CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22227/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i SORVEGLIANZA di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 8 febbraio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Romaaveva rigettato il reclamo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma del 6 febbraio 2023 con cui erastata rigettata la richiesta di riconoscimento dei rimedi risarcitori per violazionedell’art. 3 CEDU formulata, ai sensi dell’art. 35-ter Ord. pen., relativamente alperiodo dal 2 dicembre 2019 al 15 giugno 2020; e aveva, altresì, dichiaratoinammissibili le ulteriori e successive istanze proposte dal detenuto.1.1. Con sentenza n. 34150 in data 31 maggio 2024, la Prima Sezione dellaCorte di cassazione annullò l’ordinanza del Tribunale rilevando l’omessamotivazione in ordine all’effettivo ingombro determinato dai mobili fissi a pareterispetto allo spazio utile per il detenuto nel periodo detentivo oggetto di reclamo.Con riferimento alle doglianze esposte negli altri motivi, come quelle relative allatardività della memoria depositata il 13 gennaio 2023, alla limitatezza dellapermanenza all’aria durante la detenzione nella Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] e allarichiesta di effettuare una perizia, la sentenza rescindente ne rilevò il caratteregenerico, condividendo la conclusione del Tribunale secondo cui, in materia diimpugnazioni, la facoltà di presentate motivi nuovi è subordinata alla riferibilitàdegli stessi alle censure oggetto dei motivi principali.1.2. Con ordinanza in data 3 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Romaha nuovamente rigettato il reclamo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo ilCollegio, per quasi tutto il periodo dal 25 marzo 2019 al 9 giugno 2020 [OSCURATO:PERSONA] erastato ristretto nella Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] N.C., in una cella singola,corrispondente alla stanza n. 17 del reparto G9, la cui superfice era pari a 8 mq,dotata di una finestra. Inoltre, nella stanza erano presenti: un armadietto lungo50 cm x 104h, con profondità di 35 cm, fisso al muro (all’altezza da terra di 40cm), 5 armadietti piccoli (50 cm x 52 h, prof. cm 35) fissi al muro all’altezza daterra di cm 150, un tavolo (80 cm x 50 h 78) o uno scrittoio ancorato al muro (m100 x 50), nonché uno sgabello (34 cm x 34 x 48 h) e un letto (88 cm x 203); untermosifone (70 cm x 28 prof. 20). Su tali premesse, il Tribunale di sorveglianzaha ritenuto che non sussistessero gli estremi della detenzione inumana edegradante ai sensi dell’art. 3 CEDU, dal momento che lo spazio minimo disponibileper il detenuto, al netto del mobilio amovibile, non era inferiore a 5.07 mq. e che,dunque, non era stato superato il limite dei 3 mq pro capite stabilito dallagiurisprudenza della Corte di Strasburgo.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimentoin sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 35-terOrd. pen. La richiesta avrebbe riguardato i periodi di carcerazione presso gli istitutipenitenziari di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dal 15 gennaio 2016 al 26 gennaio 2022e non il solo periodo dal 2 dicembre 2019 al 15 giugno 2020, essendo stata ladomanda iniziale comunque ampliata e meglio precisata. E ciò sarebbe confermatodall’istruttoria svolta, nel giudizio il rinvio, in vista dell’udienza del 3 ottobre 2025.Inoltre, le persone detenute nella Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] N.C. insieme aPistola sarebbero state 5, per un totale di 6 detenuti, con uno spazio a disposizioneal lordo di 3,66 cm per ciascuno. Il Tribunale di sorveglianza non ne avrebbe tenutoconto, avendo limitato l’esame all’unico periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] era in cella singola.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., la mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione almancato espletamento della perizia richiesta al Magistrato di sorveglianza perl’accertamento dello spazio minimo calpestabile.3. In data 25 febbraio 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scrittadel Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente giova rilevare che in data 4 marzo 2026 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] formulato richiesta di trattazione in forma orale del presente procedimento.Tale richiesta, tuttavia, era inammissibile alla luce di quanto stabilito dall’art. 611,comma 1-bis, cod. proc. pen. che stabilisce la trattazione in forma scritta per iricorsi avverso le ordinanze emesse all’esito del procedimento disciplinato dagliartt. 666 e 678 cod. proc. pen.2. Il ricorso è inammissibile.3. Con il primo motivo, il ricorso lamenta che non sarebbe stata considerata laparte della domanda risarcitoria riguardante il periodo di detenzione sofferto tra il15 gennaio 2016 e il 26 gennaio 2022 negli istituti penitenziari di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], contestandosi che l’originaria richiesta si riferisse soltanto al periodoesaminato dal provvedimento impugnato compreso tra il 2 dicembre 2019 e il 15giugno 2020.Osserva, sul punto, il Collegio che, ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., ilperimetro del giudizio rescissorio è definito dalla pronuncia rescindente, la quale,nel caso qui in rilievo, ha delimitato l’analisi al periodo di detenzione compreso trail 2 dicembre 2019 e il 15 giugno 2020 ritenendo gli altri motivi generici o,comunque, non deducibili, essendosi al cospetto di censure articolate con i motivinuovi che non erano riferibili alle doglianze dedotte con i motivi principali.Su tali premesse, il Tribunale ha offerto una adeguata risposta alle doglianzedifensiva, compiendo un calcolo puntuale dello spazio minimo fruibile dal detenuto,computato al netto del mobilio amovibile della camera detentiva in misura pari acirca cinque mq all’interno di una cella singola. Al riguardo, la circostanza che,durante il periodo considerato, [OSCURATO:PERSONA] fosse stato ristretto non in cella singola, macon altri detenuti, è rimasta del tutto indimostrata, non essendo stata formulatala relativa deduzione in maniera autosufficiente.4. Quanto, infine, al secondo motivo, con cui il ricorso lamenta la mancatanomina di un perito per accertare la concreta situazione degli spazi detentivi, larelativa questione è stata prospettata con modalità del tutto esplorative egeneriche; e, in ogni caso, anche con riferimento a tale questione deve rilevarsiche già la pronuncia rescindente ne aveva rilevato il carattere generico, sicché ilrelativo scrutinio era, comunque, precluso in sede di rinvio.5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, dellaCorte costituzionale, deve rilevarsi che, nel caso di specie, non sussistono elementiper ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità», sicché, a norma dell’art. 616 cod.proc. pen., alla relativa declaratoria consegue, a carico del ricorrente, l’onere dellespese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende, che deve essere fissata, equitativamente, in 3.000,00euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]