CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 34582/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16908-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTA A CORETTI, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 47 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente avverso la sentenza n. 758/2020 della CORTE D'APPELLOdell'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che. la Corte d'appello dell'Aquila, con sentenza del 17 dicembre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lanciano, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avvocato iscritto all'Albo degli avvocati ma non alla Cassa di previdenza, annullando l'avviso di addebito con cui l'INPS aveva chiesto alla professionista i contributi da versare alla Gestione separata per il reddito prodotto nell'anno 2010 in relazione all'attività libero professionale dalla medesima svolta. La Corte territoriale ha ritenuto che l'art. 44, comma 2, del DL. 269/2003 prevede un principio di carattere generale introducendo una fascia di esenzione per la quale non è tenuto ad iscriversi alla gestione separata il professionista qualora abbia prodotto un reddito inferiore o pari ad euro 5000 (pagina 2 della sentenza, penultimo capoverso); ha poi aggiunto che «ciò che rileva è il reddito prodotto, non essendo contestato che per l'anno d'imposta 2010 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto un reddito, derivato dall'attività libero-professionale, inferiore ad curo 5000», sicché era venuto meno l'obbligo del tutto di iscrizione «del tutto inconferente essendo la prova dell'abitualità dell'esercizio della professione», precisando altresì che «non è la modalità di svolgimento della prestazione che incide sull'obbligo di iscrizione, ma il reddito prodotto»(pag. 3 della sentenza). Ric. 2021 n. 16908 sez. ML - ud. 09-11-2022 -2- La cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; la controricorrente ha depositato memoria. Considerato che il motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce «Violazione dell'art. 2, commi 26-31,1. 335/1995, dell'art. 18 commi 11 e 12, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. 111/2011, dell'art. 53, D.P.R. 917/1986, modificato dal D.lgs. 344/2003 e dell'art. 44, comma 2 D.L. 269/2003 convertito con modificazioni nella L. 326/2003, anche con riferimento all'art. 2697 c.c. per avere la Corte di appello, in ipotesi di avvocato iscritto all'albo degli avvocati ma non alla [OSCURATO:PERSONA] dichiarato non sussistente l'obbligo di contribuzione alla Gestione separata, sul presupposto che, in difetto del superamento del limite di reddito (pari a euro 5.000,00), l'attività professionale svolta debba essere qualificata come occasionale»; 2. il motivo è fondato nei termini che seguono, per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. 18/02/2021, n. 4419, e Cass. 26/04/2021, n. 11006, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. (da ultimo, v. Cass. 19856/2022); 3. in particolare, come già osservato da Cass. Sez. L. n. 4419 del 2021, cit., nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'art. 44, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in legge n. 326 del 2003, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di Ric. 2021 n. 16908 sez. ML - ud. 09-11-2022 -3- un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di curo 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità. Ne consegue che - al contrario di quanto sostiene la corte territoriale - è dirimente il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto di fatto, all'uopo avvalendosi delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio — da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo — per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità; fermo restando, come espressamente affermato nei precedenti cui qui si intende dare continuità, che il requisito dell'abitualità dev'essere apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina che è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all'art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, cit., presupposto che invece, come detto, rileva ai fini dell'assoggettamento Ric. 2021 n. 16908 sez. ML - ud. 09-11-2022 -4- 4. il consolidato orientamento dianzi richiamato ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal giudice di legittimità delle leggi con la recente sentenza n. 104 depositata il 22 aprile 2022; 5. nella specie, la Corte territoriale ha desunto l'assenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata solo dall'ammontare del reddito prodotto, inferiore alla soglia, senza accertare, in via fattuale e a monte, anche ricorrendo ad elementi di valenza presuntiva semplice, se l'attività professionale fosse abituale o occasionale; 6. vanno conseguentemente disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla controricorrente, dal momento che il motivo di ricorso rientra nel vizio di cui al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., avendo l'INPS censurato non già la ricostruzione fattuale compiuta dalla Corte - che è invece mancata per le ragioni suddette - quanto l'esatta interpretazione della norma; 7. neppure è condivisibile l'argomento sostenuto dalla Tonelli, secondo cui la sentenza poggerebbe su altra (autonoma) ratio decidendi, costituita dalla circolare dell'INPS n. 103 del 2004, la quale - in quanto atto meramente interno all'Ente - anche ove contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati, esprime esclusivamente un parere, non vincolante per il giudice e per la stessa autorità che l'ha emanata (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11094; cfr. pure Cass. 669/2014, con riferimento alle circolari dell'Agenzia delle Entrate; ); 8. in conclusione, non essendosi la Corte di merito uniformata all'anzidetto principio di diritto, che non può dirsi superato dalle osservazioni difensive della controricorrente, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello dell'Aquila, in diversa Ric. 2021 n. 16908 sez. ML - ud. 09-11-2022 -5- composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.. PQM La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello dell'Aquila, in diversa composizione, che provvederà anch