Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33486/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancata declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 162 ter cod. pen. e di improcedibilità per tardività della querela, nonché con riferimento al giudizio di responsabilità per il delitto di appropriazione indebita, sono manifestamente infondati; che, con riferimento alla prima doglianza, la Corte di appello ha evidenziato, sulla scorta delle risultanze probatorie in atti, che la somma di euro 2.000,00 corrisposta a titolo di caparra al momento della stipula del contratto di locazione era stata trattenuta dalla persona offesa quale rimborso per ì constatati danni arrecati all'immobile e non quale risarcimento per i pregiudizi derivati dalla contestata appropriazione indebita; che, quanto alla seconda doglianza, il collegio di merito, alla luce della ricostruzione fattuale della vicenda, ha ritenuto tempestiva la querela proposta in data 30/07/2020 poiché la persona offesa aveva avuto effettiva contezza della condotta appropriativa solo il 28/07/2020 allorquando era riuscita ad accedere all'immobile constatando la mancanza di alcuni beni che l'imputato, a fronte di precisa richiesta, si era rifiutato di restituirli adducendo genericamente che essi erano stati rubati; che tale assunto è conforme al consolidato principio di diritto secondo cui il termine entro il quale proporre la richiesta punitiva decorre dal momento in cui la persona offesa ha acquisito chiara conoscenza della definitiva volontà dell'imputato di invertire il possesso del bene e dell'ingiustificato rifiuto alla restituzione dello stesso (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 2863 del 27/01/1999, Martino C., Rv. 212867; Sez. 2 n. 18860 del 24/01/2012, Casamonica, Rv. 252813; Sez. 5, n. 28036 del 04/04/2013, Besana, Rv. 255572; Sez. 2 n. 29619 del 28/05/2019, D'urso, Rv. 276732); che, quanto al terzo profilo di censura, la Corte territoriale ha precisamente indicato gli elementi fattuali da cui ha ricavato, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità, la prova che l'imputato era l'unico ad avere la disponibilità dell'immobile e le relative chiavi di accesso, così formulando un giudizio non sindacabile in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancata declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 162 ter cod. pen. e di improcedibilità per tardività della querela, nonché con riferimento al giudizio di responsabilità per il delitto di appropriazione indebita, sono manifestamente infondati; che, con riferimento alla prima doglianza, la Corte di appello ha evidenziato, sulla scorta delle risultanze probatorie in atti, che la somma di euro 2.000,00 corrisposta a titolo di caparra al momento della stipula del contratto di locazione era stata trattenuta dalla persona offesa quale rimborso per ì constatati danni arrecati all'immobile e non quale risarcimento per i pregiudizi derivati dalla contestata appropriazione indebita; che, quanto alla seconda doglianza, il collegio di merito, alla luce della ricostruzione fattuale della vicenda, ha ritenuto tempestiva la querela proposta in data 30/07/2020 poiché la persona offesa aveva avuto effettiva contezza della condotta appropriativa solo il 28/07/2020 allorquando era riuscita ad accedere all'immobile constatando la mancanza di alcuni beni che l'imputato, a fronte di precisa richiesta, si era rifiutato di restituirli adducendo genericamente che essi erano stati rubati; che tale assunto è conforme al consolidato principio di diritto secondo cui il termine entro il quale proporre la richiesta punitiva decorre dal momento in cui la persona offesa ha acquisito chiara conoscenza della definitiva volontà dell'imputato di invertire il possesso del bene e dell'ingiustificato rifiuto alla restituzione dello stesso (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 2863 del 27/01/1999, Martino C., Rv. 212867; Sez. 2 n. 18860 del 24/01/2012, Casamonica, Rv. 252813; Sez. 5, n. 28036 del 04/04/2013, Besana, Rv. 255572; Sez. 2 n. 29619 del 28/05/2019, D'urso, Rv. 276732); che, quanto al terzo profilo di censura, la Corte territoriale ha precisamente indicato gli elementi fattuali da cui ha ricavato, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità, la prova che l'imputato era l'unico ad avere la disponibilità dell'immobile e le relative chiavi di accesso, così formulando un giudizio non sindacabile in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 33486/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris