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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2603/2009

ECLI:EU:T:2009:371
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 30 settembre 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑55/07) «FEAOG – Sezione “garanzia” – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Sostegno allo sviluppo rurale – Misure transitorie – Nozione di “spese pluriennali” – Art. 4, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2603/1999»

1. Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG (Art. 10 CE; regolamento del Consiglio n. 1258/1999, art. 8, n. 1) (v. punto 62, 113)

2. Diritto comunitario – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti [Regolamento del Consiglio n. 729/70, art. 5, n. 2, lett. c)] (v. punto 99)

3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata (Art. 253 CE) (v. punti 124‑125) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale della decisione della Commissione 14 dicembre 2006, 2006/932/CE, recante esclusione di alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 355, pag. 96), nella parte in cui riguarda il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e, più in particolare, la rettifica finanziaria applicata al rimborso richiesto per spese non ammissibili al finanziamento nell’ambito del FEAOG, sezione «Garanzia», per l’anno 2002 per l’ammontare di EUR 5,67 milioni.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 30 settembre 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑55/07) «FEAOG – Sezione “garanzia” – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Sostegno allo sviluppo rurale – Misure transitorie – Nozione di “spese pluriennali” – Art. 4, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2603/1999» 1. Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG (Art. 10 CE; regolamento del Consiglio n. 1258/1999, art. 8, n. 1) (v. punto 62, 113) 2. Diritto comunitario – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti [Regolamento del Consiglio n. 729/70, art. 5, n. 2, lett. c)] (v. punto 99) 3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata (Art. 253 CE) (v. punti 124‑125) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale della decisione della Commissione 14 dicembre 2006, 2006/932/CE, recante esclusione di alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 355, pag. 96), nella parte in cui riguarda il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e, più in particolare, la rettifica finanziaria applicata al rimborso richiesto per spese non ammissibili al finanziamento nell’ambito del FEAOG, sezione «Garanzia», per l’anno 2002 per l’ammontare di EUR 5,67 milioni. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
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