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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 16656/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4502/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende ([OSCURATO:EMAIL]) -resistente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIAn. 3826/2020 depositata i l 13/07/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia (hinc: CTR), con la sentenza n. 3826/2020 depositata in data 13/03/2020, ha rigettato l’appello proposto dai contribuenti contro la sentenza n. 3003/2015, con cui la Commissione tributaria provinciale di Catania aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento avente per oggetto riprese a titolo di IRPEF, IRAP, IVA, oltre addizionali regionali e comunali per l’anno d’imposta 2003.

3. Contro la sentenza della CTR i contribuenti hanno proposto ricorso in cassazione con quattro motivi.

4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. –agente per la riscossione della Provincia di Cataniaha depositato la procura alle liti. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare occorre rilevare che i ricorrenti, con memoria depositata in data 25/03/2025, hanno affermato: «che nelle more del procedimento di che trattasi, gli istanti, avendone facoltà, hanno deciso di avvalersi della definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo ex art. 1 commi 231- 252 della Legge 197/2022 (provvedimento di definizione agevolata doc. 1) procedendo al pagamento delle somme dovute alle scadenze previste dal citato provvedimento (pagamenti doc. 2).», chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

2. A tal proposito occorre evidenziare che, con ordinanza 05/03/2025, n. 5830 di questa Corte è stata rimessa alla Prima Presidente la valutazione in ordine alla seguente questione: «Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d.

“rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse.»

3. Deve, quindi, essere disposto il rinvio della causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione sollevata con l’ordinanza n. 5830 del 2025.

P.Q.M Rinvia la causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4502/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende ([OSCURATO:EMAIL]) -resistente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIAn. 3826/2020 depositata i l 13/07/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia (hinc: CTR), con la sentenza n. 3826/2020 depositata in data 13/03/2020, ha rigettato l’appello proposto dai contribuenti contro la sentenza n. 3003/2015, con cui la Commissione tributaria provinciale di Catania aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento avente per oggetto riprese a titolo di IRPEF, IRAP, IVA, oltre addizionali regionali e comunali per l’anno d’imposta 2003. 3. Contro la sentenza della CTR i contribuenti hanno proposto ricorso in cassazione con quattro motivi. 4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. –agente per la riscossione della Provincia di Cataniaha depositato la procura alle liti. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare occorre rilevare che i ricorrenti, con memoria depositata in data 25/03/2025, hanno affermato: «che nelle more del procedimento di che trattasi, gli istanti, avendone facoltà, hanno deciso di avvalersi della definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo ex art. 1 commi 231- 252 della Legge 197/2022 (provvedimento di definizione agevolata doc. 1) procedendo al pagamento delle somme dovute alle scadenze previste dal citato provvedimento (pagamenti doc. 2).», chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere. 2. A tal proposito occorre evidenziare che, con ordinanza 05/03/2025, n. 5830 di questa Corte è stata rimessa alla Prima Presidente la valutazione in ordine alla seguente questione: «Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse.» 3. Deve, quindi, essere disposto il rinvio della causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione sollevata con l’ordinanza n. 5830 del 2025. P.Q.M Rinvia la causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questio
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