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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 12780/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vzio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione non manifestamente illogica, anche tenuto conto del richiamo implicito alla non tenuità della offesa in relazione alle modalità del fatto (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vzio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione non manifestamente illogica, anche tenuto conto del richiamo implicito alla non tenuità della offesa in relazione alle modalità del fatto (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 12780/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris