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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 agosto 2021

Cassazione n. 36839/2021

Testo disponibile della fonte

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10.2021 ex ORDINANZA art.23, co.8 bis, sul ricorso iscritto al n.r.g.20834/2015 proposto da: D.1. n.137/2020 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma via Tembien n.15 presso lo studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso per procura a margine del rico- rso dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa. -controricorrente- per la cassazione della sentenza n.97/2015 della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nell'udienza tenuta ai sensi dell'art.23, comma 8 bis, del d.l.n.137/2000; lette le conclusioni del P.M. che ha concluso per l'estinzione del processo.

Fatti di causa Nella controversia originata dall'impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento, relativo, a IRPEF dell'anno di imposta 2006, emesso in via sintetica ai sensi dell'art.38, quarto comma, del d.P.R. n.600 del 1973 sulla base degli indici presuntivi di capacità contributiva costituiti dal possesso di tredici autovetture e motoveicoli storici da collezione, un camper, due immobili oltre l'abitazione principale, la CTR dell'Umbria, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto dal contribuente avverso la prima decisione anch'essa sfavorevole.

Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso, su tre motivi, cui resiste con controricorso il contribuente.

In data 3 agosto 2021 [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato all'Avvocatura dello Stato per l'Agenzia delle entrate, avendo aderito alla definizione agevolata ex art.6 del d.l.n.193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.225/2016, con il pagamento di tutte le somme dovute come da documentazione allegata.

Il P.G. ha depositato requisitoria con cui conclude per l'estinzione del processo.

Ragioni della decisione Il processo va dichiarato estinto per rinuncia al ricorso e va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art.6 del 6 del d.l.n.193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.225/2016, avendo il ricorrente fornito la prova dell'integrale pagamento di quanto dovuto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese perchè il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente, mentre non sussistono i presupposti processuali per il versamento del cd.doppio contributo (v.Cass.n.24083 del 2018) P.Q.M.

Dichiara estinto il processo e cessata la materia del contendere' ex art 6 del d.l.n.193 del 2016.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione Civile, il 12 ottobre 2021.

DEPOS7179 ELLE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
10.2021 ex ORDINANZA art.23, co.8 bis, sul ricorso iscritto al n.r.g.20834/2015 proposto da: D.1. n.137/2020 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma via Tembien n.15 presso lo studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso per procura a margine del rico- rso dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa. -controricorrente- per la cassazione della sentenza n.97/2015 della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nell'udienza tenuta ai sensi dell'art.23, comma 8 bis, del d.l.n.137/2000; lette le conclusioni del P.M. che ha concluso per l'estinzione del processo. Fatti di causa Nella controversia originata dall'impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento, relativo, a IRPEF dell'anno di imposta 2006, emesso in via sintetica ai sensi dell'art.38, quarto comma, del d.P.R. n.600 del 1973 sulla base degli indici presuntivi di capacità contributiva costituiti dal possesso di tredici autovetture e motoveicoli storici da collezione, un camper, due immobili oltre l'abitazione principale, la CTR dell'Umbria, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto dal contribuente avverso la prima decisione anch'essa sfavorevole. Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso, su tre motivi, cui resiste con controricorso il contribuente. In data 3 agosto 2021 [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato all'Avvocatura dello Stato per l'Agenzia delle entrate, avendo aderito alla definizione agevolata ex art.6 del d.l.n.193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.225/2016, con il pagamento di tutte le somme dovute come da documentazione allegata. Il P.G. ha depositato requisitoria con cui conclude per l'estinzione del processo. Ragioni della decisione Il processo va dichiarato estinto per rinuncia al ricorso e va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art.6 del 6 del d.l.n.193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.225/2016, avendo il ricorrente fornito la prova dell'integrale pagamento di quanto dovuto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese perchè il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente, mentre non sussistono i presupposti processuali per il versamento del cd.doppio contributo (v.Cass.n.24083 del 2018) P.Q.M. Dichiara estinto il processo e cessata la materia del contendere' ex art 6 del d.l.n.193 del 2016. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione Civile, il 12 ottobre 2021. DEPOS7179 ELLE