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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1971

ECLI:EU:C:1971:57
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61970C0061

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 26 MAGGIO 1971 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, Il ricorrente è stato assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee nel 1958 e inquadrato nella categoria B. Il veniva promosso al grado A 6 e nell'ottobre 1966 veniva destinato alla sezione Pubblicazioni del servizio comune di Stampa e informazione, come redattore in lingua italiana, in sostituzione di un dipendente trasferito a [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente conservava questo posto anche dop1 o aprile 1963o la fusione degli esecutivi, cioè allorché il servizio Stampa e informazione veniva trasformato nella direzione generale Stampa e informazione.

Le mansioni dell'incarico di redattore non sono esattamente definite in un ban do di concorso, ma è necessario dedurle dai rapporti periodici sul ricorrente.

Nel rapporto 1 o gennaio 1966 - 30 giugno 1967 risulta che il ricorrente era incaricato di «rédaction de langue italienne: périodiques et non-périodiques».

Tra il 1 o luglio 1967 e il 30 giugno 1969, il lavoro è definito come segue: «rédaction en langue italienne des périodiques et non-périodiques éditées à l'initiative de la division et/ou du bureau de Rome; révision des textes rédactionnels; sélection et mise en forme d'informations sur l'activité communautaire».

È incontestato che il ricorrente si occupava soprattutto della redazione della rivista «Comunità europee», pubblicata dall'ufficio romano della [OSCURATO:PERSONA].

In sostanza egli aveva compiti di redattore capo, pur se dal luglio 1967 non figurava più ufficialmente come tale.

Essendo redattore capo egli doveva partecipare alle riunioni mensili di redazione.

Nel 1970 il posto di redattore di lingua italiana presso il servizio Pubblicazioni della direzione generale Stampa e informazione veniva conferito ad un altro dipendente italiano già inquadrato in A 4, che prestava servizio nel gruppo portavoce (che ha il compito di tener informata la [OSCURATO:PERSONA]) e che dal 25 luglio 1969 era stato nominato vice capo gabinetto di un membro della [OSCURATO:PERSONA] ed inquadrato in A

3. Dopo lo scioglimento del gabinetto, con decisione 6 maggio 1970, la [OSCURATO:PERSONA] lo destinava al servizio Pubblicazioni.

Dal 1 o luglio 1970 questo dipendente, che presta servizio a Roma, si occupa della redazione della rivista «Comunità europee»; il ricorrente non viene più invitato alle riunioni mensili né riceve più la documentazione relativa. [OSCURATO:PERSONA] si considera vittima di una «capitis diminutio»: il 7 luglio 1970 egli si lamentava della situazione presso la direzione generale Stampa e informazione; nel suo esposto al direttore, dichiarava che, dopo essere stato esonerato dall'incarico di redigere la rivista, non gli era più stato affidato alcun compito, situazione che pregiudicava moralmente l'interessato ed alla quale la direzione avrebbe dovuto porre rimedio.

Il 13 luglio 1970 egli presentava anche un ricorso gerarchico a norma dell'art. 90 dello statuto, chiedendo che venisse annullato il procedimento illegittimo con cui l'esponente era stato privato delle sue mansioni senza ricevere altri incarichi equivalenti.

Di fronte al silenzio dell'amministrazione, egli adiva la Corte il 4 novembre 1970 presentando le seguenti conclusioni: 1) Annullamento del silenzio-rifiuto opposto al suo ricorso del 13 luglio 1970; 2) annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] con cui si nominava un altro dipendente a redattore di lingua italiana presso il servizio Pubblicazioni della direzione generale Stampa e informazione; 3) annullamento della decisione che privava il ricorrente delle mansioni di redattore.

I — Sulla ricevibilità

1. Per quanto riguarda la decisione con cui è stata modificata la sfera di attività del ricorrente, si potrebbe considerarla atto amministrativo interno non impugnabile.

Un esame più approfondito però rivela che l'atto lede i diritti che lo statuto attribuisce ai dipendenti ed è inconciliabile con i principi che fungono da parametro per stabilire se un atto sia pregiudizievole.

La vostra giurisprudenza ha già stabilito che se una decisione riduce l'unità amministrativa diretta da un dipendente, l'atto può, in determinati casi, costituire provvedimento pregiudizievole (causa 16-67, Raccolta XIV-1968, pag. 400 ).

La ricevibilità della domanda dovrebbe dunque essere fuori discussione, almeno sotto questo aspetto.

2. La domanda di annullamento del provvedimento di nomina di un terzo dipendente va valutata alla luce dell'interesse ad impugnare l'atto: teoricamente questi atti possono venire impugnati solo dai candidati che avrebbero potuto occupare quel determinato posto.

In caso contrario non vi è interesse ad impugnare, vi sarà al massimo Un interesse legittimo generico del dipendente a che lo statuto venga correttamente applicato, ma solo l'interesse specifico giustifica l'azione.

Nella fattispecie non si deve nemmeno dimenticare che un dipendente inquadrato in A 6 vorrebbe occupare un posto classificato di grado A

4. Questa nomina potrebbe effettuarsi solo mediante un concorso interno, vale a dire soltanto se si è rivelato impossibile occupare il posto — come prescrive l'art. 29 dello statuto — mediante promozione o trasferimento.

Il ricorrente avrebbe comunque poche possibilità di vincere un tale concorso, specie se si pensa che l'attuale titolare, che ha ricoperto temporaneamente un posto di grado A 3 in un gabinetto, avrebbe la precedenza per quanto riguarda la nomina ad un posto di grado A 4, nel quale egli era già inquadrato prima di occupare ad interim il posto A

3. Aggiungasi che il ricorrente non ha mai messo in dubbio le qualità del nuovo titolare (che d'altro canto in precedenza aveva lavorato per il gruppo portavoce).

Il ricorrente sarebbe in pratica escluso dalla rosa degli aspiranti al posto in questione, in teoria però il secondo mezzo non è irricevibile: si deve considerare che la nomina che s'intende far annullare sta in stretto rapporto con la diminuzione delle competenze già attribuite al ricorrente, provvedimento che secondo la giurisprudenza può essere lesivo e quindi impugnabile.

Dal rapporto dei due mezzi risulta che essi possono venire accolti, quindi sarà giustificato un esame del merito.

Il — Nel merito

1. Vediamo anzitutto l'atto che ha modificato le competenze del ricorrente: a) Lo statuto non sancisce che un dipendente ha diritto a svolgere determinate funzioni; l'unico principio valido è la corrispondenza tra inquadramento e sfera d'attività.

Nel caso del ricorrente inoltre, i rapporti periodici citano semplicemente l'attività di redattore, ma non lasciano intendere ch'egli fosse redattore capo della rivista «Comunità europee».

Anche se in pratica il [OSCURATO:PERSONA] svolgeva le mansioni di capo redattore, non può affermare di essere stato privato dell'incarico, al massimo si può accertare se i lavori che egli ha effettuato in seguito consistono in lavori di redazione corrispondenti all'inquadramento in A

6. [OSCURATO:PERSONA] ha giustificato la sua decisione affermando che i normali compiti di un redattore consistono nella composizione di pubblicazioni periodiche e non implicano necessariamente la collaborazione alla rivista summenzionata come redattore capo.

Infatti un altro redattore che presta servizio nella stessa unità amministrativa da cui dipende il ricorrente si occupa di pubblicazioni periodiche, ma non di riviste come «Comunità europee». [OSCURATO:PERSONA] ha anche dimostrato che dopo l'emanazione dell'atto impugnato il ricorrente non è stato lasciato inoperoso.

Nell'autunno 1970 egli è stato incaricato di collaborare alla pubblicazione di un opuscolo sui consumatori ed il mercato comune ed ail'inizio del 1971 egli doveva preparare un articolo per l'ufficio di Roma.

Inoltre il ricorrente ha svolto lavori sul censimento delle reazioni definitive di vari gruppi socioprofessionali sulla realizzazione del mercato comune.

Analoghi compiti gli saranno affidati in futuro.

Se inoltre si tiene conto del fatto che ogni rimaneggiamento di un servizio implica un certo periodo transitorio nel quale il rallentamento del lavoro non può consentire di formulare un giudizio obiettivo (specie se nel frattempo l'interessato è andato anche in ferie) non è dimostrabile la fondatezza delle censure del ricorrente circa l'insufficienza dei compiti che la [OSCURATO:PERSONA] gli ha affidato dopo la riorganizzazione del servizio.

Ne consegue che nemmeno lo statuto è stato violato. b) Al ricorrente non sono state date istruzioni scritte e motivate circa la modifica della sua sfera d'attività, quindi l'art. 25 dello statuto, cui il [OSCURATO:PERSONA] si referisce in particolare, non contempla il suo caso.

Non esiste quindi un provvedimento lesivo che, senza modificare l'inquadramento o la qualifica del ricorrente, ne riduca le competenze.

In assenza di decisioni scritte non si può esigere nemmeno motivazione e notifica del provvedimento.

Cade anche la critica con cui si ravvisa nell'atto un provvedimento disciplinare dissimulato.

Il ricorrente non solo non ha addotto fatti o indizi che corroborino questa tesi, ma l'atto impugnato in sostanza non gli arreca alcun pregiudizio.

Il mezzo va quindi disatteso perché infondato.

2. a) La nomina di un altro dipendente a redattore della rivista «Comunità europee» sarebbe irregolare perché il posto non era libero e non è stato regolarmente messo a concorso.

In realtà la [OSCURATO:PERSONA] non doveva occupare un posto vacante, ma il dipendente che era stato temporaneamente impiegato presso il gabinetto di un membro della [OSCURATO:PERSONA], dopo lo scioglimento del gabinetto, è tornato a far parte del gruppo portavoce nel posto occupato in precedenza, posto che è poi stato attribuito, senza mutarne il titolare, al servizio Pubblicazioni della direzione generale Stampa e informazioni.

Poiché nel frattempo il posto nel gruppo portavoce era stato affidato ad un dipendente temporaneo, era necessario che un'altra direzione cedesse al gruppo portavoce un posto A 5 -A 4 onde poter continuare a mantenere in servizio il dipendente temporaneo e consentirgli eventualmente il passaggio in ruolo.

Indubbiamente questo modo di procedere non costituisce un modello di organizzazione e per fortuna rappresenta l'eccezione, tuttavia non vi si ravvisa una violazione dello statuto.

La regolarità del trasferimento è poi confermata dall'analogia di funzioni per il titolare del posto nell'ambito dell'unità amministrativa ingrandita.

L'operazione comunque è stata diversa dall'occupazione di un posto vacante ed il trasferimento dei dipendenti — se vengono assegnati ad un'altra unità amministrativa assieme al posto che occupano — non richiede che venga bandito un concorso.

D'altra parte un bando di concorso sarebbe inutile perché non si sollecitano candidature e nel nostro caso vi era un dipendente di ruolo che doveva essere reintegrato nel grado A 4 e risultava perfettamente idoneo a svolgere i compiti previsti per il posto litigioso.

Nella fattispecie un bando di concorso sarebbe stato un formalismo inutile e capzioso, quindi la mancata pubblicazione di un bando non è motivo di nullità della nomina. b) Altrettanto poco consistente è la critica di omessa motivazione e di mancata notifica all'interessato.

È noto che le nomine e gli atti analoghi non vanno motivati nei confronti dei destinatari, giacché non sono atti pregiudizievoli.

Nemmeno è prevista la comunicazione a terzi, quindi non vi è alcun motivo d'invocare la violazione delle forme sostanziali. c) Rimane la censura di sviamento di potere: il provvedimento non sarebbe stato adottato nell'interesse del servizio, ma per premiare il dipendente per i servizi prestati presso il gabinetto del membro della [OSCURATO:PERSONA].

Anzitutto non è un premio per chi è stato temporaneamente impiegato nel grado A 3 essere reintegrato nel grado A

4. Inoltre non è dimostrato che il provvedimento adottato non sia stato adottato nell'interesse del servizio: la Corte non può sindacare l'organizzazione amministrativa nei suoi particolari, però non vedo perché debba escludersi l'esigenza di rinforzare il servizio Pubblicazioni nell'ambito della direzione generale Stampa e informazione, onde far si che un redattore potesse anche svolgere mansioni diverse da quelle implicate dalla pubblicazione mensile della rivista. [OSCURATO:PERSONA] aveva già fatto tentativi del genere in passato ed è riuscita nel suo intento dopo varie modifiche del servizio Pubblicazioni e dell'ufficio di Roma.

E pure regolare la destinazione del dipendente a Roma, giacché il titolare del posto deve collaborare strettamente con l'ufficio di Roma.

Inoltre anche altri redattori con compiti analoghi, almeno in pratica, risiedono nelle rispettive capitali.

Non vi è quindi stato sviamento di potere e il secondo mezzo va respinto.

III — [OSCURATO:PERSONA] come segue: Il ricorso è ricevibile, ma tutti i mezzi vanno disattesi perché infondati.

Le spese vanno poste a carico delle rispettive parti, come previsto dall'art. 70 del regolamento di procedura. ( 1 ) Lingua processuale: francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61970C0061 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 26 MAGGIO 1971 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , Il ricorrente è stato assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee nel 1958 e inquadrato nella categoria B. Il veniva promosso al grado A 6 e nell'ottobre 1966 veniva destinato alla sezione Pubblicazioni del servizio comune di Stampa e informazione, come redattore in lingua italiana, in sostituzione di un dipendente trasferito a [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente conservava questo posto anche dop1 o aprile 1963o la fusione degli esecutivi, cioè allorché il servizio Stampa e informazione veniva trasformato nella direzione generale Stampa e informazione. Le mansioni dell'incarico di redattore non sono esattamente definite in un ban do di concorso, ma è necessario dedurle dai rapporti periodici sul ricorrente. Nel rapporto 1 o gennaio 1966 - 30 giugno 1967 risulta che il ricorrente era incaricato di «rédaction de langue italienne: périodiques et non-périodiques». Tra il 1 o luglio 1967 e il 30 giugno 1969, il lavoro è definito come segue: «rédaction en langue italienne des périodiques et non-périodiques éditées à l'initiative de la division et/ou du bureau de Rome; révision des textes rédactionnels; sélection et mise en forme d'informations sur l'activité communautaire». È incontestato che il ricorrente si occupava soprattutto della redazione della rivista «Comunità europee», pubblicata dall'ufficio romano della [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza egli aveva compiti di redattore capo, pur se dal luglio 1967 non figurava più ufficialmente come tale. Essendo redattore capo egli doveva partecipare alle riunioni mensili di redazione. Nel 1970 il posto di redattore di lingua italiana presso il servizio Pubblicazioni della direzione generale Stampa e informazione veniva conferito ad un altro dipendente italiano già inquadrato in A 4, che prestava servizio nel gruppo portavoce (che ha il compito di tener informata la [OSCURATO:PERSONA]) e che dal 25 luglio 1969 era stato nominato vice capo gabinetto di un membro della [OSCURATO:PERSONA] ed inquadrato in A 3. Dopo lo scioglimento del gabinetto, con decisione 6 maggio 1970, la [OSCURATO:PERSONA] lo destinava al servizio Pubblicazioni. Dal 1 o luglio 1970 questo dipendente, che presta servizio a Roma, si occupa della redazione della rivista «Comunità europee»; il ricorrente non viene più invitato alle riunioni mensili né riceve più la documentazione relativa. [OSCURATO:PERSONA] si considera vittima di una «capitis diminutio»: il 7 luglio 1970 egli si lamentava della situazione presso la direzione generale Stampa e informazione; nel suo esposto al direttore, dichiarava che, dopo essere stato esonerato dall'incarico di redigere la rivista, non gli era più stato affidato alcun compito, situazione che pregiudicava moralmente l'interessato ed alla quale la direzione avrebbe dovuto porre rimedio. Il 13 luglio 1970 egli presentava anche un ricorso gerarchico a norma dell'art. 90 dello statuto, chiedendo che venisse annullato il procedimento illegittimo con cui l'esponente era stato privato delle sue mansioni senza ricevere altri incarichi equivalenti. Di fronte al silenzio dell'amministrazione, egli adiva la Corte il 4 novembre 1970 presentando le seguenti conclusioni: 1) Annullamento del silenzio-rifiuto opposto al suo ricorso del 13 luglio 1970; 2) annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] con cui si nominava un altro dipendente a redattore di lingua italiana presso il servizio Pubblicazioni della direzione generale Stampa e informazione; 3) annullamento della decisione che privava il ricorrente delle mansioni di redattore. I — Sulla ricevibilità 1. Per quanto riguarda la decisione con cui è stata modificata la sfera di attività del ricorrente, si potrebbe considerarla atto amministrativo interno non impugnabile. Un esame più approfondito però rivela che l'atto lede i diritti che lo statuto attribuisce ai dipendenti ed è inconciliabile con i principi che fungono da parametro per stabilire se un atto sia pregiudizievole. La vostra giurisprudenza ha già stabilito che se una decisione riduce l'unità amministrativa diretta da un dipendente, l'atto può, in determinati casi, costituire provvedimento pregiudizievole (causa 16-67, Raccolta XIV-1968, pag. 400 ). La ricevibilità della domanda dovrebbe dunque essere fuori discussione, almeno sotto questo aspetto. 2. La domanda di annullamento del provvedimento di nomina di un terzo dipendente va valutata alla luce dell'interesse ad impugnare l'atto: teoricamente questi atti possono venire impugnati solo dai candidati che avrebbero potuto occupare quel determinato posto. In caso contrario non vi è interesse ad impugnare, vi sarà al massimo Un interesse legittimo generico del dipendente a che lo statuto venga correttamente applicato, ma solo l'interesse specifico giustifica l'azione. Nella fattispecie non si deve nemmeno dimenticare che un dipendente inquadrato in A 6 vorrebbe occupare un posto classificato di grado A 4. Questa nomina potrebbe effettuarsi solo mediante un concorso interno, vale a dire soltanto se si è rivelato impossibile occupare il posto — come prescrive l'art. 29 dello statuto — mediante promozione o trasferimento. Il ricorrente avrebbe comunque poche possibilità di vincere un tale concorso, specie se si pensa che l'attuale titolare, che ha ricoperto temporaneamente un posto di grado A 3 in un gabinetto, avrebbe la precedenza per quanto riguarda la nomina ad un posto di grado A 4, nel quale egli era già inquadrato prima di occupare ad interim il posto A 3. Aggiungasi che il ricorrente non ha mai messo in dubbio le qualità del nuovo titolare (che d'altro canto in precedenza aveva lavorato per il gruppo portavoce). Il ricorrente sarebbe in pratica escluso dalla rosa degli aspiranti al posto in questione, in teoria però il secondo mezzo non è irricevibile: si deve considerare che la nomina che s'intende far annullare sta in stretto rapporto con la diminuzione delle competenze già attribuite al ricorrente, provvedimento che secondo la giurisprudenza può essere lesivo e quindi impugnabile. Dal rapporto dei due mezzi risulta che essi possono venire accolti, quindi sarà giustificato un esame del merito. Il — Nel merito 1. Vediamo anzitutto l'atto che ha modificato le competenze del ricorrente: a) Lo statuto non sancisce che un dipendente ha diritto a svolgere determinate funzioni; l'unico principio valido è la corrispondenza tra inquadramento e sfera d'attività. Nel caso del ricorrente inoltre, i rapporti periodici citano semplicemente l'attività di redattore, ma non lasciano intendere ch'egli fosse redattore capo della rivista «Comunità europee». Anche se in pratica il [OSCURATO:PERSONA] svolgeva le mansioni di capo redattore, non può affermare di essere stato privato dell'incarico, al massimo si può accertare se i lavori che egli ha effettuato in seguito consistono in lavori di redazione corrispondenti all'inquadramento in A 6. [OSCURATO:PERSONA] ha giustificato la sua decisione affermando che i normali compiti di un redattore consistono nella composizione di pubblicazioni periodiche e non implicano necessariamente la collaborazione alla rivista summenzionata come redattore capo. Infatti un altro redattore che presta servizio nella stessa unità amministrativa da cui dipende il ricorrente si occupa di pubblicazioni periodiche, ma non di riviste come «Comunità europee». [OSCURATO:PERSONA] ha anche dimostrato che dopo l'emanazione dell'atto impugnato il ricorrente non è stato lasciato inoperoso. Nell'autunno 1970 egli è stato incaricato di collaborare alla pubblicazione di un opuscolo sui consumatori ed il mercato comune ed ail'inizio del 1971 egli doveva preparare un articolo per l'ufficio di Roma. Inoltre il ricorrente ha svolto lavori sul censimento delle reazioni definitive di vari gruppi socioprofessionali sulla realizzazione del mercato comune. Analoghi compiti gli saranno affidati in futuro. Se inoltre si tiene conto del fatto che ogni rimaneggiamento di un servizio implica un certo periodo transitorio nel quale il rallentamento del lavoro non può consentire di formulare un giudizio obiettivo (specie se nel frattempo l'interessato è andato anche in ferie) non è dimostrabile la fondatezza delle censure del ricorrente circa l'insufficienza dei compiti che la [OSCURATO:PERSONA] gli ha affidato dopo la riorganizzazione del servizio. Ne consegue che nemmeno lo statuto è stato violato. b) Al ricorrente non sono state date istruzioni scritte e motivate circa la modifica della sua sfera d'attività, quindi l'art. 25 dello statuto, cui il [OSCURATO:PERSONA] si referisce in particolare, non contempla il suo caso. Non esiste quindi un provvedimento lesivo che, senza modificare l'inquadramento o la qualifica del ricorrente, ne riduca le competenze. In assenza di decisioni scritte non si può esigere nemmeno motivazione e notifica del provvedimento. Cade anche la critica con cui si ravvisa nell'atto un provvedimento disciplinare dissimulato. Il ricorrente non solo non ha addotto fatti o indizi che corroborino questa tesi, ma l'atto impugnato in sostanza non gli arreca alcun pregiudizio. Il mezzo va quindi disatteso perché infondato. 2. a) La nomina di un altro dipendente a redattore della rivista «Comunità europee» sarebbe irregolare perché il posto non era libero e non è stato regolarmente messo a concorso. In realtà la [OSCURATO:PERSONA] non doveva occupare un posto vacante, ma il dipendente che era stato temporaneamente impiegato presso il gabinetto di un membro della [OSCURATO:PERSONA], dopo lo scioglimento del gabinetto, è tornato a far parte del gruppo portavoce nel posto occupato in precedenza, posto che è poi stato attribuito, senza mutarne il titolare, al servizio Pubblicazioni della direzione generale Stampa e informazioni. Poiché nel frattempo il posto nel gruppo portavoce era stato affidato ad un dipendente temporaneo, era necessario che un'altra direzione cedesse al gruppo portavoce un posto A 5 -A 4 onde poter continuare a mantenere in servizio il dipendente temporaneo e consentirgli eventualmente il passaggio in ruolo. Indubbiamente questo modo di procedere non costituisce un modello di organizzazione e per fortuna rappresenta l'eccezione, tuttavia non vi si ravvisa una violazione dello statuto. La regolarità del trasferimento è poi confermata dall'analogia di funzioni per il titolare del posto nell'ambito dell'unità amministrativa ingrandita. L'operazione comunque è stata diversa dall'occupazione di un posto vacante ed il trasferimento dei dipendenti — se vengono assegnati ad un'altra unità amministrativa assieme al posto che occupano — non richiede che venga bandito un concorso. D'altra parte un bando di concorso sarebbe inutile perché non si sollecitano candidature e nel nostro caso vi era un dipendente di ruolo che doveva essere reintegrato nel grado A 4 e risultava perfettamente idoneo a svolgere i compiti previsti per il posto litigioso. Nella fattispecie un bando di concorso sarebbe stato un formalismo inutile e capzioso, quindi la mancata pubblicazione di un bando non è motivo di nullità della nomina. b) Altrettanto poco consistente è la critica di omessa motivazione e di mancata notifica all'interessato. È noto che le nomine e gli atti analoghi non vanno motivati nei confronti dei destinatari, giacché non sono atti pregiudizievoli. Nemmeno è prevista la comunicazione a terzi, quindi non vi è alcun motivo d'invocare la violazione delle forme sostanziali. c) Rimane la censura di sviamento di potere: il provvedimento non sarebbe stato adottato nell'interesse del servizio, ma per premiare il dipendente per i servizi prestati presso il gabinetto del membro della [OSCURATO:PERSONA]. Anzitutto non è un premio per chi è stato temporaneamente impiegato nel grado A 3 essere reintegrato nel grado A 4. Inoltre non è dimostrato che il provvedimento adottato non sia stato adottato nell'interesse del servizio: la Corte non può sindacare l'organizzazione amministrativa nei suoi particolari, però non vedo perché debba escludersi l'esigenza di rinforzare il servizio Pubblicazioni nell'ambito della direzione generale Stampa e informazione, onde far si che un redattore potesse anche svolgere mansioni diverse da quelle implicate dalla pubblicazione mensile della rivista. [OSCURATO:PERSONA] aveva già fatto tentativi del genere in passato ed è riuscita nel suo intento dopo varie modifiche del servizio Pubblicazioni e dell'ufficio di Roma. E pure regolare la destinazione del dipendente a Roma, giacché il titolare del posto deve collaborare strettamente con l'ufficio di Roma. Inoltre anche altri redattori con compiti analoghi, almeno in pratica, risiedono nelle rispettive capitali. Non vi è quindi stato sviamento di potere e il secondo mezzo va respinto. III — [OSCURATO:PERSONA] come segue: Il ricorso è ricevibile, ma tutti i mezzi vanno disattesi perché infondati. Le spese vanno poste a carico delle rispettive parti, come previsto dall'art. 70 del regolamento di procedura. ( 1 ) Lingua processuale: francese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1971 — Fons Iuris — Fons Iuris