CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 27651/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625, primo comma, nn. 2 e 5, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contestano carenze motivazionali circa la prova della riconducibilità del fatto all'odierno ricorrente, è manifestamente infondato, perché prospetta carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori; in effetti, le trascrizioni delle intercettazioni ambientali disposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nonché il rinvenimento del telefono cellulare dell'odierno ricorrente nei luoghi dell'azione furtiva, costituiscono un apparato probatorio solido ed univoco, che non risulta scalfito dalle doglianze articolate nel ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.„ non è consentito in sede di legittimità in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 5 e 6 del provvedimento impugnato); considerato che l'inammissibilità del ricorso, comportando l'avvenuta formazione del giudicato sostanziale alla data dell'emissione della sentenza di secondo grado, rende irrilevante ogni rilievo in ordine all'esistenza o non della querela, alla stregua dei principi affermati da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01); rilevato, infine, che, in disparte il carattere esplorativo della richiesta, non può accedersi all'istanza contenute nelle note trasmesse in data 20 gennaio 2023, in quanto tardive rispetto al termine di cinque giorni previsto per il deposito delle memorie, peraltro, di replica, dall'art. 611, comma 1, cod. proc, pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore