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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 40702/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento in data 9.5.2018, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Trapani aveva respinto le doglianze formulate dal condannato in relazione a dodici rapporti disciplinari (ed altrettanti reclami) elevati dal Consiglio di disciplina della Casa circondariale di Trapani per le infrazioni di cui all'art. 77, comma 1, n. 16), d.P.R. n. 230/2000; che, a ragione della decisione, ha osservato il Tribunale che, sulla scorta delle relazioni mediche, attestanti l'idoneità del soggetto a viaggiare con mezzi ordinari con l'ausilio di ciambella (per ovviare alle emorroidi di cui soffriva), doveva escludersi che il trasferimento tramite i mezzi dell'Amministrazione penitenziaria potesse arrecare nocumento alle condizioni di salute del condannato, il cui pervicace rifiuto alle traduzioni doveva, perciò, considerarsi giustamente sanzionabile sul piano disciplinare; LETTO il ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 77, comma 1, n. 16), d.P.R. n. 230/2000 e all'art. 25 Cost., posto che le traduzioni (in udienza) in contestazione non erano mai state disposte in forza di un ordine o di una determinata prescrizione, ma in attuazione di disposizioni processuali e quale mezzo per consentire l'esercizio del fondamentale diritto di difesa, sicché, in definitiva, era stato sanzionato un comportamento non previsto dall'art. 77 citato; RITENUTO che l'unico motivo articolato dal ricorrente attiene a pretese violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza, in ogni caso determinanti, al più, nullità non assolute; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento in data 9.5.2018, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Trapani aveva respinto le doglianze formulate dal condannato in relazione a dodici rapporti disciplinari (ed altrettanti reclami) elevati dal Consiglio di disciplina della Casa circondariale di Trapani per le infrazioni di cui all'art. 77, comma 1, n. 16), d.P.R. n. 230/2000; che, a ragione della decisione, ha osservato il Tribunale che, sulla scorta delle relazioni mediche, attestanti l'idoneità del soggetto a viaggiare con mezzi ordinari con l'ausilio di ciambella (per ovviare alle emorroidi di cui soffriva), doveva escludersi che il trasferimento tramite i mezzi dell'Amministrazione penitenziaria potesse arrecare nocumento alle condizioni di salute del condannato, il cui pervicace rifiuto alle traduzioni doveva, perciò, considerarsi giustamente sanzionabile sul piano disciplinare; LETTO il ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 77, comma 1, n. 16), d.P.R. n. 230/2000 e all'art. 25 Cost., posto che le traduzioni (in udienza) in contestazione non erano mai state disposte in forza di un ordine o di una determinata prescrizione, ma in attuazione di disposizioni processuali e quale mezzo per consentire l'esercizio del fondamentale diritto di difesa, sicché, in definitiva, era stato sanzionato un comportamento non previsto dall'art. 77 citato; RITENUTO che l'unico motivo articolato dal ricorrente attiene a pretese violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza, in ogni caso determinanti, al più, nullità non assolute; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40702/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris