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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2022

Cassazione n. 48450/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si fonda su una prospettazione ( la nullità della citazione in appello notificata al difensore d'ufficio sul presupposto della irreperibilità dell'imputato senza procedere in termini compiuti alle relative ricerche) marcatamente inconferente ( atteso che per quanto indicato nel ricorso il ricorrente aveva eletto un domicilio pacificamente divenuto ex posti inidoneo proprio in ragione della indicata irreperibilità, così da legittimare in ogni caso la notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. di fatto equivalente a quella resa) e in ogni caso genericamente addotta (considerato che la difesa non ha mai evidenziato che, procedendo nei termini indicati in ricorso e in particolare verificando presso la questura di Padova il rinnovo del permesso di soggiorno, si sarebbe potuto ovviare al giudizio negativo reso sulla reperibilità dell'imputato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si fonda su una prospettazione ( la nullità della citazione in appello notificata al difensore d'ufficio sul presupposto della irreperibilità dell'imputato senza procedere in termini compiuti alle relative ricerche) marcatamente inconferente ( atteso che per quanto indicato nel ricorso il ricorrente aveva eletto un domicilio pacificamente divenuto ex posti inidoneo proprio in ragione della indicata irreperibilità, così da legittimare in ogni caso la notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. di fatto equivalente a quella resa) e in ogni caso genericamente addotta (considerato che la difesa non ha mai evidenziato che, procedendo nei termini indicati in ricorso e in particolare verificando presso la questura di Padova il rinnovo del permesso di soggiorno, si sarebbe potuto ovviare al giudizio negativo reso sulla reperibilità dell'imputato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022.
Sentenza Cassazione n. 48450/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris