Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 655/2026
ECLI:EU:C:2026:415
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0198_RES
Causa C‑198/24
TQ
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale
Proposta dal Landesgericht für [OSCURATO:PERSONA] della Corte (Quarta Sezione) del 21 maggio 2026
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 655/2014 – Procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale – Condizioni per l’emissione – Articolo 7, paragrafo 1 – Urgenza – Rischio concreto che, in mancanza dell’emissione di tale ordinanza, la successiva esecuzione del credito sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile – Natura di tale rischio – Circostanze che possono dimostrare l’esistenza di tale rischio – Azioni compiute dal debitore – Ostacoli all’esecuzione nello Stato membro di domicilio del debitore – Normativa di uno Stato membro che prevede l’irricevibilità di qualsiasi azione legale relativa alla legittimità della fornitura di servizi di giochi d’azzardo da tale Stato membro, autorizzata dalla normativa di quest’ultimo, e l’obbligo, per i giudici di detto Stato membro, di negare il riconoscimento e l’esecuzione di qualsiasi decisione giudiziaria straniera emessa a seguito di una simile azione»
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari – Regolamento n. 655/2014 – Condizioni per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo – Urgenza – Circostanze che possono dimostrare l’esistenza di un rischio concreto per l’esecuzione di un credito – Comportamento pregresso del debitore e ostacoli all’esecuzione nello Stato membro di domicilio del debitore – Inclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 655/2014, considerando 14 e art. 7, § 1)
(v. punti 37‑62 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Landesgericht für [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land in materia civile, Vienna, Austria), la Corte si pronuncia sulla rilevanza di taluni elementi, in particolare il comportamento del debitore e il quadro normativo nello Stato membro in cui ha sede, nell’ambito della valutazione della necessità di emettere un’ordinanza europea di sequestro conservativo a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014 (
1
).
TQ, dall’Austria, dove risiede, ha partecipato a giochi d’azzardo online proposti dalla [OSCURATO:PERSONA], una società con sede a Malta, titolare di una licenza maltese per i giochi d’azzardo online, ma non di una licenza austriaca. Nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019, TQ ha subito perdite per un importo complessivo di 62878 euro.
TQ ha intentato in Austria un’azione contro la [OSCURATO:PERSONA] volta al rimborso di dette perdite, sostenendo che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non era titolare di una licenza ai sensi di tale legge federale sui giochi d’azzardo, il contratto di gioco alla base era nullo e privo di effetti. [OSCURATO:PERSONA] è stata, in seguito, condannata al suddetto rimborso.
Poiché l’importo al quale la [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata non è stato rimborsato a TQ, quest’ultimo ha depositato in Austria una domanda di ordinanza di sequestro conservativo ai sensi del regolamento n. 655/2014. In tale procedimento, TQ sostiene che gli atti compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA], in particolare la risoluzione del rapporto commerciale con un prestatore di servizi di pagamento austriaco che agiva per suo conto in qualità di terzo debitore, dimostrerebbero un rischio di sottrazione dei suoi beni negli Stati membri oggetto della presente domanda. Inoltre, TQ deduce, per quanto riguarda l’esistenza di tale rischio, ostacoli all’esecuzione, a Malta, di una sentenza straniera e/o di una decisione straniera emesse a seguito di un’azione contro operatori di giochi d’azzardo titolari di una licenza maltese, derivanti, a suo avviso, da una modifica della legge maltese sui giochi d’azzardo.
In tale contesto, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014 debba essere interpretato nel senso che, al fine di stabilire se sia urgente adottare un’ordinanza di sequestro conservativo, un giudice nazionale possa tener conto, da un lato, di un comportamento del debitore che ha avuto luogo diversi anni prima della presentazione di tale domanda e, dall’altro, dell’esistenza, nello Stato membro in cui è stabilito il debitore, di una legge che può ostacolare il recupero del credito di cui trattasi.
Giudizio della Corte
Secondo la Corte, la natura urgente della necessità di emettere un’ordinanza di sequestro conservativo e il «rischio concreto» di cui al primo paragrafo dell’articolo 7 del regolamento n. 655/2014 costituiscono due aspetti inscindibili di una sola e medesima condizione. Di conseguenza, tale articolo deve essere interpretato nel senso che l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo è urgente quando sussiste un rischio concreto che, senza una simile ordinanza, l’esecuzione del credito prima che il creditore sia in grado di ottenere l’esecuzione di una decisione giudiziaria esistente o futura, sia compromesso o reso sostanzialmente più difficile. Pertanto, la rilevanza delle circostanze menzionate dal giudice del rinvio nella questione pregiudiziale deve essere valutata in relazione al requisito di urgenza relativo alla necessità di adottare un’ordinanza di sequestro conservativo, caratterizzata dalla sussistenza di un simile rischio concreto.
Per quanto riguarda il concetto di «rischio concreto» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014, la Corte osserva, anzitutto, che dal tenore letterale di detto articolo, e in particolare dall’uso dell’aggettivo qualificativo «concreto» risulta in modo chiaro che occorre interpretare tale concetto nel senso di riguardare un rischio concreto e attuale al momento della presentazione della domanda di sequestro conservativo, e quindi non solo un rischio potenziale o eventuale.
La Corte sottolinea, poi, che il considerando 14 del regolamento n. 655/2014 fornisce precisazioni sulla portata del concetto di «rischio concreto». Sulla base di una lettura combinata del terzo e del quarto comma di tale considerando, il «rischio concreto» deve essere inteso come un rischio che trae origine da una condotta intenzionale del debitore e, in particolare, dall’adozione, da parte di quest’ultimo, di misure, quali la dissipazione, l’occultamento o la distruzione di beni o il disporne al di sotto del loro valore, destinate a sottrarsi al pagamento del suo debito, e non da qualsiasi altra minaccia all’esecuzione del credito di cui trattasi.
Infine, la Corte indica che un’interpretazione del genere è corroborata dagli obiettivi del regolamento n. 655/2014, il quale non solo ha lo scopo di istituire una procedura a livello dell’Unione, a disposizione del creditore come alternativa ai provvedimenti cautelari previsti dal diritto nazionale, ma mira inoltre a stabilire un opportuno equilibrio tra gli interessi del creditore e quelli del debitore. Ebbene, un’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014 secondo la quale qualsiasi minaccia all’esecuzione del credito rappresenterebbe un «rischio concreto», ai sensi di tale disposizione, potrebbe pregiudicar tale equilibrio.
Per quanto riguarda le circostanze che un giudice adito con una domanda di ordinanza di sequestro conservativo può prendere in considerazione per valutare l’esistenza di un tale rischio e, in primo luogo, la rilevanza, a tale riguardo, delle azioni del debitore compiute diversi anni prima della presentazione di tale domanda, in particolare della risoluzione del suo rapporto commerciale con un prestatore di servizi di pagamento che agiva per suo conto in qualità di terzo debitore nello Stato membro del creditore, la Corte precisa che il giudice adito può tenere conto di tale comportamento nell’ambito della valutazione globale delle circostanze invocate dal creditore che essa sarebbe chiamata ad effettuare. La Corte sottolinea che nulla nel regolamento n. 655/2014 indica che la rilevanza del comportamento del debitore dipenda necessariamente dal momento in cui esso è stato tenuto e che tale regolamento non impone al creditore l’obbligo di presentare la propria domanda nel momento stesso in cui sorge il rischio asserito per l’esecuzione del suo credito.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la modifica di una legge dello Stato membro in cui è stabilito il debitore che potrebbe ostacolare l’esecuzione del credito, la Corte precisa che il semplice richiamo, da parte del creditore, a una normativa nazionale del genere non può essere sufficiente a dimostrare l’esistenza di un «rischio concreto», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014, in particolare per quanto riguarda i conti bancari detenuti dal debitore in Stati membri diversi da quello che ha adottato tale normativa. Tuttavia, il giudice adito può tenere conto di una normativa del genere quale elemento contestuale che consenta di valutare la portata delle azioni del debitore al fine di determinare l’esistenza della sua intenzione di sottrarsi al pagamento del credito di cui trattasi.
La Corte conclude che il giudice nazionale adito con una domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo può tenere conto, al fine di determinare se sia urgente adottare tale ordinanza, da un lato, di un comportamento del debitore che ha avuto luogo diversi anni prima della presentazione di tale domanda e, dall’altro, dell’esistenza, nello Stato membro in cui è stabilito il debitore, di una legge che può ostacolare l’esecuzione del credito di cui trattasi.
(
1
) Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (
GU 2014, L 189, pag. 59
).