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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25912/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Padova, lo ha condannato per il reato di bancarotta documentale semplice, così qualificato il fatto di bancarotta documentale fraudolenta, originariamente contestatogli; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta violazione di legge e vizio di motivazione per quanto concerne le prove utilizzabili e utilizzate ai fini della decisione - è manifestamente infondato, in considerazione della circostanza che la mancata allegazione da parte dell'imputato di alcun vizio di notifica nel procedimento civile introdotto con il ricorso per la dichiarazione di fallimento non costituisce affatto elemento di prova non acquisito nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ma piuttosto argomento di prova di carattere logico pienamente utilizzabile per provare che l'imputato fosse a conoscenza dell'onere di deposito dei libri sociali e della contabilità e dell'ulteriore circostanza, taciuta nel ricorso, che, in ogni caso, la curatela effettuò a suo tempo tutte le verifiche in concreto esigili (cfr. p. 5 della sentenza impugnata); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Padova, lo ha condannato per il reato di bancarotta documentale semplice, così qualificato il fatto di bancarotta documentale fraudolenta, originariamente contestatogli; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta violazione di legge e vizio di motivazione per quanto concerne le prove utilizzabili e utilizzate ai fini della decisione - è manifestamente infondato, in considerazione della circostanza che la mancata allegazione da parte dell'imputato di alcun vizio di notifica nel procedimento civile introdotto con il ricorso per la dichiarazione di fallimento non costituisce affatto elemento di prova non acquisito nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ma piuttosto argomento di prova di carattere logico pienamente utilizzabile per provare che l'imputato fosse a conoscenza dell'onere di deposito dei libri sociali e della contabilità e dell'ulteriore circostanza, taciuta nel ricorso, che, in ogni caso, la curatela effettuò a suo tempo tutte le verifiche in concreto esigili (cfr. p. 5 della sentenza impugnata); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
Sentenza Cassazione n. 25912/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris