CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 18961/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso non è manifestamente infondato poiché risulta agli atti (con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e può accedere all'esame diretto degli atti processuali -Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) la nomina del difensore di fiducia in epoca immediatamente successiva alla prima udienza del processo di primo grado; Rilevato, peraltro che il reato risulta prescritto, essendo decorso oltre un decennio dall'epoca del fatto, in assenza di significativi periodi di sospensione del corso della prescrizione; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024.