CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04367/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Genova, confermando quella emessa dal Magistrato di sorveglianza, ha applicato la misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo socialmente pericoloso; letto il ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce, con motivo unico, il vizio di motivazione con riferimento alla attualità della pericolosità sociale per essere l'ordinanza viziata nella parte in cui fonda il giudizio sui precedenti penali, le pendenze e le segnalazioni riferibili a reati non recenti, omettendo di considerare elementi positivi, quali la riqualificazione di uno dei commessi reati di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 nell'ipotesi della lieve entità, l'espiazione della pena in regime di arresti domiciliari, l'assenza di carichi pendenti, la non effettiva irreperibilità del ricorrente; ritenuto che: trattasi di una doglianza in punto di fatto, inammissibile, in quanto consistente in una mera e pedissequa ripetizione del motivo di impugnazione di merito, tendente, perciò, a sollecitare a questa Corte una diversa lettura degli elementi probatori, non potendosi ravvisare, nel provvedimento impugnato, fratture logiche di ragionamento e i vizi motivazionali eccepiti; deve essere ribadito che «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601); invero, la valutazione in merito alla sussistenza della pericolosità sociale del soggetto è stata effettuata tenendo conto dei numerosi precedenti penali, delle pendenze e delle segnalazioni, anche recenti, nonché dell'assenza di un domicilio accertabile, di lavoro o concrete opportunità lavorative, nonché di riferimenti familiari - circostanze accertate in atti, e rispetto alle quali la doglianza si rivela inammissibilmente confutativa -, considerati, complessivamente, elementi negativi, prevalenti, idonei a dimostrare la pericolosità sociale del soggetto e la possibilità che lo stesso commetta nuovi reati; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle