CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2021
Cassazione n. 38058/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente lamenta che la Corte di appello non aveva concesso all'imputato la possibilità di difendersi all'udienza del 1°febraio 2021, in quanto aveva negato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], costituitosi in quella data, di poter discutere sui motivi di appello depositati dal precedente difensore in quanto, a parere della Corte, non avrebbe inviato 15 giorni prima dell'udienza la richiesta di celebrare il processo oralmente e pertanto avrebbe tacitamente acconsentito alla trattazione per iscritto; la nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] era stata depositata solo all'udienza del 27 gennaio 2021, in sostituzione del precedente difensore improvvisamente venuto a mancare; il ricorrente non aveva avuto modo di trovare in pochi giorni un altro difensore, né avrebbe potuto conoscere la circostanza che 15 giorni prima dell'udienza avrebbe dovuto comunicare la volontà della trattazione orale, visto che dalla notifica effettuata all'imputato tale onere non risultava dal testo del documento; solo pochi giorni prima dell'udienza del 27 gennaio 2021 [OSCURATO:PERSONA] si era recato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] al fine di rilasciargli la nomina, per cui quest'ultimo non aveva avuto la possibilità di inviare la comunicazione di trattazione orale nei 15 giorni precedenti l'udienza; il 27 gennaio 2021 era stato disposto un rinvio all'udienza del 1°febbraio 2021 nel corso della quale, nonostante l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse avanzato la richiesta di trattazione orale per le motivazioni sopra descritte o, in subordine, la concessione di un termine a difesa, la Corte aveva rigettato le istanze, con gravissima lesione del diritto di difesa. Nel merito, il difensore eccepisce che la Corte di appello non aveva tenuto conto in alcun modo delle doglianze della difesa, che aveva eccepito che non era stata raggiunta la prova della colpevolezza del ricorrente, in quanto lo stesso aveva dichiarato che aveva ricevuto l'assegno di cui al capo di imputazione da [OSCURATO:PERSONA], che solo a causa di indagini lacunose e sommarie non era stato identificato dagli inquirenti; era poi inverosimile ritenere che l'assegno fosse stato dato da [OSCURATO:PERSONA] al suo amico [OSCURATO:PERSONA] quale pagamento di una fornitura di frutta, ed appariva davvero abnorme argomentare che l'imputato avrebbe potuto conoscere la provenienza illecita di un assegno di appena 246 euro tra i tanti titoli di credito che riceveva quotidianamente in quanto gestore insieme al padre di una attività commerciale al mercato ortofrutticolo. Il difensore lamenta l'erroneità della decisione della Corte di appello, che non aveva concesso l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. sul presupposto della esistenza di una pluralità di persone offese, quando invece ve ne era una sola, che era stata risarcita dall'imputato; neppure era stato ritenuto configurabile l'ipotesi di cui all'art. 648 cpv. cod.pen., che invece trovava ampio spazio nella contestazione de quo, rilevata la grossolana tenuità del fatto, anche alla luce della disposizione ex art. 131 bis cod.pen.; la pena andava comunque diminuita, non essendo assolutamente proporzionata alla "lieve" azione delittuosa presumibilmente realizzata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, premesso che la Corte di appello ha dato atto della mancanza di tempestiva richiesta di trattazione orale ai sensi dell'art. 23 del D.L. 149/2020 (fatto non contestato), il difensore eccepisce che non è stata data la possibilità all'imputato di poter chiedere la trattazione orale in quanto il precedente difensore era deceduto; nel ricorso si dà però atto che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato al ricorrente in data 23 dicembre 2020 quando già era venuto a mancare il difensore, e che il ricorrente si è recato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per formalizzare la nomina "solo pochi giorni prima dell'udienza del 27 gennaio" (pag.3 ricorso); pertanto, il ricorrente aveva tutto il tempo di recarsi dal difensore in modo che lo stesso potesse formulare la richiesta di trattazione orale nei termini previsti dalla suddetta norma. 1.2 Quanto ai rimanenti motivi di ricorso, secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.).Nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato l'assoluta inammissibilità dei motivi di appello, attesa la loro genericità, visto che negli stessi si chiedevano "il riconoscimento del 5 comma dell'art. 648 c.p., la concessione delle attenuanti generiche e, partendo dal minimo della pena edittale, computarla in misura grandemente inferiore a quella comminata...", oltre alla "attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p." ed alla considerazione che "non si è raggiunta la prova che fosse stato proprio l'imputato a ricettare l'assegno e quindi poteva anche essere assolto"; il tutto senza alcuna argomentazione a sostegno delle suddette richieste. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/2021 Il consigliere estensore Il P