CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 16034/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7102/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], Santini, con domicilio eletto in Roma, Via de Carolis n. 77, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATO- avverso la sentenza del tribunale di Matera n. 456/2020, depositata in data 9.9.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.3.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Pisticci, avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’[OSCURATO:SOCIETA]., per il pagamento del corrispettivo di un appalto di lavori edili, lamentando la sussistenza di vizi delle opere e la realizzazione di lavori mai commissionati. Ha proposto F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 7102/2021 Numero sezionale 3287/2022 Numero di raccolta generale 16034/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 riconvenzionale per la riduzione del prezzo o l’eliminazione dei difetti. Il giudizio di primo grado si è concluso con il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto opposto. La pronuncia del giudice di pace, impugnata dal Piccinno, è stata riformata in appello. Il tribunale di Matera ha ritenuto che correttamente il primo giudice avesse respinto la riconvenzionale per intervenuta decadenza dalla garanzia per vizi delle opere, ponendo in rilievo che il committente non aveva dato prova della data di consegna dell'opera e della tempestività della denuncia. Quanto alla richiesta di pagamento dei lavori extracontrattuali, ha affermato che l’appaltatrice, nel 2005, aveva emesso due fatture, precisamente la n. 62/2015 in acconto e la n. 91/2015 a saldo dei lavori eseguiti, mentre solo nell'agosto del 2016, ad oltre un anno di distanza dall'emissione della fattura a saldo, aveva trasmesso un’ulteriore fattura (n. 138/2016) per lavori extracontrattuali. Il tribunale ha concluso che non vi fosse prova che i lavori di cui si discute fossero stati eseguiti o che tra le parti fosse intervenuto un nuovo e diverso contratto, avendo i testi riferito solo dell'esecuzione dei lavori, senza dire alcunché quanto all'epoca della loro realizzazione. La cassazione della sentenza è chiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso basato su un unico motivo, articolato in più censure. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 7102/2021 Numero sezionale 3287/2022 Numero di raccolta generale 16034/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 2. L’unico motivo di ricorso, articolato in più censure, denuncia l’omesso esame di fatti decisivi e vizio di motivazione, lamentando che la sentenza: a) abbia escluso il perfezionamento di un accordo riguardante l’esecuzione di lavori aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente concordati, con una motivazione minimale e contraddittoria; b) abbia negato che detti lavori fossero stati eseguiti, nonostante le dichiarazioni di segno contrario rese dai testi; c) non abbia tenuto conto che non erano state apportate varianti in corso d’opera, ma concordati lavori aggiuntivi su ordine del committente, non essendo imposto a tal fine alcun onere di forma scritta dell’accordo. Il ricorso è inammissibile. La censura - senza individuare le norme violate e senza argomentare in merito alle ipotizzate violazioni di legge - sollecita una diversa valutazione delle prove, sollevando – inoltre - questioni non dibattute dinanzi al tribunale (quanto all’osservanza della forma scritta per le variazioni progettuali o per i lavori extracontrattuali), o profili di merito incensurabili in cassazione. Quanto al perfezionamento di un nuovo accordo riguardante i lavori commissionati successivamente, la circostanza è stata esaminata e ritenuta indimostrata, il che esclude di per sé la violazione dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 8053/2014). Non sussiste neppure il denunciato vizio di motivazione, avendo la decisione escluso, con argomentazione esente da vizi logici, che le parti avessero concordato l’esecuzione di lavori ulteriori per quelli già contemplati nelle fatture a saldo, dando rilievo sia all’insufficienza della prova per testi, sia all’elemento indiziario costituito dal fatto che l’appaltatrice aveva emesso ben due fatture, di cui la seconda a saldo, e che solo ad oltre un anno dall’emissione F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 7102/2021 Numero sezionale 3287/2022 Numero di raccolta generale 16034/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 dell’ultima di esse e dalla conclusione dei lavori, aveva richiesto un ulteriore importo, sulla base della fattura 138/2016. In definitiva la censura – nel contestare l’inadeguatezza delle argomentazioni della sentenza, anche riguardo alla valutazione delle prove, suppone, in parte qua, la possibilità di un sindacato di merito o di un controllo di adeguatezza motivazionale ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c.. La nuova formulazione della norma deve essere – tuttavia - interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale – non sussistente nel caso in esame - che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, e quindi la "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", il "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e la "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass s.u. 8053/14). Il ricorso è – quindi - inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo il Piccinno svolto difese. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 7102/2021 Numero sezionale 3287/2022 Numero di raccolta generale 16034/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 25.3.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D