Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2021

Cassazione n. 19570/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA i p---n"e 1_0(07-0 sul ricorso n. 16417-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla quale è elett.te dom.ta in ROMA, al L.G0 SOMALIA, n. 67, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente / ricorrente incidentale condizionata - avverso la sentenza n. 1682/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 25/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], a propria volta liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., Un avviso di accertamento per riprese I.V.A., interessi e sanzioni relative all'anno di imposta 2013, conseguente all'omessa presentazione della dichiarazione fiscale Mod.

Un.

Anno 2014; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli la quale, con sentenza n. 12043/2019, dichiarò il ricorso inammissibile; che avverso tale decisione, tanto [OSCURATO:PERSONA], quanto l'AGENZIA DELLE ENTRATE proposero appello, rispettivamente principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1682/2021, depositata il 25.2.2021, accolse il gravame della contribuente, con rigetto di quello dell'Ufficio, ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - l'avviso di accertamento viziato in punto di motivazione, siccome: a) contenente una relatio a documenti (in specie, alcune fatture emesse dalla società cancellata e che questa non avrebbe riportato nella propria dichiarazione fiscale) reperiti in sede di verifica fiscale presso un soggetto terzo (tale [OSCURATO:SOCIETA].) e che avrebbero dovuto essere allegati o, quantomeno, riprodotti nell'avviso di accertamento, "onde consentire alla destinataria [di esso] di poter avere riscontro dell'effettivo andamento delle operazioni di verifica svolte in altra sede" (cfr. motivazione della sentenza impugnata, penultima p., prime cinque righe); b) mancante, altresì, di "copia dei diversi Ric. 2021 n. 16417 sez.

Seste civile - T - ud. 24-05-2022 -2- processi verbali relativi alla verifica svolta nei confronti della Idroambiente" (cfr. ivi, penultimo cpv.); che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che per un mero disguido nella collazione del fascicolo d'ufficio, non è stato esaminato il controricorso depositato dalla ALTIERI, con conseguente necessità di procedere alla formulazione di una nuova proposta; che sussistono, peraltro, ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra il presente giudizio (iscritto al n.16417/2021 r.g.) e quelli iscritti ai nn. 16336/2021, 16347/2021 e 16640/2021 r.g., tali da disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, per la trattazione congiunta di tutti i ricorsi predetti; P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la formulazione di una nuova proposta e la trattazione congiunta del presente giudizio (iscritto al n. 16417/2021 r.g.) con quelli iscritti ai nn. 16336/2021, 16347/2021 e 16640/2021 r.g.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tributaria, il 24.5.2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA i p---n"e 1_0(07-0 sul ricorso n. 16417-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla quale è elett.te dom.ta in ROMA, al L.G0 SOMALIA, n. 67, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente / ricorrente incidentale condizionata - avverso la sentenza n. 1682/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 25/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], a propria volta liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., Un avviso di accertamento per riprese I.V.A., interessi e sanzioni relative all'anno di imposta 2013, conseguente all'omessa presentazione della dichiarazione fiscale Mod. Un. Anno 2014; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli la quale, con sentenza n. 12043/2019, dichiarò il ricorso inammissibile; che avverso tale decisione, tanto [OSCURATO:PERSONA], quanto l'AGENZIA DELLE ENTRATE proposero appello, rispettivamente principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1682/2021, depositata il 25.2.2021, accolse il gravame della contribuente, con rigetto di quello dell'Ufficio, ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - l'avviso di accertamento viziato in punto di motivazione, siccome: a) contenente una relatio a documenti (in specie, alcune fatture emesse dalla società cancellata e che questa non avrebbe riportato nella propria dichiarazione fiscale) reperiti in sede di verifica fiscale presso un soggetto terzo (tale [OSCURATO:SOCIETA].) e che avrebbero dovuto essere allegati o, quantomeno, riprodotti nell'avviso di accertamento, "onde consentire alla destinataria [di esso] di poter avere riscontro dell'effettivo andamento delle operazioni di verifica svolte in altra sede" (cfr. motivazione della sentenza impugnata, penultima p., prime cinque righe); b) mancante, altresì, di "copia dei diversi Ric. 2021 n. 16417 sez. Seste civile - T - ud. 24-05-2022 -2- processi verbali relativi alla verifica svolta nei confronti della Idroambiente" (cfr. ivi, penultimo cpv.); che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che per un mero disguido nella collazione del fascicolo d'ufficio, non è stato esaminato il controricorso depositato dalla ALTIERI, con conseguente necessità di procedere alla formulazione di una nuova proposta; che sussistono, peraltro, ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra il presente giudizio (iscritto al n.16417/2021 r.g.) e quelli iscritti ai nn. 16336/2021, 16347/2021 e 16640/2021 r.g., tali da disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, per la trattazione congiunta di tutti i ricorsi predetti; P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo per la formulazione di una nuova proposta e la trattazione congiunta del presente giudizio (iscritto al n. 16417/2021 r.g.) con quelli iscritti ai nn. 16336/2021, 16347/2021 e 16640/2021 r.g. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tributaria, il 24.5.2022 I
Sentenza Cassazione n. 19570/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris