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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30846/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 30 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Caltanissetta il 23 ottobre 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.200 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Caltanissetta il 6 ottobre 2022.

Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel respingere le obiezioni difensive, hanno valorizzato, in maniera non illogica, tra l'altro, il quantitativo non trascurabile di stupefacente (da cui erano ricavabili 107 dosi medie singole), la suddivisione dello stesso in dosi già confezionate e il ritrovamento di un bilancino di precisione.

Evidenziato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata applicazione del minimo della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente alla contestata recidiva, è anch'esso manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale rimarcato, in senso ostativo all'accoglimento delle censure difensive, la circostanza che l'imputato ha commesso il fatto per cui si procede quando era sottoposto a misura cautelare.

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M P.Q.[OSCURATO:PERSONA] i 1 2 AGO " 2026 DIRETTORE AMMINISTRATIij Dotatte trini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 30 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Caltanissetta il 23 ottobre 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.200 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Caltanissetta il 6 ottobre 2022. Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel respingere le obiezioni difensive, hanno valorizzato, in maniera non illogica, tra l'altro, il quantitativo non trascurabile di stupefacente (da cui erano ricavabili 107 dosi medie singole), la suddivisione dello stesso in dosi già confezionate e il ritrovamento di un bilancino di precisione. Evidenziato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata applicazione del minimo della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente alla contestata recidiva, è anch'esso manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale rimarcato, in senso ostativo all'accoglimento delle censure difensive, la circostanza che l'imputato ha commesso il fatto per cui si procede quando era sottoposto a misura cautelare. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M P.Q.[OSCURATO:PERSONA] i 1 2 AGO " 2026 DIRETTORE AMMINISTRATIij Dotatte trini
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