Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 04145/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente Rep.

ORDINANZA Ud. 28/10/2021 sul ricorso 21297-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, cc [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA; - intimato - avverso la sentenza n. 139/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/03/2016 R.G.N. 442/2015; 2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di 3324 consiglio del 28/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. la Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 139/2016, pubblicata il 10 marzo 2016, confermava le decisioni del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], dipendente MIUR, volta a far dichiarare l'illegittimità della trattenuta del 2,50% operata dall'Amministrazione sull'80% delle retribuzioni mensili e, R. Gen.

N. 21297/2016 per l'effetto, condannare il MIUR alla restituzione delle somme trattenute illegittimamente;

2. la Corte territoriale, al fine di inquadrare correttamente la vicenda in esame, rammentava che la dipendente, assunta successivamente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], era assoggettata al regime del trattamento di fine rapporto, come stabilito dall'art. 2120 cod. civ. e dalla

I. 297/1982, e non al "vecchio" regime di t.f.s.; precisava che la trattenuta operata in busta paga non riguardava il t.f.s. ma era stata determinata dall'Amministrazione con funzione compensativa, essendo stata operata al fine di garantire la parità retributiva tra "vecchi" e "nuovi" assunti secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2 e 3, del d.P.C.M. 20 dicembre 1999; ricordava che ai dipendenti MIUR veniva corrisposto il t.f.s. - indennità di buonuscita, e che a tal fine veniva applicato il c.d. contributo per opera di previdenza, ai sensi dell'art. 37 d.P.R. n. 1032/1973, che prevedeva una aliquota del 9,60%, di cui il 2,50% a carico del dipendente; precisava che, a seguito della riforma del sistema pensionistico italiano, si era stabilito il passaggio dal sistema di calcolo delle pensioni retributivo, basato sulla media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi, a quello contributivo, basato sull'ammontare dei contributi versati; evidenziava che la

I. n. 335/1995, in particolare, e le successive disposizioni attuative avevano esteso ai dipendenti pubblici l'istituto del t.f.r. agli assunti a partire dal 1° gennaio 1996 e a coloro che, assunti in precedenza, avevano deciso di aderirvi; rilevava che, in presenza di un regime di t.f.r., la retribuzione netta non subiva alcuna rivalsa e che, pertanto, la retribuzione netta dei dipendenti in nuovo regime di t.f.r. sarebbe stata superiore agli altri dipendenti in "vecchio" regime di t.f.s.; rammentava, altresì, che, al fine di ristabilire un regime paritario di retribuzione netta tra tutti i dipendenti, il d.P.C.M. del 20 dicembre 1999, in attuazione dell'art. 26, comma 19,

I. n. 448/1998, aveva previsto per il nuovo regime di t.f.r. una riduzione sulla retribuzione lorda in misura pari al contributo previdenziale abolito; assumeva che la scelta amministrativa non era frutto di una imposizione unilaterale ma era stata avallata dall'[OSCURATO:PERSONA] concluso in materia di t.f.r. per i dipendenti pubblici tra l'ARAN e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative; riteneva che la trattenuta sul nuovo regime di t.f.r. non fosse dovuta ai sensi dell'art. 11

I. n. 152/1968 e dell'art. 37 d.P.R. n. 1032/1973, che opera solo per i dipendenti in regime di t.f.s., ma che tale trattenuta risultasse comunque legittima nel rispetto della invarianza retributiva prevista dalla normativa adottata a seguito del passaggio dal R. Gen.

N. 21297/2016 sistema di calcolo retributivo a quello contributivo e, dunque, della parità di trattamento tra i dipendenti di "vecchio" e "nuovo" regime;

4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo;

5. il MIUR non ha svolto attività difensiva.

Considerato che:

1. con un unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o errata applicazione dell'art. 2, comma 6,

I. n. 335/1995 e dell'art. 26, comma 19,

I. n. 448/1998 anche in relazione all'art. 45 TUPI, nonché la violazione degli artt. 23 e 36 della Costituzione; censura la sentenza impugnata per il significato attribuito all'espressione "invarianza della retribuzione netta" contenuta nell'art. 26, coma 19,

I. n. 448/1998; sostiene che l'interpretazione della Corte territoriale è in contrasto con lo stesso significato letterale dell'espressione di "invarianza" contenuta nella

I. n. 448/1998 perché, difatti, la riduzione della grandezza determina un mutamento incompatibile con il termine stesso di "invarianza"; lamenta la mancata considerazione da parte del Giudice territoriale della circostanza che la

I. n. 335/1995 dispone una contrattazione per singoli comparti e non per generalizzata applicazione, come previsto invece nel d.P.C.M. del 20 dicembre del 1999; denuncia la irragionevolezza di un raffronto tra i due sistemi di calcolo (t.f.r. e t.f.s.), in quanto non confrontabili perché ontologicamente diversi, e l'irragionevolezza del criterio di parità di trattamento, evidenziando che nel momento del pensionamento dei dipendenti non sussisterà più alcuna disparità tra gli stessi; lamenta la violazione degli artt. 23 e 36 Cost. sia sotto il profilo della riserva di legge in materia di retribuzione e limitazioni sia sotto quello della irriducibilità della retribuzione; sostiene che, in ogni caso, non assume rilevanza l'accordo tra ARAN e sindacati, non sussistendo alcuna delega circa la riduzione della retribuzione contrattuale;

2. il motivo è infondato come da precedenti di questa Corte (Cass. n. 23115 del 2019; Cass. n. 25171 del 2019; Cass. n. 25678 dei 2019; Cass. n. 27383 del 2019) ai quali si intende dare continuità;

2.1. come osservato in detti precedenti, la problematica posta con il ricorso è stata esaminata dalla Corte cost. nella sentenza n. 213 del 2018, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare il passaggio dei lavoratori alle dipendenze delle PP.AA. dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto, ha demandato a un d.P.C.M. il compito di definire, ferma R. Gen.

N. 21297/2016 restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto; la Consulta ha argomentato che il principio dell'invarianza della retribuzione netta, con i meccanismi perequativi tratteggiati in sede negoziale, mira proprio a garantire la parità di trattamento, nell'ambito di un disegno graduale di armonizzazione, e non contrasta, pertanto, con il principio di eguaglianza, né determina la violazione del diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in ragione del trattamento complessivo previsto e non già della ponderazione di una sua singola componente;

2.2. né possono trarsi argomenti a favore della tesi del ricorrente dalla precedente sentenza della Corte cost. n. 223 del 2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del d.l. n. 78/2010 nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente (pubblico) della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, d.P.R. n. 1032/1973; tra la fattispecie posta all'attenzione del Giudice delle leggi nella decisione del 2012 e quella qui esaminata esistono nette differenze, sia con riferimento ai presupposti fattuali, sia in relazione ai parametri normativi esaminati; la prima riguarda la posizione di dipendenti in regime di t.f.s., regolamentata dall'art. 12, comma 10 del d.l. n. 78/2010, disposizione (successivamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 1, comma 98, della

I. n. 228/2012) che determina, dal gennaio 2011, l'applicazione dell'aliquota del 6,91% sull'intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta del 2,50% a carico del dipendente, in tal modo determinando una disparità di trattamento rispetto a quello applicato ai privati non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro; in questa sede, invece, ci si riferisce a dipendenti pubblici assoggettati al regime del t.f.r. fin dall'assunzione a tempo indeterminato, per i quali è venuta meno la rivalsa del 2,50%, posto che l'aliquota contributiva del 9,60% è stata posta a carico esclusivo del datore di lavoro, con la conseguenza che la trattenuta del 2,50% (effettuata tramite una riduzione della retribuzione lorda pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso) trae origine dal combinato disposto degli artt. 2, commi 5, 6, 7

I. n. 335/1995 e 26, comma 19,

I. n. 448/1998 ulteriormente definiti dalla normativa contrattuale collettiva e regolamentare sopra citata ed ha proprio la finalità ch evitare disparità di trattamento tra dipendenti (pubblici) in regime rispettivamente di t.f,r. e di t.f.s.;

3. segue coerente il rigetto del ricorso; R. Gen.

N. 21297/2016

4. nulla spese in mancanza dello svolgimento di attività difensiva da parte del MIUR;

5. ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 28 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente Rep. ORDINANZA Ud. 28/10/2021 sul ricorso 21297-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, cc [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA; - intimato - avverso la sentenza n. 139/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/03/2016 R.G.N. 442/2015; 2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di 3324 consiglio del 28/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 139/2016, pubblicata il 10 marzo 2016, confermava le decisioni del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], dipendente MIUR, volta a far dichiarare l'illegittimità della trattenuta del 2,50% operata dall'Amministrazione sull'80% delle retribuzioni mensili e, R. Gen. N. 21297/2016 per l'effetto, condannare il MIUR alla restituzione delle somme trattenute illegittimamente; 2. la Corte territoriale, al fine di inquadrare correttamente la vicenda in esame, rammentava che la dipendente, assunta successivamente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], era assoggettata al regime del trattamento di fine rapporto, come stabilito dall'art. 2120 cod. civ. e dalla I. 297/1982, e non al "vecchio" regime di t.f.s.; precisava che la trattenuta operata in busta paga non riguardava il t.f.s. ma era stata determinata dall'Amministrazione con funzione compensativa, essendo stata operata al fine di garantire la parità retributiva tra "vecchi" e "nuovi" assunti secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2 e 3, del d.P.C.M. 20 dicembre 1999; ricordava che ai dipendenti MIUR veniva corrisposto il t.f.s. - indennità di buonuscita, e che a tal fine veniva applicato il c.d. contributo per opera di previdenza, ai sensi dell'art. 37 d.P.R. n. 1032/1973, che prevedeva una aliquota del 9,60%, di cui il 2,50% a carico del dipendente; precisava che, a seguito della riforma del sistema pensionistico italiano, si era stabilito il passaggio dal sistema di calcolo delle pensioni retributivo, basato sulla media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi, a quello contributivo, basato sull'ammontare dei contributi versati; evidenziava che la I. n. 335/1995, in particolare, e le successive disposizioni attuative avevano esteso ai dipendenti pubblici l'istituto del t.f.r. agli assunti a partire dal 1° gennaio 1996 e a coloro che, assunti in precedenza, avevano deciso di aderirvi; rilevava che, in presenza di un regime di t.f.r., la retribuzione netta non subiva alcuna rivalsa e che, pertanto, la retribuzione netta dei dipendenti in nuovo regime di t.f.r. sarebbe stata superiore agli altri dipendenti in "vecchio" regime di t.f.s.; rammentava, altresì, che, al fine di ristabilire un regime paritario di retribuzione netta tra tutti i dipendenti, il d.P.C.M. del 20 dicembre 1999, in attuazione dell'art. 26, comma 19, I. n. 448/1998, aveva previsto per il nuovo regime di t.f.r. una riduzione sulla retribuzione lorda in misura pari al contributo previdenziale abolito; assumeva che la scelta amministrativa non era frutto di una imposizione unilaterale ma era stata avallata dall'[OSCURATO:PERSONA] concluso in materia di t.f.r. per i dipendenti pubblici tra l'ARAN e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative; riteneva che la trattenuta sul nuovo regime di t.f.r. non fosse dovuta ai sensi dell'art. 11 I. n. 152/1968 e dell'art. 37 d.P.R. n. 1032/1973, che opera solo per i dipendenti in regime di t.f.s., ma che tale trattenuta risultasse comunque legittima nel rispetto della invarianza retributiva prevista dalla normativa adottata a seguito del passaggio dal R. Gen. N. 21297/2016 sistema di calcolo retributivo a quello contributivo e, dunque, della parità di trattamento tra i dipendenti di "vecchio" e "nuovo" regime; 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo; 5. il MIUR non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. con un unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o errata applicazione dell'art. 2, comma 6, I. n. 335/1995 e dell'art. 26, comma 19, I. n. 448/1998 anche in relazione all'art. 45 TUPI, nonché la violazione degli artt. 23 e 36 della Costituzione; censura la sentenza impugnata per il significato attribuito all'espressione "invarianza della retribuzione netta" contenuta nell'art. 26, coma 19, I. n. 448/1998; sostiene che l'interpretazione della Corte territoriale è in contrasto con lo stesso significato letterale dell'espressione di "invarianza" contenuta nella I. n. 448/1998 perché, difatti, la riduzione della grandezza determina un mutamento incompatibile con il termine stesso di "invarianza"; lamenta la mancata considerazione da parte del Giudice territoriale della circostanza che la I. n. 335/1995 dispone una contrattazione per singoli comparti e non per generalizzata applicazione, come previsto invece nel d.P.C.M. del 20 dicembre del 1999; denuncia la irragionevolezza di un raffronto tra i due sistemi di calcolo (t.f.r. e t.f.s.), in quanto non confrontabili perché ontologicamente diversi, e l'irragionevolezza del criterio di parità di trattamento, evidenziando che nel momento del pensionamento dei dipendenti non sussisterà più alcuna disparità tra gli stessi; lamenta la violazione degli artt. 23 e 36 Cost. sia sotto il profilo della riserva di legge in materia di retribuzione e limitazioni sia sotto quello della irriducibilità della retribuzione; sostiene che, in ogni caso, non assume rilevanza l'accordo tra ARAN e sindacati, non sussistendo alcuna delega circa la riduzione della retribuzione contrattuale; 2. il motivo è infondato come da precedenti di questa Corte (Cass. n. 23115 del 2019; Cass. n. 25171 del 2019; Cass. n. 25678 dei 2019; Cass. n. 27383 del 2019) ai quali si intende dare continuità; 2.1. come osservato in detti precedenti, la problematica posta con il ricorso è stata esaminata dalla Corte cost. nella sentenza n. 213 del 2018, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare il passaggio dei lavoratori alle dipendenze delle PP.AA. dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto, ha demandato a un d.P.C.M. il compito di definire, ferma R. Gen. N. 21297/2016 restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto; la Consulta ha argomentato che il principio dell'invarianza della retribuzione netta, con i meccanismi perequativi tratteggiati in sede negoziale, mira proprio a garantire la parità di trattamento, nell'ambito di un disegno graduale di armonizzazione, e non contrasta, pertanto, con il principio di eguaglianza, né determina la violazione del diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in ragione del trattamento complessivo previsto e non già della ponderazione di una sua singola componente; 2.2. né possono trarsi argomenti a favore della tesi del ricorrente dalla precedente sentenza della Corte cost. n. 223 del 2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del d.l. n. 78/2010 nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente (pubblico) della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, d.P.R. n. 1032/1973; tra la fattispecie posta all'attenzione del Giudice delle leggi nella decisione del 2012 e quella qui esaminata esistono nette differenze, sia con riferimento ai presupposti fattuali, sia in relazione ai parametri normativi esaminati; la prima riguarda la posizione di dipendenti in regime di t.f.s., regolamentata dall'art. 12, comma 10 del d.l. n. 78/2010, disposizione (successivamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 1, comma 98, della I. n. 228/2012) che determina, dal gennaio 2011, l'applicazione dell'aliquota del 6,91% sull'intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta del 2,50% a carico del dipendente, in tal modo determinando una disparità di trattamento rispetto a quello applicato ai privati non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro; in questa sede, invece, ci si riferisce a dipendenti pubblici assoggettati al regime del t.f.r. fin dall'assunzione a tempo indeterminato, per i quali è venuta meno la rivalsa del 2,50%, posto che l'aliquota contributiva del 9,60% è stata posta a carico esclusivo del datore di lavoro, con la conseguenza che la trattenuta del 2,50% (effettuata tramite una riduzione della retribuzione lorda pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso) trae origine dal combinato disposto degli artt. 2, commi 5, 6, 7 I. n. 335/1995 e 26, comma 19, I. n. 448/1998 ulteriormente definiti dalla normativa contrattuale collettiva e regolamentare sopra citata ed ha proprio la finalità ch evitare disparità di trattamento tra dipendenti (pubblici) in regime rispettivamente di t.f,r. e di t.f.s.; 3. segue coerente il rigetto del ricorso; R. Gen. N. 21297/2016 4. nulla spese in mancanza dello svolgimento di attività difensiva da parte del MIUR; 5. ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 28 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04145/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris