta dal Pubblico ministero, senza tuttavia confrontarle con le critiche mosse, da un lato, dalla consulenza redatta nell'interesse dell'imputato e, dall'altro, dai motivi di impugnazione. La motivazione poi appare inesistente o quantomeno illogica laddove, da un lato, afferma la "inevitabilità dell'impatto", mentre, dall'altro, si rimprovera all'imputato di aver tenuto una condotta di guida negligente o imprudente, tale da non permettergli di effettuare alcuna manovra per evitare l'evento. La sentenza impugnata non ha affrontato il tema della carenza di qualsiasi indagine sulle reali cause dell'evento, rispetto al quale non si sarebbe confrontato con le dichiarazioni rese a s.i.t. da AnIonella Vana. L'illogicità investe anche, detta del difensore, il mancato ahnlaffrato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche laddove si afferma che l'assenza di precedenti penali dell'imputato cede rispetto alle modalità del fatto s indicate che hanno provato una grave violazione del limite di velocità", senza ten re conto che lo stesso consulente del Pubblico ministero ha accertato una velocità di 103 km/h prima dell'impatto e di 94,5 km/h al momento dell'impatto, in un tr tto di strada rettilineo avente il limite di 90 km/h. Si tratterebbe, in sostanza, di n eventuale superamento del limite di velocità in misura pari o inferiore al 10%. N n vi sarebbe alcuna considerazione sulla sussistenza del nesso eziologico t l'eventuale violazione di una norma cautelare e l'evento occorso. Sarebbe anche emerso che l'agente aveva, nonostante l'assenza di tempi utili di reazione, posto in essere l'unica manovra esigibile, tentando prima una manovra di frenata e poi lo spostamento della propria vettura verso destra, ciò a riprova del fatto che aveva conservato il controllo del proprio mezzo. I precetti asseritamente inosservati non avrebbero potuto scongiurare l'imprevedibile occupazione della carreggiata da parte della vittima. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, ritenuto fondato ed assorbente il primo motivo, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. In data 04/12/2024 sono pervenute note scritte dei difensore, a v. [OSCURATO:PERSONA], che insiste nelle ragioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. 2. Risulta, invero, che, in data 30 novembre 2023, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, avesse depositato tramite pec richiesta di trattazione orale per l'udienza innanzi alla Corte di appello di Catanzaro fissata per b9/02/2024, giorno compreso nel periodo (7, 8 e 9 febbraio 2024) di un'astensione proclamata dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA]; risulta altresì che il predetto difensore, in data 31/01/2024, avesse comunicato alla Corte di appello di Catanzaro la propria volontà di aderire alla predetta astensione, con precipuo riferimento all'udienza del 09/02/24. In ragione di queste circostanze, la Corte territoriale avrebbe dovutci disporre un rinvio della trattazione del processo, per consentire al difensore di parteciparvi. In presenza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria iniplica infatti l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa (per l'affermazione del principio a contrariis, cfr. Sez. 4, i. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067). 3. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catenzaro per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Catanzaro per il giudizio. Così deciso
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