CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 dicembre 2024
Cassazione n. 38127/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/12/19 5 avverso la sentenza del 04/12/2023 della Corte di appello di Milan , visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1 letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore te generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Consentenza del 4 dicembre 2024, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del 13 settembre 2022, con la quale I Tribunale di Milano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di c i all'art. 4 del d.lgs. n.74 del 2000, per avere, in qualità di legale rappre entante della IDE.L.CO. s.r.I., nonché intermediario che per la medesima società ha predisposto la dichiarazione fiscale, al fine di evadere VIVA, indicato nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi; con la recidiva reiterata ed infraquinquennale (in Milano, il 16 settembre 2015). 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di fiducia di dell'imputato, chiedendone l'annullamento, per l'inosse anza dell'art. 545-bis, cod. proc. pen., con riferimento all'art. 53, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché per carenza e manifesta illogicità dell motivazione. Lamenta il difensore che la Corte d'appello ha rigettato la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, adducendo la mancanza della dimostrazione documentale dell'assenso dell'ent indicato allo svolgimento della prestazione lavorativa, pur in presenza d un assenso informale di quest'ultimo, nonché l'assenza di un programma relativo allo svolgimento di tale prestazione, in quanto ritenuti presupposti ind spensabili per l'effettività della sanzione richiesta. Tale rigetto - si afferma - e illegittimo in quanto l'individuazione dell'ente e del programma non devono essere necessariamente effettuate entro il termine decadenziale dell'udienza di pronuncia della condanna, poiché l'art. 545 bis, cod. proc. pen., non contempla tale termine, ma, al contrario, prevede che il giudice, al fine d i decidere sul profilo concernente l'entità del trattamento sanzionatorio, fissi u n'udienza non oltre sessanta giorni. Nella specie, successivamente al rigetto p onunciato dal giudice del merito è sopravvenuta la disponibilità dell'ente ad adi ire l'imputato ad un lavoro di pubblica utilità. Si sostiene, inoltre, che la motivaz one è illogica, dato che l'impossibilità di decidere sull'istanza, non dovrebbe Igiustificare un rigetto, bensì avviare l'applicazione dell'iter procedurale di cui a l'art. 545 bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. In base al primo comma dell'art. 545 bis cod. proc. pen.,1 «Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo peri do. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avvis alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso». La disposizione permette al giudice di determinare la p na applicabile anche dopo che la causa è stata decisa, ovvero nel momento in ui viene data lettura del dispositivo, permettendo di integrarlo con la pena s ccessivamente individuata. Tale momento, inoltre, può separarsi da quello d Ila lettura del dispositivoymodo ancor più marcato, poiché al giudice è perme so fissare una nuova udienza per lo svolgimento di ulteriori accertamenti. 1.2. Gli accertamenti in questione si svolgono ai sensi de l'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui spetta al giudice «acquisi dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudi iaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di Vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato. Il giudice può richiedere, altresì, all'ufficio di esecuzione penale esterna, il ()rogramma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell'ente». Vi è, dunque, un'autonoma fase di giudizio, successiva a la lettura del dispositivo, mirata alla valutazione sanzionatoria, nel caso in cui occorra acquisire ulteriori informazioni, non acquisite in precedenza e ritenute necessarie a tal fine, senza particolari formalità o limitazioni di oggetto. Infatti, la disposizione attribuisce al giudice la facoltà e non l'obbligo di indivi; uazione di un ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, con la det rminazione di un programma per il suo svolgimento. 1.3. Ad analoghi principi è ispirato l'art. 73, comma 5-bis, de d.P.R. n. 309 I del 1990, che riconosce il potere del giudice di valutare in ordine alla concessione della sanzione sostitutiva, con la sentenza di cndanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti. E sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, la richiesta dell'imputato di applicazione della sanzione del lavoro di ipubblica utilità di cui all'art. 73, comma 5-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990, in ludgo della pena detentiva, non può essere respinta per la mancanza di adeguata prova sulla sussistenza dei presupposti per la sua concedibilità, spettando al giudice la ricerca, anche di ufficio, di ogni elemento utile per la compiuta deliberazione della richiesta dell'interessato; in particolare la richiesta di sostituione non può essere rigettata sul solo presupposto che non risulti la manifestazione di disponibilità dell'ente presso il quale l'imputato intenda svolgerle il lavoro di pubblica utilità (Sez. 6, n. 2704 del 12/12/2017, dep. 22/01/2018, Rv. 272133; Sez. 6, n. 6140 del 14/01/2013, Rv. 254488). Sulla stessa linea, in riferimento all'istituto (art. 168-bis, cod. pen.), della sospensione del procedimento con messa alla prova si è affermato che «è illegittima la decisione con cui il Tribunale rigetti la richiesta di sospensione per messa alla prova a cagione dell'assenza del programma di trattamento, considerato che, ex art. 464-bis, comma 4, primo periodo, cod. pr c. pen., detta richiesta è ritualmente proposta non solo quando sia a Am gnata dallo specifico programma di trattamento, ma anche quando, non potut si predisporre detto programma, ne sia comunque rivolta specifica istanz all'ufficio di esecuzione penale (ex plurimis, Sez. 4, n. 18602 del 22/03/2024, Rv. 286248; Sez. 3, n. 12721 del 17/01/2019, Rv. 275355; Sez. 5, n. 31730 d•:1 19/05/2015, Rv. 265307; Sez. 6, n. 9197 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 2786.9). 2. Tali principi trovano applicazione anche nel caso in esame, in cui la Corte d'appello di Milano ha rigettato la richiesta di applicazione della misura sostitutiva, limitandosi a constatare l'assenza, al momento dell'udienza in cui è stata pronunciata la condanna, dell'assenso da parte dell'ente [OSCURATO:PERSONA] il quale doveva svolgersi il lavoro di pubblica utilità e del relativo programma. Deve dunque ribadirsi, in base al quadro appena tracciato ai sensi de l'art. 545-bis, cod. proc. pen., che il giudice svolge la propria valutazione íventualmente all'interno di un'autonoma fase di giudizio, successiva alla lettura cliel dispositivo, al termine della quale è tenuto a motivare in ordine al percorso che l'ha condotto a negare la sanzione sostitutiva, non potendosi limitare sernplicemente a constatare la mancanza, all'interno di una determinata fase p ocessuale, di elementi di valutazione acquisibili d'ufficio, quali l'assenso dell'ente allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e il relativo programma. Ne consegue l'annullamento, sul punto, della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, perché proceda a nuovo gipdizio facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva, con rinvi