CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 07514/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 169-31540/2023 . [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché sollecita con i primi due motivi una inammissibile diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito al fine di censurare i criteri di attribuzione della responsabilità per i fatti-reato riconosciuti nel merito, non confrontandosi con l'apparato motivazionale (sintetico ma esaustivo) speso sul punto dalla sentenza impugnata, che ha valutato la complessiva condotta dell'agente manifestatasi nei distinti reati rubricati, l'uno funzionale alla consumazione dell'altro. Il terzo motivo con il quale si censura la negazione delle circostanze attenuanti generiche si caratterizza per assoluta genericità. I vizi di motivazione (per caren2:a o mera apparenza) non trovano invece rispondenza nel puntuale corredo argomentativo che ha accompagnato la decisione di rigetto impugnata. Del pari è a dirsi per il quarto motivo di ricorso speso in tema di riconoscimento ed applicazione della contestata recidiva, avendo la Corte territoriale esplicitamente argomentato le ragioni della ritenuta accresciuta colpevolezza e maggiore pericolosità, proprio per la messe di precedenti tematici che gravano la biografia criminale dell'imputato. Con i motivi di ricorso si stigmatizzano, dunque, i criteri atti a qualificare i fatti ricostruiti in istruttoria, sotto il duplice profilo della violazione di legge penale sostanziale e della illogica o contraddittoria motivazione. Il ricorso si limita, tuttavia, a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta, pretendendo da questa Corte un diverso apprezzamento in fatto delle prove assunte nel contraddittorio non deducibile in sede di legittimità. La Corte di merito ha infatti logicamente spiegato che rispetto alle evidenze obiettive raccolte -tutte convergenti verso il peso svolto dal ricorrente nella induzione illecita del deceptus, che fu convinto solo grazie agli artifizi dell'agente. Quanto alla tipicità del fatto ritenuto, la sentenza di secondo grado spiega in maniera logica e coerente che il contraente sin dall'origine aveva assunto l'obbligazione col proposito di non adempierla. Ha inoltre precisato la Corte che il reale intento frodatorio è stato accompagnato da artifizi consistiti nel rassicurare il contraente (anche attraverso la condotta descritta al capo B) circa il puntuale adempimento della prestazione, in modo da instillare fiducia nell'acquirente ed indurlo ad effettuare la sua prestazione. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 169-31540/2023 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.