CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29638/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in materia di liberazione anticipata. Con il provvedimento in ultimo menzionato, invero, il Magistrato di sorveglianza respingeva, con riferimento ai semestri maturati dal 13/04/93 al 24/03/94 e dal 29/10/99 al 12/02/03, la domanda avanzata dal condannato di liberazione anticipata, sottolineando come il periodo in valutazione fosse risultato inficiato dall'essere stato l'istante condannato per vari reati commessi in epoca successiva e precisamente per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso commesso nel 1998 e per il reato di lesioni aggravate commesso il 3 giugno 2005. Il Tribunale di sorveglianza rileva che dal certificato del casellario giudiziale emerge un'ulteriore condanna per falso commesso il 7 giugno 2004. Osserva, quindi, che la condanna per gravi delitti commessi in epoca successiva ai periodi di detenzione per i quali il detenuto aveva richiesto la concessione della liberazione anticipata è. indice inequivoco di una partecipazione solo formale del condannato all'opera di rieducazione, legittimante pertanto il rigetto operato dal Magistrato di sorveglianza. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), e in particolare del criterio semestrale di valutazione dei periodi di carcerazione per i quali era stata avanzata istanza di liberazione anticipata, nonché motivazione apparente in relazione al rigetto dei semestri non inficiati da condotte ostative. Lamenta la difesa che il Tribunale di sorveglianza ha negato la meritevolezza del beneficio in base al solo certificato del casellario giudiziale senza esaminare le condotte di partecipazione all'opera di rieducazione e quindi acquisire e valutare le relazioni comportamentali relativi ai periodi di cui alla richiesta, in deroga al criterio di valutazione semestrale e al divieto di qualsivoglia automatismo. Rileva il difensore che certamente la condanna più grave riguardante fatti del 1998 non è in grado di inficiare i periodi dal 1999 al 2003 e che i fatti reato del 2004 e del 2005 sono occasionali, non di per sé idonei ad esprimere un comportamento incompatibile col percorso rieducativo. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato. Invero, corretta appare l'applicazione nella specie del disposto di cui all'articolo 54 I. n. 354 del 1975, come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte. Si è, invero, affermato che, in materia di concessione di misura alternativa alla detenzione, la partecipazione positiva del detenuto all'opera di rieducazione va desunta, a norma dell'art. 94, comma secondo, d.P.R. 29 aprile 1976 n. 431 (regolamento dell'ordinamento penitenziario), dall'impegno dimostrato dal detenuto nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento rieducativo e dall'atteggiamento tenuto nei riguardi degli operatori penitenziari, dei compagni di detenzione e dei familiari (Sez. 1, n. 775 del 06/02/1996, P.G. in proc. Erre, Rv. 203989). Si è anche osservato (Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293) che la finalità principale dell'istituto della liberazione anticipata risiede «nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991)», ed «è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990)». Si è inoltre rimarcato che, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti e sui periodi non immediatamente contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché si tratti di una violazione, idonea a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo la quale deve essere tanto più grave, quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014 - dep. 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428: fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che aveva respinto la concessione del beneficio vanificando tutti i diciannove semestri di pena scontata per le violazioni commesse in quattro semestri, senza tenere conto della partecipazione del detenuto ad attività di studio e lavoro). La valutazione di meritevolezza del beneficio, rimessa al giudice del merito, consiste, quindi, nella verifica del presupposto della partecipazione all'opera di rieducazione, che non può ridursi alla mera buona condotta carceraria, che costituisce la "norma" del comportamento del detenuto, ma richiede un'adesione pronta ed attiva alle regole che disciplinano la vita carceraria e agli interventi trattamentali. Ne consegue che le argomentazioni dell'ordinanza impugnata - che pongono l'accento sulla gravità del delitto associativo commesso nel 1998 e tale da far ritenere la non adesione del ricorrente al percorso rieducativo antecedente (dal 13/04/1993 al 24/03/1994) e sull'entità degli ulteriori fatti, commessi a giugno 2004 e giugno 2005 e quindi a ridosso del periodo detentivo dal 29/10/1999 al 12/02/2003, e giudicati sintomatici di partecipazione solo formale all'opera di rieducazione in detto periodo di detenzione,risultano non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici (ancorando il beneficio alla "prova di partecipazione all'opera di rieducazione", come sancito dal summenzionato art. 54) e resistono alle infondate le doglianze difensive. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del