CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 agosto 2019
Cassazione n. 17269/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2777-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, Via [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 27/08/2019 R.G.N. 2632/2018; Oggetto R.G.N. 2777/2020 Cron. Rep. Ud. 17/03/2021 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Campobasso, con il decreto depositato il 27.8.2019, ha respinto il ricorso proposto dal richiedente, prove- niente dalla Nigeria ([OSCURATO:PERSONA]), avverso il provvedimento emesso dalla competente Commissione territoriale che aveva a lui negato il riconoscimento dello status di rifugiato nonché della protezione sussidiaria ed umanitaria. 2. Come si legge nel gravato provvedimento, l’interessato (di reli- gione cristiana) aveva dichiarato di essere stato residente fino al 2016 nella città di Afasho, dove stava completando gli studi in [OSCURATO:PERSONA]; che, nell’ottobre del 2012, mentre stava organizzando insieme ai compagni di sesso maschile la festa per il manhood, ovvero il passaggio all’età adulta, per il giorno 24.10.2012 il Governo, tramite ilCapo Villaggio, aveva cercato di fargli cambiare tale data perché coincideva con una ricorrenza musulmana; che, siccome non fu cambiata la data, la polizia aveva cominciato a distruggere i cartelli relativi alla festa e ciò aveva causato gravi scontri trala Polizia e i Cultisti in cui rimasero uccise alcune persone; che la polizia aveva cominciato ad arre- stare tutti quelli che avevano partecipato alla cerimonia vietata dal governo, ragion per cui esso richiedente, per evitare l’arresto, aveva deciso di scappare dalla Nigeria; che, dopo avere attraver- sato il Niger, era giunto in Libia dove, dopo avere lavorato come contadino, fu arrestato rimanendo in prigione per un anno; che un facoltoso uomo libico lo aveva liberato e messo a lavorare l’al- luminio ma nel 2016, visto che in Libia era pericoloso rimanere per la situazione socio-politica, era venuto in Italia. 3. Il Tribunale, a sostegno della propria decisione, premesso di rite- nere lacunoso ed incongruente il racconto, ha rilevato che il ri- chiedente non aveva fornito elementi da quali desumere che la Polizia lo stesse cercando per arrestarlo; ha escluso la conces- sione della protezione sussidiaria non ravvisandosi nella regione di provenienza del richiedente una situazione di violenza indiscri- minata derivante da conflitto armato interno; ai fini della conces- sione della protezione umanitaria, ha precisato la mancata alle- gazione di situazioni di vulnerabilità oggettive e soggettive che l’avrebbero giustificata. 4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazion e l’interes- sato affidato a due motivi. 5. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva. 6. La redazione della ordinanza è stata assegnata ad altro compo- nente del Collegio giudicante, con provvedimento del 21 aprile 2023, a seguito del pensionamentodell’originario Relatore. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione apparente in ordine alla valutazione di non credibilità da parte del Tribunale nella vicenda personale da lui narrata. 3. Con il secondo motivo si censura la violazi one e falsa appli- cazione dell’art. 360 n. 5 cpc, per omesso esame circa un fatto de- cisivo per il giudizio rappresentato dalla omessa valutazione delle ragioni a causa delle quali era ravvisabile una situazione di vulnera- bilità. 4. I motivi, da trattarsi cong iuntamente perché interferenti, sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione. 5. In primo luogo, va evidenziato che il Tribunale ha ritenuto la inverosimiglianza del racconto affidandosi ad una mera opinione sog- gettiva, quando invece è stato affermato,in sede di legittimità, con un orientamento cui si intende dare seguito, che la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente deve essere il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri obiettivi ma alla stregua dei criteri indicati nell’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e te- nendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente (di cui all’art. 5 comma 3 lett. c) del d.lgs. cit.), senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contrad- dizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. n. 2956/ 2020; Cass. n. 13257/2020). 6. Al riguardo deve precisarsi che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, una volta assolto da parte del richiedente asilo il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale nella quale siano presenti aspetti contraddittori che ne mettano in discussione la credibilità, in quanto è finalizzato proprio a raggiungere il neces- sario chiarimento su realtà e vicende che presentano una peculiare diversità rispetto a quelle di altri paesi e che, solo attraverso infor- mazioni acquisite da fonti affidabili, riescono a dare una logica spie- gazione alla narrazione del richiedente (Cass. n. 3016/2019; Cass.n. 24010/2020). 7. In secondo luogo, va osservato che la materia dei culti e delle sette religiose non può essere considerata una vicenda di natura me- ramente privata. Invero, in tema di protezione sussidiaria, le mi- nacce di morte da parte di unasetta religiosa integrano gli estremi del danno grave ex art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 e non possono essere considerate un fatto di natura meramente privata anche se provenienti da soggetti non statuali, sicchè l'adita autorità giudiziaria ha il dovere di accertare, avvalendosi dei suoi poteri istruttori anche ufficiosi ed acquisendo le informazioni sul paese di origine, l'effetti- vità del divieto legale di simili minacce, ove sussistenti e gravi, ov- vero se le autorità del Paese di provenienza siano in grado di offrire adeguata protezione al ricorrente (Cass. n. 3758/2018). 8. In terzo luogo, deve osservarsi che, secondo la costante giu- risprudenza di questa Corte, ai fini delriconoscimento della prote- zione sussidiaria, ai sensi dell’art. 14 lett. c) D.lgs. n. 251 del 2007, è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di in- dagine e di informazione di cui all’art. 8 co. 3 del D.lgs. n. 25 del 2008, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, con accertamento aggiornato al momento della decisione (Cass. n. 28990 del 2018; Cass. n. 17075 del 2018). 9. Il predetto accertamento va compiuto in base a quanto pre- scritto dal comma 3 dell’art. 8 del D.lgs. n. 25 del 2008 e, quindi, “alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione ge- nerale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove oc- corra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commis- sione Nazionale sulla base dei datti forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comun- que acquisite dalla Commissione stessa” (cfr. Cass. n. 15959 del 2020). 10. E’, quindi, onere del giudice di merito procedere, ne l corso del procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale, a tutti gli accertamenti officiosi finalizzati ad acclarare l’effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, avendo poi cura di indicare esattamente, nel provvedimento conclusivo, le parti utilizzate ed il loro aggiornamento. 11. In proposito, deve ribadirsi anche che l’indicazione delle fonti di cui all’art. 8 non ha carattere esclusivo, ben potendo le in- formazioni sulle condizioni del Paese estero essere tratteda concor- renti canali di informazione, anche via web, quali ad esempio i siti internet delle principali organizzazioni non governative attive nel set- tore dell’aiuto e della cooperazione internazionale (quali ad esempio [OSCURATO:PERSONA] e Medici senzafrontiere) che spesso conten- gono informazioni dettagliate e aggiornate (cfr. Cass. n. 13449 del 2019 per esteso). 12. In modo estremamente sintetico, può quindi affermarsi che il giudice deve indicare, in modo specifico e dettagliato, fonti che abbiano un certo grado di credibilità e che facciano riferimento ad una situazione socio-politica aggiornata del Paese di origine del ri- chiedente. 13. Più recentemente (cfr. Cass. n. 15215 del 2020) è stato affermato il principio di diritto secondo il quale: “Le informazioni re- lative alla situazione esistente nel paese di origine del richiedente la protezione internazionale o umanitaria che il giudice di merito trae dalle C.O.I. o dalle altre fonti informative liberamente consultabili attraverso i canali informatici vanno considerate, in ragione della ca- pillarità della loro diffusione e della facile accessibilità per la pluralità di consociati, alla stregua del fatto notorio; il dovere di cooperazione istruttoria che gli artt. 3 del D.lgs. n. 251 del 2007 e 8 del D.Lgs. n. 25del 2008 pongono a carico del giudice, nella materia della prote- zione internazionale ed umanitaria, impone allo stesso di utilizzare, ai fini della decisione, C.O.I. ed altre informazioni relative alla con- dizione interna del paese di provenienza o rimpatrio del richiedente, ovvero della specifica area di esso, che siano adeguatamente aggior- nate e tengano conto dei fatti salienti interessanti quel Paese o area, soprattutto in relazione ad eventi di pubblico dominio, la cui mancata considerazione costituisce, in funzione della loro oggettiva notorietà, violazione dell’art. 115 secondo comma cpc”. 14. Nella fattispecie, il Tribunale non ha richiamato, per escludere ogni ipotesi prevista dall’art. 14 lett. c) D.lgs. n. 251 del 2007 e per ritenere che la condizioneattuale della regione di prove- nienza della Nigeria non fosse interessata da una situazione di con- flitto armato interno o internazionale, comportante una situazione di violenza indiscriminata nell’attualità, alcuna fonte se non generiche indicazioni dell’UNHCR, senza alcuna altra specificazione, soprattutto in ordine alla questione dei “cultisti”. 15. Inoltre, l’art. 8 co. 3 del D.lgs. n. 25 del 2008, nel pre- vedere che ciascuna domanda sia esaminata alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente asilo e, ove occorra, dei paesi in cui questi sono transitati, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni deve essere osservato in riferimento ai fatti esposti e ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale (Cass. n. 2355/2020; Cass. n. 30105/2018) e, quindi, anche in relazione al problema della setta religiosa alla quale il ri- chiedente non aveva voluto aderire e delle eventuali conseguenze all’esito di detto rifiuto. 16. Il provvedimento impugnato dovrà, quindi, essere cas- sato con rinvio della causa al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, il quale, nel procedere a nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati in tema di valutazione dei criteri di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 251 del 2007 e di valutazione del rischio di cui all’art. 14 lett. c) D.lgs. n. 251 del 2007, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di cassazione. PQM La Corte accoglie il ricorso