CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28770/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CH), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore di fiducia dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L'Aquila, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vasto, emessa in data 25/03/2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 216, comma 1 n. 1, 219 legge fallimentare, quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., beneficiaria del compendio di beni distratti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 18/05/2016, rideterminava la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado. 2. In data 18/10/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 110 cod. pen. 223, 216 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto con memoria, ex art. 121 cod. proc. pen. era stato fatto rilevare come al ricorrente fosse stata contestata la condotta di concorso nella distrazione, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., mentre la sentenza di primo grado lo aveva riconosciuto amministratore di fatto della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; anzitutto, quindi, tale ruolo non si concilierebbe con l'assoluzione intervenuta per il reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice, in secondo luogo le condotte ascritte al ricorrente possono essere ascritte unicamente ai soggetti indicati nell'art. 223 legge fallimentare, e non ad un terzo, quale il Tumini risulta essere, secondo la contestazione, con conseguente inconfigurabilità, a suo carico, di un reato proprio; in caso contrario, infatti, si estenderebbe indebitamente la punibilità a regolari attività commerciali intervenute ad anni di distanza dal fallimento, come nel caso di specie, in cui la vendita era intervenuta otto anni prima della dichiarazione di fallimento, senza che sia stato neanche individuato il contributo oggettivo e soggettivo dell'extraneus, essendo, inoltre, necessaria la dimostrazione della comune finalizzazione delle condotte al soddisfacimento degli scopi prefissati dall'imprenditore bancarottiere; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 110 cod. pen., 223, 216, comma 1 n. 1 e 2 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riguardo alla qualità di amministratore di fatto del ricorrente, alla sussistenza delle operazioni dolose e del necessario nesso di causalità tra le stesse ed il fallimento, argomenti tutti posti a fondamento della memoria ex art. 121 cod. proc. pen. depositata alla Corte di merito, che ha del tutto omesso di fornire qualsivoglia risposta, omettendo di considerare, come detto, l'epoca risalente dell'operazione commerciale rispetto alla data del fallimento; inoltre, la Corte di merito avrebbe dovuto considerare come costituisca dato certo della vicenda che l'ultimo bilancio della società fallita risalga all'esercizio 2000 e che, come emerso dalla deposizione del curatore fallimentare, questi ha valutato solo la documentazione contabile estrapolata dal computer del rag. Falcone, relativa alla situazione societaria al 31/12/2007, consegnata alla Polizia Tributaria, ma non ha considerato affatto la documentazione esaminata dai consulenti della difesa, ossia i dati contabili del bilancio al 31/12/2006, documento acquisito dalla Polizia Tributaria, da cui emergeva il rilevante credito del socio Tumini nei confronti della fallita; in realtà, la contraddittorietà dei dati riportati nelle dichiarazioni per l'anno di imposta 2007 avevano originato l'avviso di accertamento, di cui in ricorso si riportano alcuni stralci, laddove proprio l'inaffidabilità dei dati contabili relativi al 2007, anno antecedente a quello in cui era avvenuta la cessione, avrebbe dovuto spingere il primo giudice ad una valutazione più cauta circa l'esistenza del credito del Tumini, come risultante dal bilancio non depositato del 2006; 2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 110 cod. pen,, 223, 216, comma 1 n. 1 e 2 legge fallimentare., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riguardo alla sussistenza del dolo di bancarotta, posto che il debito erariale, al momento della cessione, era derivante da fatti meramente formali ed ammontava ad un importo rispetto al quale la società era del tutto capiente; inoltre, tale debito era stato in parte pagato durante la gestione del Tumini, e la maggior parte di esso, in ogni caso, era stato accumulato quando il ricorrente non era più amministratore della fallita, derivando anche dalla mancata impugnazione delle cartelle; infine, l'avviso di accertamento spiega chiaramente come senza le anomalie delle scritture contabili del 2007 le poste debitorie non avrebbero avuto ragion d'essere; 2.4 violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis, 133 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riguardo alla laconica motivazione circa il trattamento sanzionatorio, che non ha considerato la distanza temporale tra la condotta e la dichiarazione di fallimento, la capienza del patrimonio societario rispetto al debito erariale, la mancanza di responsabilità del Tumin circa la mancata impugnazione delle cartelle esattoriali e l'assenza di responsabilità, da parte del predetto, circa la scelta di redigere dichiarazioni avulse dal contesto patrimoniale e finanziario di riferimento, circostanze tutte che avrebbero dovuto indurre ad un giudizio di prevalenza delle generiche.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Va premesso che la sentenza del Tribunale di Vasto - la cui motivazione integra quella della Corte di merito, trattandosi di 'doppia conforme" - ha chiaramente ricostruito il ruolo del ricorrente quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., cessionaria del compendio immobiliare della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; tale compendio era stato acquistato nell'aprile 2008 per euro 1.200.000,00; gli assegni consegnati in pagamento erano stato incassati solo per euro 620.000,00 e tale somma era stata, poi, bonificata integralmente al Turni ni ed alla moglie, a titolo di rimborso soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., mentre la parte restante non era mai stata incassata; il curatore fallimentare, infine, aveva accertato che il Tumini non vantava alcun credito verso la società fallita, che potesse giustificare detto rimborso, con la conseguenza che tale credito - emergente da un bilancio non depositato - era stato verosimilmente creato in maniera artificiosa. Il primo giudice aveva altresì evidenziato che la vendita dell'opificio era avvenuta in una fase in cui la società cedente era già gravata da ingenti debiti erariali. La circostanza che il Tunnini fosse stato amministratore della società fallita - per come si evince chiaramente a pag. 2 ed alle pagg. 6 e 7 della sentenza di primo grado - è stata evocata dal primo giudice in funzione meramente descrittiva del dipanarsi storico della vicenda, essendo stata del tutto chiaramente individuata tale portata meramente ricostruttiva della circostanza e chiarito che il Tumini era imputato unicamente quale concorrente extraneus, in concorso con l'amministratore unico della società, [OSCURATO:PERSONA], e con il soggetto depositario delle scritture contabili, [OSCURATO:PERSONA]. Ne discende che il ricorso risulta del tutto fuori fuoco nella misura in cui evoca un presunto ruolo di amministratore di fatto della società fallita da parte del ricorrente, ruolo descritto dai giudici di merito alla stregua delle risultanze processuali, ma mai utilizzato in riferimento alla individuazione dello specifico contributo dato dal Tumini nella presente vic:enda. Non a caso, infatti, ed in coerenza con il ruolo di concorrenl:e esterno, il primo giudice ha assolto il Tumini dalle ulteriori condotte a lui ascritte, considerando espressamente che attribuire all'imputato il ruolo di amministratore di fatto della società fallita avrebbe determinato una immutazione radicale della contestazione (pag. 9 della sentenza di primo grado). In tal senso, quindi, il ricorso risulta affetto da una evidente scarsissima capacità di confronto critico con la motivazione delle :sentenze di merito. Peraltro, il secondo motivo di ricorso introduce degli elementi puramente fattuali, senza considerare affatto i connotati ed il perimetro del giudizio di legittimità, eludendo anche la circostanza decisiva, secondo cui il credito del Tumini nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. non era emerso in alcun modo, se non attraverso un bilancio, peraltro mai depositato, non essendo stato indicato neanche nell'atto di cessione; inoltre, il curatore fallimentare aveva chiaramente individuato l'epoca di insorgenza del debito erariale, in una fase in cui il Tumini era ancora amministratore della società fallita, a riprova ulteriore della insussistenza del presunto credito del Tunnini. Le asserzioni di segno contrario contenute in ricorso risultano, quindi, mere affermazioni del tutto avulse dalle risultanze processuali, posto che esse sono state anche genericamente formulate e non sostenute da alcuna specifica allegazione documentale. Non è un caso, infatti, che la stessa sentenza impugnata abbia affermato come le asserzioni difensive - le stesse illustrate in ricorso - risultino prive di sostegno documentale, il che rende il ricorso anche palesemente reitergitivo. Del tutto generico risulta anche l'ultimo motivo di ricorso, posto che il ricorrente ha già ottenuto la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla incontestata circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, avendo già il primo giudice evidenziato l'assenza di ulteriori circostanze positivamente valutabili in favore del ricorrente. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr