CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 02469/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9577-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso il decreto n. 1804/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il decreto impugnato, la Corte di Appello di Roma ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, avverso il provvedimento monocratico con il quale il medesimo ufficio aveva liquidato l’equo indennizzo per irragionevole durata del processo presupposto, avente ad oggetto un ricorso ai sensi della legge n. 89 del 2001 ed il successivo giudizio di ottemperanza (cd. “Pinto su Pinto”), riconoscendo una durata irragionevole di 4 anni. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del primo motivo di ricorso e ASSORBIMENTO del secondo. Con il decreto impugnato, la Corte di Appello di Roma ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, avverso il provvedimento monocratico con il quale il medesimo ufficio aveva liquidato l’equo indennizzo per irragionevole durata del processo presupposto, avente ad oggetto un ricorso ai sensi della legge n. 89 del 2001 ed il successivo giudizio di ottemperanza (cd. “Pinto su Pinto”), riconoscendo una durata irragionevole di 4 anni. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. Con il primo motivo, il ricorrente si duole del riconoscimento di una durata irragionevole di 4 anni, anziché di 5 anni, perché la Corte di merito, a fronte di un giudizio articolato in fase di cognizione e fase di esecuzione –quest’ultima, svolta nelle forme del giudizio di ottemperanza–avrebbe erroneamente detratto dalla durata complessiva dell’intero giudizio, oltre al termine di 1 anno previsto per la ragionevole durata delle procedure ex lege n. 89 del 2001, anche l’ulteriore termine di 6 mesi, “quale periodo necessario alla pubblica amministrazione per provvedere al pagamento” (cfr. pag. 2 del decreto impugnato). Di conseguenza, a fronte di una durata complessiva di 5 anni, 6 mesi e 23 giorni, la Corte di Appello avrebbe dovuto riconoscere una durata irragionevole di 4 anni, 6 mesi e 23 giorni, arrotondabili ope legis alla frazione semestrale successiva, e dunque a 5 anni. La censura è fondata. Il giudizio presupposto, articolato in una fase di cognizione ed una successiva fase esecutiva, dev’essere considerato nella sua unitarietà (Cass. Sez. U , Sentenza n. 19883 del 23/07/2019 , Rv. 654838), con una durata ragionevole complessiva pari ad un anno, per effetto della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, pronunciata con sentenza della Corte Costituzionale n. 36/2016. I termini di durata ragionevole, riferiti comunque, riferiti alle sole procedure giudiziarie, e non anche ai tempi occorrenti allo stato- amministrazione per adempiere, ovvero ai periodi correnti tra la conclusione della fase di cognizione e l’inizio di quella esecutiva, sono stati, nel caso di specie, indicati dal ricorrente a pag. 3 del ricorso, ove si specifica che il giudizio di cognizione si è protratto dal 25.7.2011 al 7.7.2016, per 4 anni, 11 mesi e 12 giorni, mentre il successivo giudizio di ottemperanza è durato dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 19.6.2019, e dunque per 7 mesi ed 11 giorni. La sommatoria dei due periodi –che esclude evidentemente il lasso di tempo non calcolabile intercorso tra la definitività del giudizio di cognizione e l’inizio di quello di esecuzione–è pari, come indicato dal ricorrente, ad anni 5, mesi 6 e giorni 23. Da tale durata va detratta la durata ragionevole, ammontante per l’intero giudizio ad un anno, mentre non può essere operata l’ulteriore riduzione di 6 mesi e 5 giorni previsto come spatium adimplendi dopo la fine della fase di cognizione (cfr. Cass. Sez. U , Sentenza n. 6312 del 19/03/2014 , Rv. 630042 e le altre sei sentenze del 19 marzo 2014 da n. 6313 a n. 6318), in quanto detto periodo è già compreso, nel caso di specie, nell’arco di tempo intercorso tra la conclusione del giudizio di cognizione –7.7.2016– e l’inizio di quello esecutivo – 8.11.2018 – (sul punto, cfr. Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 10182 del 30/03/ 2022 , non massimata, richiamataanche a pag. 12 del ricorso). Da quanto precede deriva che la durata irragionevole doveva essere parametrata, nel caso di specie, a 4 anni, 6 mesi e 23 giorni, arrotondabili ope legis (giusta la previsione di cui all’art.2 bis, comma 1, della legge n. 89 del 2001) a 5 anni. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente contesta il governo delle spese operato dal giudice di merito, in particolare in relazione all’omesso riconoscimento, tra gli esborsi, della somma di € 1,00 per la commissione prevista per il pagamento del contributo unificato per via telematica, è assorbito dall’accoglimento del primo motivo”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore. La decisione impugnata va dunque cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione. PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appe