CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27806/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato -- con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha escluso la fondatezza della richiesta di utilizzo del computer per la video scrittura nell'arco delle intere 24 ore giornaliere per ragioni di salute, atteso che da parte dei sanitari del carcere è stata esclusa la necessità di sostituire la scrittura manuale con la video scrittura; Rilevato che motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del ricorso sono costituiti da mere doglianze di fatto dirette ad ottenere una differente valutazione degli elementi processuali, già coerentemente valutati dal Tribunale di sorveglianza di Sassari; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in [OSCURATO:PERSONA] maggio 2023.