CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2025
Cassazione n. 37646/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] civile: XXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 31/01/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di XXXXXXXXXXX; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Sesta Sezione penale della Corte di cassazione in data 2 luglio 2024 che aveva annullato precedente sentenza della medesima Corte di appello in data 4 dicembre 2023, ha confermato la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 14 dicembre 2022 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia con la quale era stata affermata la penale responsabilità del XXXXXX in relazione al reato di cui all’art. 572 cod. pen. commesso dal luglio 2020 al settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 572 cod. pen. con riguardo all’erronea valutazione dei rapporti tra l’imputato e la persona offesa che delineerebbero l’assenza dell’elemento tipico della fattispecie di reato in contestazione ed evidenzierebbero come la condotta dell’imputato non era animata da una condotta punitiva nei confronti della persona offesa in presenza di un rapporto familiare che era oramai venuto meno, in tal modo portando ad escludere la ricorrenza degli elementi di cui all’art. 572 cod. pen. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte di appello, anche alla luce di quanto prospettato nella sentenza rescindente della Corte di cassazione, con motivazione congrua, non manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria, nonché rispettosa dei principi di diritto ampiamente richiamati nella sentenza impugnata e che l'odierno Collegio condivide, spiegato le ragioni per le quali è da ritenersi configurabile il reato di cui all’art. 572 cod. pen. in luogo di quello di cui all’art. 612-bis cod. pen. che, con motivazione esente dal vizio dedotto, la Corte territoriale ha rilevato come le condotte maltrattanti contestate all’imputato risultassero aver avuto inizio già durante la convivenza con la persona offesa e come il loro legame familiare non potesse ritenersi cessato con la conclusione della relazione sentimentale, in ragione dell’esercizio in maniera condivisa della responsabilità genitoriale sul comune figlio minore; che, pertanto sono da ritenersi correttamente operate e motivate la qualificazione giuridica della condotta addebitata all’imputato e l’affermazione della penale responsabilità dello stesso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato, altresì, che, trattandosi di procedimento penale concernente reati contro la famiglia, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 04/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.