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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2023

Cassazione n. 26022/2023

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sigliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22760/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona dei [OSCURATO:PERSONA] e Amministratori pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Mauro e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gaetano; -controricorrente - avverso la sentenza n. 550/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/03/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2023 dal cons.

LinaRUBINO [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.) propone ricorso per cassazione, articolato in otto motivi ed illustrato da memoria, nei confronti della Azienda USL [OSCURATO:PERSONA], per la cassazione della sentenza n. 550\2019, pubblicata l’8 marzo 2019, con la quale la Corte d’Appello di Firenze ha accolto l’appello della Azienda sanitaria dichiarando che nel periodo 1997 - 2000 la Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. non aveva diritto alla corresponsione delle somme a titolo di DRG (Diagnosis percepite dall’Azienda per le prestazioni effettuate in regime libero professionale al suo interno, con oneri a carico degli utenti, e la condannava alla restituzione della somma di euro 3.272.275,69 in favore dell’Azienda sanitaria, oltre interessi legalidalla domanda al saldo. 2.La controricorrente resiste con controricorso.

3. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio.

4. Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte.

5. Questa la vicenda giudiziaria, per quanto ancora di interesse in questa sede: -nel 2005, l’allora USL n. 10 di Firenze, all’esito di una indagine penale, convenne in giudizio la Casa di [OSCURATO:PERSONA], casa di cura convenzionata, ed ora accreditata, con il [OSCURATO:PERSONA] (SSR) della Toscana, chiedendo che la stessa fosse condannata a restituire una ingente somma, indebitamente percepita per gli anni 1997,1998, 1999 e 2000 dal SSR, per prestazioni sanitarie erogate dalla sua struttura in relazione ad una serie di casi in cui era stato accertato, tramite indagini di polizia giudiziaria, che il paziente avesse deciso di ricevere la prestazione sanitaria da personale medico di sua fiducia il quale svolgeva la sua attività libero professionale all’interno della casa di cura, che ne aveva fatturato i corrispettivi direttamente all’utente, in quanto ipotesi escluse dalla convenzione tra la clinica e il SSR; solo nel 2001, infatti, sarebbe stat a inserit a nella nuova convenzione tra la casa di cura e la ASL una clausola per la qualeanche quelle prestazioni potevano essere incluse nel regime di convenzione; - la casa di cura resisteva in giudizio, sostenendo che , tra le parti , continuava ad applicarsi, per quella voce, la precedente convenzione del 1978, in cui essa era stata inserita, e non la successiva convenzione del 1997, che, soltanto per un mero errore materiale, non la comprendeva più.

5. All'esito del giudizio di primo grado,il Tribunale di Firenze rigettava la domanda della Asl ritenendo che avesse continuato ad applicarsi tra le parti la convenzione del 1978,perché l'ipotesi della scelta, da parte dei pazienti, di medici di propria fiducia operanti in regime libero professionale all’interno della struttura non era disciplinata dalla convenzione del ’97,che si limitava a fissare il nuovo tetto di spesa, e quindiil tribunale riteneva che continua sse a d essere regolamentata dalla convenzione precedente.

Soltanto con la successiva convenzione del 2001, che aveva introd otto il reg ime dell'accreditamento , il rapporto tra le parti era statonuovamente regolato, seppur in maniera differente.

6. La Corte d'appello, adita dalla Asl, disponeva una consulenza contabile per quantificare il totale dei DRGpagati dalla Asl alla casa di curain riferimento alle ipotesi in cui il paziente si era sottoposto a visite specialistiche o interventi chirurgici all’interno della struttura scegliendo e pagando direttamente il suo medico c urante o il suo chirurgo per le prestazioni ricevute nell'arco ditempo dal 1997al 2000.

Accoglieva quindi l'impugnazione dell'azienda sanitaria quantificando l'importo che la casa di cura era condannata a restituire.

Non essendo prevista tale ipotesi dalla convenzione del 1997 , pro tempore applicabile ai rapporti tra le parti, ritenevainfatti che la casa di cura non avessediritto ad alcun rimborso in caso di scelta del paziente di farsi operare da un medico di sua fiducia, in regime libero professionale, retribuito direttamente dal pazien te perché questa scelta comportava la rinuncia ad avvalersi dell'assistenza del [OSCURATO:PERSONA] N azionale e l'assunzione i n proprio di ogni onere conseguente. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, laC asa di cura deduc e la violazione degli articoli4, comma 7 ter e 8 , comm i 4 - 7 del DLGS n . 502 del 1992 , dell’art. 1 e ss. della legge regionale toscana n. 8 del 1999, n. 8 del d.P.R. 14.1.1997, nonché la violazione dell’art. 2, commi 7,8 e 9 della l. n. 549 del 1995 dell’art. 8, commi 1-3, del d.lgs. n.229 del 1999, dell’art. 1, comma 19, della legge n. 662 del 1996.

Addebita alla sentenza impugnata di aver compiuto un vero e proprio travisamento della disciplina normativa in materia di accreditamento delle strutture sanitarie private con il [OSCURATO:PERSONA] nella formulazione pro temporevigente, che indica in quella antecedente alle modifiche introdotte nel 1999.

Sostiene che, sulla base della normativa applicabile al rapporto , non era affatto previsto che le strutture sanitarie accreditate si dovessero avvalere esclusivamente di personale dipendente per la fruizione del rapporto di convenzionamento con il SSN, né, tantomeno , era inibito ai liberi professionisti di svolgere un'attività libero professionale con i pazienti all'interno delle case di cura convenzionate con il [OSCURATO:PERSONA].

Il cosiddetto obbligo di esclusività era relativo al solo personale medico dipendente dal [OSCURATO:PERSONA] N azionale e non si estendeva ai medici libero professionisti privati.

Sostiene quindi chela situazione in relazione alla quale le si richiede la ripetizione di indebito non era affatto incompatibile col sistema dell'accreditamento nécon il convenzionamento, in particolare con la convenzione del ‘97 sottoscritta dalle parti che nulla diceva sul punto .

Sottolinea ancora la ricorrente d i non aver ricevuto due volte il pagamento della prestazione perché aveva percepito esclusivamente la tariffa,rientrante nei DRG ([OSCURATO:PERSONA] ) , stabilita per il tipo di prestazione eseguita da un determinato chirurgo (la controversia fa riferimento a svariati interventi chirurgici eseguiti dall’ortopedico dott. [OSCURATO:PERSONA], su suoi pazienti privati, all’interno della casa di cura) dal [OSCURATO:PERSONA], in particolare dalla USL numero 10 di Firenze,senza chiedere nulla al paziente.

Con il secondo motivo la C asa di cura ricorrente denuncia la violazione degli articoli 115,116,163,166,183 e 184 c.p.c. nonché la violazione degli articoli 2697e 2727 c.c.

Sostiene che le prestazioni eseguite dal chirurgo all’interno della struttura nei confronti dei pazienti privati da lui ivi indirizzati fossero riconducibili al le prestazioni sanitarie erogate in regim e di convenzionamento e quindi interamente remunerate secondo la tariffa dei DRG , e per questo avrebbe legittimamente chiesto alla ASL la remunerazione delle prestazioni erogate ai pazienti del [OSCURATO:PERSONA].

Sostiene la legittimità del proprio operato e adombra la possibilità che sia stato eventualmente il chirurgoa percepire somme non dovute , in quanto lo specialista era stato pagato dai propri pazienti privati e poi era stato remunerato anche dalla clinica,che a sua volta aveva chiesto e percepitoin rifusione i DRG .La ricorrente sostiene poi che sarebbe stato posto illegittimamente a suo carico l'onere di dimostrare che le prestazioni in contestazione non erano state oggetto di un doppio pagamento, mentre gravava esclusivamente sull'Azienda sanitaria, che lo affermava , l’onere di provare il doppio pagamento, atteso che le prestazioni ospedaliere rese dalla Valdisieve rientravano tra quelle consentite dal contratto del ‘ 97 e si collocavano all’interno dei relativi tetti di spesa.

Sostiene di non aver mai saputo che il dott. [OSCURATO:PERSONA] si faceva pagare per le prestazioni specialistiche erogate direttamente dai pazienti, tant'è che a suavolta la casa di cura retribuiva le sue prestazioni nei termini della convenzione.

Sottolinea l’irrilevanza del fatto, emerso nei gradi di merito,che i pazienti avessero chiesto le cartelle cliniche alla clinica per richiedere a loro volta l’erogazione di rimborsi assicurativiin ordine alla prova de ll'indebita percezione di somme da parte della clinica stessa, in quanto in realtà i pazienti necessitavano della cartella clinica a riprova dell'esecuzione dell'operazione per la quale chiedevano il rimborso dell'onorario pagato al dottor [OSCURATO:PERSONA], che era l'unico ad aver eventualmente ricevuto un doppio pagament o .

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione de gli articoli 1362 e 2033 c.c., richiamando l a norm ativa in materia di [OSCURATO:PERSONA] N azionale .

L a casa di cura torna sul problema – centrale- della individuazione della convenzion e applica bile al caso di speciee della sua interpretazione, tornando a sostenere che al caso di specie si continuerebbe ad applicare la convenzione del 1978 , che prevedeva,all'articolo 7, la possibilità per l'assistito d i farsi operare da un medico di sua fiducia all'interno della clinica con oneri a suo carico.

Aggiungela ricorrente che è incontroverso che la convenzione del ‘ 97 non prevedesse più espressamente questa eventualità, nuovamente introdotta con la convenzione del 2001, ma ne trae la conclu sione – opposta rispetto a quella tratta dal giudice d’appello - che dalla mancata previsione si dovesse ricavare non che fosse escluso il rimborso per il periodo intermedio ma che si trattava di una dimenticanza, una lacuna che andava colmata continuando ad applicare,in relazione a questa ipotesi, l'originale disciplina recata dalla convenzione del 1978.

Sostiene, pertanto,che, essendo applicabile l'originaria disciplina del ’78, e non essendo ancora vigente la disciplina del 2001, era pienamente consentito che un paziente potesse individuare un medico di propria fiducia da cui farsi operare in regime di accreditamento con il Servizio S anitario R egionale , e che nessun indebito oggettivo risultava attribuibile alla società ricorrente che, anche a prescind ere dalla vigenza dell'accordo del ‘78, aveva erogato prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario di chirurgia ortopedica in regime di ricovero ospedaliero, pienamente compatibile con la convenzione del ‘97 e con le norme in materia di assistenza sanitaria emanate dal1992 in poi quindi prestazioni sanitarie convenzionate che potevano essere erogate da un medico in regime libero professionale e che legittimamente potevano essere poste a carico del Servizio S anitario Regionale.

Con il quarto motivo deduce la violazione degli articoli 2697 e 2727 c.c., nonché degli articoli 115 , 116 , 163 , 164 , 183 e 184 c.p.c. e la violazione dell'articolo 2033 c.c.

La ricorrente censura sotto un diverso profilo la violazione delle regole dell'onere della prova, sottolineando la mancanza di prove di doppi pagamenti in favore della struttura.

Sostiene che, sulla base della documentazione prodotta ed esaminata dal CTU, non esistevano prove di pagamenti eseguiti dai pazienti in favore del medico, dando una diversa interpretazione ai passi della consulenza che riporta.

Con il quinto motivosi denuncia il difetto di motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti: il vizio di motivazione sarebbe insito in un passaggio della relazione del CTU, condiviso e ripreso dalla Corte d'appello: il CTU afferma che per i DRG individuati la casa di cura ha percepito un ricavo integrale,nonostante che il costo sostenuto per la relativa prestazione sanitaria sia stato inferiore a quello calcolato in considerazione del fatto che i medici prescelti sono stati retribuiti direttamente dai pazienti e, c'è da ritenere, senza ulteriori oneri per la casa di cura che,pertanto , avrebbe realizzato risparmi sui costi con conseguente beneficio economico in pari misura.

Aggiunge la ricorrente , in riferimento alle ricevute rilasciate dai pazienti, indicate nella c.t.u.con passaggio ripreso dalla sentenza, che esse confermerebbero soltanto che l'unico a ricevere un pagamento diretto dai pazienti era il dottor [OSCURATO:PERSONA], mentre la Valdisieve non aveva chiesto alcunché ai pazienti privati del [OSCURATO:PERSONA] ricoverati nella sua struttura ed aveva provveduto a pagare il medico per le sue prestazioni.

Con il sesto motivo si deduce nuovament e la violazione dell'articolo 4,comma 7 ter, e dell'articolo 8 , commi da 4 a 7 , del decreto legislativo n.502 del ‘92 e della normativa sanitaria indicata inrelazione al primo motivo, nonché degli articoli 1175,1375 e 2033 c.c.

La ricorrente sostiene che, anche a voler ammettere che le spese del medico chirurgo fossero state sostenute direttamente da i pazient i, e che di conseguenza non avrebbero dovuto essere poste a carico de l [OSCURATO:PERSONA],questa voce di costo non esauriva affatto il valore del DRG degli interventi chirurgici ortopedici eseguiti in regime di ricovero presso la casa di cura perché ne rimaneva fuori la remunerazione della prestazione alberghiera e di supporto, ovvero i costi del personale sanitario non chirurgico, del materiale, della sala operatoriae della degenza ; e quindi sostiene che , almeno per quella parte delle remunerazioni percepite, dovesse escludersi l’indebito oggettivo, in denegata ipotesi da circoscriversi alla sola porzione del DRG che avrebbe costituito oggetto di un asserito , ma contestato, doppio pagamento, e cioè esclusivamente al costo dell'operatore medico o del chirurgo.

Aggiunge che la sentenza d'appello avrebbe trasformato la disciplina dell'indebito oggettivo, da ritenersi circoscritta alle sole prestazioni senza causa, in una sortadi danno punitivo a caric o della casa di cura per il solo fatto che la mancata previsione delle ipotesi oggetto di retribuzione nella convenzione del ‘97avrebbe impedito sia di applicare la precedente convenzione del ’78,sia quella successiva del 2001 , sia , in ogni caso, di disporre il rimborso integrale anche nei casi in cui il paziente aveva optato per il pagamento direttodel medico.

Con il settimo motivoè denunciata la violazione degli articoli 1362 , 1363 e 1366, nonché degli articoli 1241 e 1965 c.c. laddove è stato negato alla casa di cura di effettuare una compensazione impropria fra le prestazioni accertate come indebitamente percepite e le maggiori prestazioni sanitarie effettuate oltre i tetti di spesa.

Riferisce che per le prestazioni erogate dalla casa di cura oltre i tetti di spesa era stata stipulata con la ASL una transazione che copriva il quinquennio 1995-2000 ma da essa erano state e scl use le prestazioni effettuate presso la casa di cura dai sanitari, strutturati e non , in regime libero professionale e le azioni già intraprese dalle parti ad esse connesse.

Ritiene che i crediti per cui è causa, esclusi dalla transazione, sarebbero ancora sottoponibili a compensazione.Infine, con l’ottavo motivo,si denuncia il difetto di motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo, che si indica nella reale portata dell'accordo transattivo, in particolar modo della sua clausola numero

4. Se , sulla base della interpretazione dell’accordo transattivo , n e rimaneva fuori il rapporto contestato, si assume che si potessero dedurre in compensazione impropria i crediti relativi a quelle prestazioni sanitarie che,in virtù della loro eventuale natura indebita, perdevano la natura di prestazioni extra tetto per rientrare nei tetti di spesa.

Il ricorso è complessivamente infondato.

I motivi da 1 a 6, che in larga misura riprendono le stesse argomentazioni, possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, e sono infondati.

La sentenza impugnata non ha negato la legittimità dell'attività sanitaria libero professionale svolta presso la casa di cura accreditata.

Ciò che ha ritenuto illegittimo è che la casa di cura , in relazione a questo tipo di attività medica libero professionale scelta e peraltro già pagata dai pazienti avesse comunque ottenuto un rimborso dal [OSCURATO:PERSONA], non essendo tale rimborso previsto dalla convenzione allora vigente.

Leprestazioni per le qual i la casa di cura ha ottenuto i DRG (ovvero prestazioni specialistiche o chirurgiche eseguite da specialisti convenzionati su propri pazienti privati all’interno della struttura convenzionata) e rispetto alle quali la Asl agisce in ripetizione di indebito erano infatti rimaste escluse dalla convenzione nel periodo in considerazione.

Come ricostruito dalla corte d’appello, esse erano state inserite nella convenzione precedente,sottoscritta nel 1978, sono state reintrodotte nella convenzione successiva del 2001,mentre non sono menzionate nella convenzione del 1997, che regolamenta i rapporti tra ASL e struttura privata convenzionata nel periodo in contestazione.

La Corte d'appello ricostruisce, sul piano interpretativo, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, la diversità di disciplina introdotta nel 1992 e sulla base di essa legittimamente esclude che si possa interpretare la mancata indicazione di questa voce tra quelle in regime di accreditamento in termini di mera “dimenticanza”colmabile con la continuazione degli effetti della convenzione precedente attraverso una sua inammissibile lettura ultra e contra testum .

Afferma, al contrario, sulla base di una interpretazione dapprima letterale, e poi logica, del testo, che esso contiene una regolamentazione diversa rispetto al passato, corretta e coerente con le modifiche introdotte in materia sanitaria dal d.lgs. n. 502 del 1992.

La nuova convenzione contiene una regolamentazione autonoma e differente: quella voce di accreditamento nel periodo intermedio non è riconosciuta, non spettavano i DRG, e questi, ove pagati, andavano restituiti.

Quanto alle prestazioni effettuate dal medico chirurgo in regime meramente privatistico all'interno della clinica, correttamente la Corte territoriale le ritiene consentite anche dopo l’entrata in vigore della disciplina del 1992 (nel limite dei posti disponibili, dedottiquelli che la struttura deve dedicare ai pazienti in regime di accreditamento) ma non anche poste a carico del S ervizio S anitario N azionale ove non previste dalla convenzione di accreditamento,in conformità con quanto previsto dall’art. 8, comma 5,d.lgs. n. 502 del 1992, che ha introdotto il regime dell’accreditamento, un nuovo sistema di finanziamento delle attività sanitarie svolte da privati basato sulla remunerazione delle prestazioni concordate tra lo Stato e la singola struttura convenzionata mediante tariffe predeterminate a priori.Come questa Corte ha avuto già modo di affermare, “Nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento - previsto dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 -non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la P.A. e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria.

Ne consegue che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali, restanto irrilevante, ai fini del compenso, la mera prosecuzione dell'attività, ancorchè sorretta da provvedimenti amministrativi della Regione, in relazione ad una convenzione ormai definitivamente caducata per effetto dell'art. 8, comma 7, del citato d.lgs., che hacomportato, alla data del 30 giugno 1996 (termine così prorogato dall'art. 2, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), la cessazione di tutti i rapporti contrattuali vigenti(Cass. n. 23657 del 2015; Cass. n. 17711 del 2014).

Quindi, il medico priva to che opera all'interno della struttura sanitaria accreditata ben può operare pazienti suoi privati all'interno di questa struttura, e ben può chiedere a questi la corresponsione del suo onorario.

La struttura sanitaria, in caso di pazienti privati, estranei al regime di accreditamento ( e alla selezione che questo comporta, nel consentire che quel paziente fruitore del SSN possa fruire della prestazione necessaria presso quella determinata struttura privata),a seconda dei suoi accordi interni con il medico, potrà chiedereo meno al paziente privato il pagamento della prestazione chirurgica, a seconda che l'accordo sia nel senso che il corrispettivo in denaro della prestazione chirurgica venga erogato dal paziente direttamente al medico o dal paziente alla struttura sanitaria, così come può chiedere al paziente privato le spese cosiddette alberghiere e quelle infermieristiche e connesse all’uso della sala operatoria.

Quello che non potrà fare,ove, come nella specie, non previsto dalla convenzione che regola i suoi rapporti con il SSN, è chiedere al Servizio sanitario nazionale di essere rimborsata sulla base dei DRG per quel tipo di prestazione.

Avendolo fatto, la ricorrente è stata condannata legittimamentealla restituzione di quanto percepito.

I rilievi svolti dalla ricorrente nei motivi 4 e 5 sulla mancanza di prova della percezione da parte sua di un doppio pagamento, pur a prescindere dalle numerose risultanze istruttorie e dell’indaginepenale in corso richiamate dalla controricorrente (che rimangono estranee all’oggetto del presente giudizio) e soprattutto dalla motivazione della sentenza impugnata, risultano irrilevanti a fronte della considerazione difondo, che mina alla base la diversa ricostruzione della ricorrente: si tratta di prestazioni non convenzionate, eseguite al di fuori del regime di accreditamento, per le quali alla casa di cura non spettava alcun rimborso dal SSN, neppure per le prestazioni accessorie a quella specialistica o medico chirurgica, essendo peraltro le tariffe stabilite dai DRG onnicomprensive.

Per cui, a fronte dell’incontestato incasso dei DRG in misura pari al richiesto , l’importo indebitamente percepito doveva essere restituito.

I motivi 7 e 8, sono relativi alla eccezione di compensazione impropria, rigettata in appello.

Il settimo motivo è infondato, l’ottavo inammissibile.

In relazione al settimo motivo, la V aldisieve aveva dedotto in giudizio la possibilità d i operare una compensazione impropria tra le prestazioni erogate oltre ai tetti di spe sa e non pagate dall'amministrazione sanitaria con ogni eventuale recupero di DRG conseguente alla loro indebita percezione a seguito dell'attività medico professionale svolta.

Ovvero la ricorrente rilevava che per gli anni tra il 1997 e il 2000 la casa di cura era creditrice di un cospicuo importo nei confronti dell'azienda sanitaria per le prestazioni rese extra budget, che a seguito della ripetizione dell'indebito per cui è causa non sarebbero risultate più eccedenti, comportando così la riduzione per compensazione dell'importo dovuto alla Asl.

Il settimo motivo è infondat o perché le prestazioni extra tetto sono prestazioni ricadenti tra quelle oggetto di convenzione e tuttavia eseguite in esubero rispetto ai limiti quantitativi fissati dalla convenzione per rientrare nei budgetfissati dalla finanza regionale.

Nel caso di specie,invece si tratta di prestazioni che, come accertato dalla corte d’appello con statuizione che ha retto alla verifica in sede di legittimità, si collocavano fuori dalla convenzione fin dall'inizio , che quindi non sarebbero state legittimamente remunerabili neppure se l’importo complessivo delle prestazioni erogate dalla clinica si fosse collocato all’interno dei tetti di spesa, e pertanto non possono rientrare tra le voci oggetto di transazione perché quella voce è volta a remunerare almeno in parte le prestazioni effettuate dalla struttura sanitaria privata ai fruitori del SSR in eccedenza rispetto ai tetti di spesa, ma comunque rientranti nella convenzione.

Con l’ottavo motivo si vorrebbe ottenere in questa sede una diversa interpretazione della transazione conclusa con la Regione per i crediti oltre i tetti di spesa, come tale inammissibile.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravatadall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 18.600,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della su

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22760/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona dei [OSCURATO:PERSONA] e Amministratori pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Mauro e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gaetano; -controricorrente - avverso la sentenza n. 550/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/03/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2023 dal cons. LinaRUBINO [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.) propone ricorso per cassazione, articolato in otto motivi ed illustrato da memoria, nei confronti della Azienda USL [OSCURATO:PERSONA], per la cassazione della sentenza n. 550\2019, pubblicata l’8 marzo 2019, con la quale la Corte d’Appello di Firenze ha accolto l’appello della Azienda sanitaria dichiarando che nel periodo 1997 - 2000 la Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. non aveva diritto alla corresponsione delle somme a titolo di DRG (Diagnosis percepite dall’Azienda per le prestazioni effettuate in regime libero professionale al suo interno, con oneri a carico degli utenti, e la condannava alla restituzione della somma di euro 3.272.275,69 in favore dell’Azienda sanitaria, oltre interessi legalidalla domanda al saldo. 2.La controricorrente resiste con controricorso. 3. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio. 4. Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte. 5. Questa la vicenda giudiziaria, per quanto ancora di interesse in questa sede: -nel 2005, l’allora USL n. 10 di Firenze, all’esito di una indagine penale, convenne in giudizio la Casa di [OSCURATO:PERSONA], casa di cura convenzionata, ed ora accreditata, con il [OSCURATO:PERSONA] (SSR) della Toscana, chiedendo che la stessa fosse condannata a restituire una ingente somma, indebitamente percepita per gli anni 1997,1998, 1999 e 2000 dal SSR, per prestazioni sanitarie erogate dalla sua struttura in relazione ad una serie di casi in cui era stato accertato, tramite indagini di polizia giudiziaria, che il paziente avesse deciso di ricevere la prestazione sanitaria da personale medico di sua fiducia il quale svolgeva la sua attività libero professionale all’interno della casa di cura, che ne aveva fatturato i corrispettivi direttamente all’utente, in quanto ipotesi escluse dalla convenzione tra la clinica e il SSR; solo nel 2001, infatti, sarebbe stat a inserit a nella nuova convenzione tra la casa di cura e la ASL una clausola per la qualeanche quelle prestazioni potevano essere incluse nel regime di convenzione; - la casa di cura resisteva in giudizio, sostenendo che , tra le parti , continuava ad applicarsi, per quella voce, la precedente convenzione del 1978, in cui essa era stata inserita, e non la successiva convenzione del 1997, che, soltanto per un mero errore materiale, non la comprendeva più. 5. All'esito del giudizio di primo grado,il Tribunale di Firenze rigettava la domanda della Asl ritenendo che avesse continuato ad applicarsi tra le parti la convenzione del 1978,perché l'ipotesi della scelta, da parte dei pazienti, di medici di propria fiducia operanti in regime libero professionale all’interno della struttura non era disciplinata dalla convenzione del ’97,che si limitava a fissare il nuovo tetto di spesa, e quindiil tribunale riteneva che continua sse a d essere regolamentata dalla convenzione precedente. Soltanto con la successiva convenzione del 2001, che aveva introd otto il reg ime dell'accreditamento , il rapporto tra le parti era statonuovamente regolato, seppur in maniera differente. 6. La Corte d'appello, adita dalla Asl, disponeva una consulenza contabile per quantificare il totale dei DRGpagati dalla Asl alla casa di curain riferimento alle ipotesi in cui il paziente si era sottoposto a visite specialistiche o interventi chirurgici all’interno della struttura scegliendo e pagando direttamente il suo medico c urante o il suo chirurgo per le prestazioni ricevute nell'arco ditempo dal 1997al 2000. Accoglieva quindi l'impugnazione dell'azienda sanitaria quantificando l'importo che la casa di cura era condannata a restituire. Non essendo prevista tale ipotesi dalla convenzione del 1997 , pro tempore applicabile ai rapporti tra le parti, ritenevainfatti che la casa di cura non avessediritto ad alcun rimborso in caso di scelta del paziente di farsi operare da un medico di sua fiducia, in regime libero professionale, retribuito direttamente dal pazien te perché questa scelta comportava la rinuncia ad avvalersi dell'assistenza del [OSCURATO:PERSONA] N azionale e l'assunzione i n proprio di ogni onere conseguente. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, laC asa di cura deduc e la violazione degli articoli4, comma 7 ter e 8 , comm i 4 - 7 del DLGS n . 502 del 1992 , dell’art. 1 e ss. della legge regionale toscana n. 8 del 1999, n. 8 del d.P.R. 14.1.1997, nonché la violazione dell’art. 2, commi 7,8 e 9 della l. n. 549 del 1995 dell’art. 8, commi 1-3, del d.lgs. n.229 del 1999, dell’art. 1, comma 19, della legge n. 662 del 1996. Addebita alla sentenza impugnata di aver compiuto un vero e proprio travisamento della disciplina normativa in materia di accreditamento delle strutture sanitarie private con il [OSCURATO:PERSONA] nella formulazione pro temporevigente, che indica in quella antecedente alle modifiche introdotte nel 1999. Sostiene che, sulla base della normativa applicabile al rapporto , non era affatto previsto che le strutture sanitarie accreditate si dovessero avvalere esclusivamente di personale dipendente per la fruizione del rapporto di convenzionamento con il SSN, né, tantomeno , era inibito ai liberi professionisti di svolgere un'attività libero professionale con i pazienti all'interno delle case di cura convenzionate con il [OSCURATO:PERSONA]. Il cosiddetto obbligo di esclusività era relativo al solo personale medico dipendente dal [OSCURATO:PERSONA] N azionale e non si estendeva ai medici libero professionisti privati. Sostiene quindi chela situazione in relazione alla quale le si richiede la ripetizione di indebito non era affatto incompatibile col sistema dell'accreditamento nécon il convenzionamento, in particolare con la convenzione del ‘97 sottoscritta dalle parti che nulla diceva sul punto . Sottolinea ancora la ricorrente d i non aver ricevuto due volte il pagamento della prestazione perché aveva percepito esclusivamente la tariffa,rientrante nei DRG ([OSCURATO:PERSONA] ) , stabilita per il tipo di prestazione eseguita da un determinato chirurgo (la controversia fa riferimento a svariati interventi chirurgici eseguiti dall’ortopedico dott. [OSCURATO:PERSONA], su suoi pazienti privati, all’interno della casa di cura) dal [OSCURATO:PERSONA], in particolare dalla USL numero 10 di Firenze,senza chiedere nulla al paziente. Con il secondo motivo la C asa di cura ricorrente denuncia la violazione degli articoli 115,116,163,166,183 e 184 c.p.c. nonché la violazione degli articoli 2697e 2727 c.c. Sostiene che le prestazioni eseguite dal chirurgo all’interno della struttura nei confronti dei pazienti privati da lui ivi indirizzati fossero riconducibili al le prestazioni sanitarie erogate in regim e di convenzionamento e quindi interamente remunerate secondo la tariffa dei DRG , e per questo avrebbe legittimamente chiesto alla ASL la remunerazione delle prestazioni erogate ai pazienti del [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene la legittimità del proprio operato e adombra la possibilità che sia stato eventualmente il chirurgoa percepire somme non dovute , in quanto lo specialista era stato pagato dai propri pazienti privati e poi era stato remunerato anche dalla clinica,che a sua volta aveva chiesto e percepitoin rifusione i DRG .La ricorrente sostiene poi che sarebbe stato posto illegittimamente a suo carico l'onere di dimostrare che le prestazioni in contestazione non erano state oggetto di un doppio pagamento, mentre gravava esclusivamente sull'Azienda sanitaria, che lo affermava , l’onere di provare il doppio pagamento, atteso che le prestazioni ospedaliere rese dalla Valdisieve rientravano tra quelle consentite dal contratto del ‘ 97 e si collocavano all’interno dei relativi tetti di spesa. Sostiene di non aver mai saputo che il dott. [OSCURATO:PERSONA] si faceva pagare per le prestazioni specialistiche erogate direttamente dai pazienti, tant'è che a suavolta la casa di cura retribuiva le sue prestazioni nei termini della convenzione. Sottolinea l’irrilevanza del fatto, emerso nei gradi di merito,che i pazienti avessero chiesto le cartelle cliniche alla clinica per richiedere a loro volta l’erogazione di rimborsi assicurativiin ordine alla prova de ll'indebita percezione di somme da parte della clinica stessa, in quanto in realtà i pazienti necessitavano della cartella clinica a riprova dell'esecuzione dell'operazione per la quale chiedevano il rimborso dell'onorario pagato al dottor [OSCURATO:PERSONA], che era l'unico ad aver eventualmente ricevuto un doppio pagament o . Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione de gli articoli 1362 e 2033 c.c., richiamando l a norm ativa in materia di [OSCURATO:PERSONA] N azionale . L a casa di cura torna sul problema – centrale- della individuazione della convenzion e applica bile al caso di speciee della sua interpretazione, tornando a sostenere che al caso di specie si continuerebbe ad applicare la convenzione del 1978 , che prevedeva,all'articolo 7, la possibilità per l'assistito d i farsi operare da un medico di sua fiducia all'interno della clinica con oneri a suo carico. Aggiungela ricorrente che è incontroverso che la convenzione del ‘ 97 non prevedesse più espressamente questa eventualità, nuovamente introdotta con la convenzione del 2001, ma ne trae la conclu sione – opposta rispetto a quella tratta dal giudice d’appello - che dalla mancata previsione si dovesse ricavare non che fosse escluso il rimborso per il periodo intermedio ma che si trattava di una dimenticanza, una lacuna che andava colmata continuando ad applicare,in relazione a questa ipotesi, l'originale disciplina recata dalla convenzione del 1978. Sostiene, pertanto,che, essendo applicabile l'originaria disciplina del ’78, e non essendo ancora vigente la disciplina del 2001, era pienamente consentito che un paziente potesse individuare un medico di propria fiducia da cui farsi operare in regime di accreditamento con il Servizio S anitario R egionale , e che nessun indebito oggettivo risultava attribuibile alla società ricorrente che, anche a prescind ere dalla vigenza dell'accordo del ‘78, aveva erogato prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario di chirurgia ortopedica in regime di ricovero ospedaliero, pienamente compatibile con la convenzione del ‘97 e con le norme in materia di assistenza sanitaria emanate dal1992 in poi quindi prestazioni sanitarie convenzionate che potevano essere erogate da un medico in regime libero professionale e che legittimamente potevano essere poste a carico del Servizio S anitario Regionale. Con il quarto motivo deduce la violazione degli articoli 2697 e 2727 c.c., nonché degli articoli 115 , 116 , 163 , 164 , 183 e 184 c.p.c. e la violazione dell'articolo 2033 c.c. La ricorrente censura sotto un diverso profilo la violazione delle regole dell'onere della prova, sottolineando la mancanza di prove di doppi pagamenti in favore della struttura. Sostiene che, sulla base della documentazione prodotta ed esaminata dal CTU, non esistevano prove di pagamenti eseguiti dai pazienti in favore del medico, dando una diversa interpretazione ai passi della consulenza che riporta. Con il quinto motivosi denuncia il difetto di motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti: il vizio di motivazione sarebbe insito in un passaggio della relazione del CTU, condiviso e ripreso dalla Corte d'appello: il CTU afferma che per i DRG individuati la casa di cura ha percepito un ricavo integrale,nonostante che il costo sostenuto per la relativa prestazione sanitaria sia stato inferiore a quello calcolato in considerazione del fatto che i medici prescelti sono stati retribuiti direttamente dai pazienti e, c'è da ritenere, senza ulteriori oneri per la casa di cura che,pertanto , avrebbe realizzato risparmi sui costi con conseguente beneficio economico in pari misura. Aggiunge la ricorrente , in riferimento alle ricevute rilasciate dai pazienti, indicate nella c.t.u.con passaggio ripreso dalla sentenza, che esse confermerebbero soltanto che l'unico a ricevere un pagamento diretto dai pazienti era il dottor [OSCURATO:PERSONA], mentre la Valdisieve non aveva chiesto alcunché ai pazienti privati del [OSCURATO:PERSONA] ricoverati nella sua struttura ed aveva provveduto a pagare il medico per le sue prestazioni. Con il sesto motivo si deduce nuovament e la violazione dell'articolo 4,comma 7 ter, e dell'articolo 8 , commi da 4 a 7 , del decreto legislativo n.502 del ‘92 e della normativa sanitaria indicata inrelazione al primo motivo, nonché degli articoli 1175,1375 e 2033 c.c. La ricorrente sostiene che, anche a voler ammettere che le spese del medico chirurgo fossero state sostenute direttamente da i pazient i, e che di conseguenza non avrebbero dovuto essere poste a carico de l [OSCURATO:PERSONA],questa voce di costo non esauriva affatto il valore del DRG degli interventi chirurgici ortopedici eseguiti in regime di ricovero presso la casa di cura perché ne rimaneva fuori la remunerazione della prestazione alberghiera e di supporto, ovvero i costi del personale sanitario non chirurgico, del materiale, della sala operatoriae della degenza ; e quindi sostiene che , almeno per quella parte delle remunerazioni percepite, dovesse escludersi l’indebito oggettivo, in denegata ipotesi da circoscriversi alla sola porzione del DRG che avrebbe costituito oggetto di un asserito , ma contestato, doppio pagamento, e cioè esclusivamente al costo dell'operatore medico o del chirurgo. Aggiunge che la sentenza d'appello avrebbe trasformato la disciplina dell'indebito oggettivo, da ritenersi circoscritta alle sole prestazioni senza causa, in una sortadi danno punitivo a caric o della casa di cura per il solo fatto che la mancata previsione delle ipotesi oggetto di retribuzione nella convenzione del ‘97avrebbe impedito sia di applicare la precedente convenzione del ’78,sia quella successiva del 2001 , sia , in ogni caso, di disporre il rimborso integrale anche nei casi in cui il paziente aveva optato per il pagamento direttodel medico. Con il settimo motivoè denunciata la violazione degli articoli 1362 , 1363 e 1366, nonché degli articoli 1241 e 1965 c.c. laddove è stato negato alla casa di cura di effettuare una compensazione impropria fra le prestazioni accertate come indebitamente percepite e le maggiori prestazioni sanitarie effettuate oltre i tetti di spesa. Riferisce che per le prestazioni erogate dalla casa di cura oltre i tetti di spesa era stata stipulata con la ASL una transazione che copriva il quinquennio 1995-2000 ma da essa erano state e scl use le prestazioni effettuate presso la casa di cura dai sanitari, strutturati e non , in regime libero professionale e le azioni già intraprese dalle parti ad esse connesse. Ritiene che i crediti per cui è causa, esclusi dalla transazione, sarebbero ancora sottoponibili a compensazione.Infine, con l’ottavo motivo,si denuncia il difetto di motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo, che si indica nella reale portata dell'accordo transattivo, in particolar modo della sua clausola numero 4. Se , sulla base della interpretazione dell’accordo transattivo , n e rimaneva fuori il rapporto contestato, si assume che si potessero dedurre in compensazione impropria i crediti relativi a quelle prestazioni sanitarie che,in virtù della loro eventuale natura indebita, perdevano la natura di prestazioni extra tetto per rientrare nei tetti di spesa. Il ricorso è complessivamente infondato. I motivi da 1 a 6, che in larga misura riprendono le stesse argomentazioni, possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, e sono infondati. La sentenza impugnata non ha negato la legittimità dell'attività sanitaria libero professionale svolta presso la casa di cura accreditata. Ciò che ha ritenuto illegittimo è che la casa di cura , in relazione a questo tipo di attività medica libero professionale scelta e peraltro già pagata dai pazienti avesse comunque ottenuto un rimborso dal [OSCURATO:PERSONA], non essendo tale rimborso previsto dalla convenzione allora vigente. Leprestazioni per le qual i la casa di cura ha ottenuto i DRG (ovvero prestazioni specialistiche o chirurgiche eseguite da specialisti convenzionati su propri pazienti privati all’interno della struttura convenzionata) e rispetto alle quali la Asl agisce in ripetizione di indebito erano infatti rimaste escluse dalla convenzione nel periodo in considerazione. Come ricostruito dalla corte d’appello, esse erano state inserite nella convenzione precedente,sottoscritta nel 1978, sono state reintrodotte nella convenzione successiva del 2001,mentre non sono menzionate nella convenzione del 1997, che regolamenta i rapporti tra ASL e struttura privata convenzionata nel periodo in contestazione. La Corte d'appello ricostruisce, sul piano interpretativo, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, la diversità di disciplina introdotta nel 1992 e sulla base di essa legittimamente esclude che si possa interpretare la mancata indicazione di questa voce tra quelle in regime di accreditamento in termini di mera “dimenticanza”colmabile con la continuazione degli effetti della convenzione precedente attraverso una sua inammissibile lettura ultra e contra testum . Afferma, al contrario, sulla base di una interpretazione dapprima letterale, e poi logica, del testo, che esso contiene una regolamentazione diversa rispetto al passato, corretta e coerente con le modifiche introdotte in materia sanitaria dal d.lgs. n. 502 del 1992. La nuova convenzione contiene una regolamentazione autonoma e differente: quella voce di accreditamento nel periodo intermedio non è riconosciuta, non spettavano i DRG, e questi, ove pagati, andavano restituiti. Quanto alle prestazioni effettuate dal medico chirurgo in regime meramente privatistico all'interno della clinica, correttamente la Corte territoriale le ritiene consentite anche dopo l’entrata in vigore della disciplina del 1992 (nel limite dei posti disponibili, dedottiquelli che la struttura deve dedicare ai pazienti in regime di accreditamento) ma non anche poste a carico del S ervizio S anitario N azionale ove non previste dalla convenzione di accreditamento,in conformità con quanto previsto dall’art. 8, comma 5,d.lgs. n. 502 del 1992, che ha introdotto il regime dell’accreditamento, un nuovo sistema di finanziamento delle attività sanitarie svolte da privati basato sulla remunerazione delle prestazioni concordate tra lo Stato e la singola struttura convenzionata mediante tariffe predeterminate a priori.Come questa Corte ha avuto già modo di affermare, “Nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento - previsto dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 -non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la P.A. e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria. Ne consegue che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali, restanto irrilevante, ai fini del compenso, la mera prosecuzione dell'attività, ancorchè sorretta da provvedimenti amministrativi della Regione, in relazione ad una convenzione ormai definitivamente caducata per effetto dell'art. 8, comma 7, del citato d.lgs., che hacomportato, alla data del 30 giugno 1996 (termine così prorogato dall'art. 2, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), la cessazione di tutti i rapporti contrattuali vigenti(Cass. n. 23657 del 2015; Cass. n. 17711 del 2014). Quindi, il medico priva to che opera all'interno della struttura sanitaria accreditata ben può operare pazienti suoi privati all'interno di questa struttura, e ben può chiedere a questi la corresponsione del suo onorario. La struttura sanitaria, in caso di pazienti privati, estranei al regime di accreditamento ( e alla selezione che questo comporta, nel consentire che quel paziente fruitore del SSN possa fruire della prestazione necessaria presso quella determinata struttura privata),a seconda dei suoi accordi interni con il medico, potrà chiedereo meno al paziente privato il pagamento della prestazione chirurgica, a seconda che l'accordo sia nel senso che il corrispettivo in denaro della prestazione chirurgica venga erogato dal paziente direttamente al medico o dal paziente alla struttura sanitaria, così come può chiedere al paziente privato le spese cosiddette alberghiere e quelle infermieristiche e connesse all’uso della sala operatoria. Quello che non potrà fare,ove, come nella specie, non previsto dalla convenzione che regola i suoi rapporti con il SSN, è chiedere al Servizio sanitario nazionale di essere rimborsata sulla base dei DRG per quel tipo di prestazione. Avendolo fatto, la ricorrente è stata condannata legittimamentealla restituzione di quanto percepito. I rilievi svolti dalla ricorrente nei motivi 4 e 5 sulla mancanza di prova della percezione da parte sua di un doppio pagamento, pur a prescindere dalle numerose risultanze istruttorie e dell’indaginepenale in corso richiamate dalla controricorrente (che rimangono estranee all’oggetto del presente giudizio) e soprattutto dalla motivazione della sentenza impugnata, risultano irrilevanti a fronte della considerazione difondo, che mina alla base la diversa ricostruzione della ricorrente: si tratta di prestazioni non convenzionate, eseguite al di fuori del regime di accreditamento, per le quali alla casa di cura non spettava alcun rimborso dal SSN, neppure per le prestazioni accessorie a quella specialistica o medico chirurgica, essendo peraltro le tariffe stabilite dai DRG onnicomprensive. Per cui, a fronte dell’incontestato incasso dei DRG in misura pari al richiesto , l’importo indebitamente percepito doveva essere restituito. I motivi 7 e 8, sono relativi alla eccezione di compensazione impropria, rigettata in appello. Il settimo motivo è infondato, l’ottavo inammissibile. In relazione al settimo motivo, la V aldisieve aveva dedotto in giudizio la possibilità d i operare una compensazione impropria tra le prestazioni erogate oltre ai tetti di spe sa e non pagate dall'amministrazione sanitaria con ogni eventuale recupero di DRG conseguente alla loro indebita percezione a seguito dell'attività medico professionale svolta. Ovvero la ricorrente rilevava che per gli anni tra il 1997 e il 2000 la casa di cura era creditrice di un cospicuo importo nei confronti dell'azienda sanitaria per le prestazioni rese extra budget, che a seguito della ripetizione dell'indebito per cui è causa non sarebbero risultate più eccedenti, comportando così la riduzione per compensazione dell'importo dovuto alla Asl. Il settimo motivo è infondat o perché le prestazioni extra tetto sono prestazioni ricadenti tra quelle oggetto di convenzione e tuttavia eseguite in esubero rispetto ai limiti quantitativi fissati dalla convenzione per rientrare nei budgetfissati dalla finanza regionale. Nel caso di specie,invece si tratta di prestazioni che, come accertato dalla corte d’appello con statuizione che ha retto alla verifica in sede di legittimità, si collocavano fuori dalla convenzione fin dall'inizio , che quindi non sarebbero state legittimamente remunerabili neppure se l’importo complessivo delle prestazioni erogate dalla clinica si fosse collocato all’interno dei tetti di spesa, e pertanto non possono rientrare tra le voci oggetto di transazione perché quella voce è volta a remunerare almeno in parte le prestazioni effettuate dalla struttura sanitaria privata ai fruitori del SSR in eccedenza rispetto ai tetti di spesa, ma comunque rientranti nella convenzione. Con l’ottavo motivo si vorrebbe ottenere in questa sede una diversa interpretazione della transazione conclusa con la Regione per i crediti oltre i tetti di spesa, come tale inammissibile. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravatadall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 18.600,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori. Dà atto della su
Sentenza Cassazione n. 26022/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris