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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1993

ECLI:EU:C:1993:937
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61993CJ0031_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-31/93, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], direttore amministrativo presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio con l' estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Belgio, 4, rue des [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuto, avente ad oggetto la declaratoria che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo adottato entro i termini prescritti le norme legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 25 settembre 1990, 90/490/CEE, che modifica alcuni allegati della direttiva del Consiglio 77/93/CEE (GU L 271, pag. 28) concernente le misure di protezione contro l' introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali (GU L 26, pag. 20), e della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 26 settembre 1990, 90/506/CEE (GU L 282, pag. 67), che modifica l' allegato IV della direttiva 77/93/CEE, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori J.C.

Moitinho de Almeida, presidente di sezione, presidente facente funzione, Diez de Velasco e D.A.O.

Edward, presidenti di sezione, C.N.

Kakouris, R. Joliet, G.C. [OSCURATO:PERSONA], F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G.

Kapteyn, giudici, avvocato generale: C.O.

Lenz cancelliere: signora Louterman-Hubeau, amministratore principale vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 novembre 1993, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 2 febbraio 1993, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha presentato, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso mirante a far constatare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo adottato entro i termini prescritti le misure legislative, regolamentari ed amministrative, necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] del 25 settembre 1990, 90/490/CEE, che modifica alcuni allegati della direttiva del Consiglio 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l' introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, e della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 26 settembre 1990, 90/506/CEE, che modifica l' allegato IV della direttiva 77/93/CEE, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù del Trattato CEE. 2 [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che, conformemente all' art. 2 di ciascuna delle direttive 90/490 e 90/506, gli Stati membri dovevano mettere in vigore entro il 1 gennaio 1991, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni di dette direttive e che dovevano informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, il regno del Belgio non ha ancora trasposto nell' ordinamento interno dette direttive. 3 Il governo belga riconosce che le direttive non sono state trasposte entro i termini prescritti.

Si limita a dichiarare che un progetto di regio decreto è allo studio con procedura d' urgenza, sicché la trasposizione delle direttive dovrebbe effettuarsi a breve scadenza. 4 Così stando le cose, si deve constatare un inadempimento come prospettato dalla [OSCURATO:PERSONA].

Decisione relativa alle spese Sulle spese 5 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico della parte soccombente.

Il regno del Belgio è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato entro i termini prescritti i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari a conformarsi alle disposizioni della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 25 settembre 1990, 90/490/CEE, che modifica alcuni allegati della direttiva del Consiglio 77/93/CEE concernente le norme di protezione contro l' introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, e della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 26 settembre 1990, 90/506/CEE, che modifica l' allegato IV della direttiva 73/93/CEE, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù del Trattato CEE. 2) Le spese sono poste a carico del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61993CJ0031_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-31/93, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], direttore amministrativo presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio con l' estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Belgio, 4, rue des [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuto, avente ad oggetto la declaratoria che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo adottato entro i termini prescritti le norme legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 25 settembre 1990, 90/490/CEE, che modifica alcuni allegati della direttiva del Consiglio 77/93/CEE (GU L 271, pag. 28) concernente le misure di protezione contro l' introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali (GU L 26, pag. 20), e della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 26 settembre 1990, 90/506/CEE (GU L 282, pag. 67), che modifica l' allegato IV della direttiva 77/93/CEE, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù del Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, presidente facente funzione, Diez de Velasco e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet, G.C. [OSCURATO:PERSONA], F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici, avvocato generale: C.O. Lenz cancelliere: signora Louterman-Hubeau, amministratore principale vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 novembre 1993, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 2 febbraio 1993, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha presentato, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso mirante a far constatare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo adottato entro i termini prescritti le misure legislative, regolamentari ed amministrative, necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] del 25 settembre 1990, 90/490/CEE, che modifica alcuni allegati della direttiva del Consiglio 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l' introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, e della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 26 settembre 1990, 90/506/CEE, che modifica l' allegato IV della direttiva 77/93/CEE, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù del Trattato CEE. 2 [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che, conformemente all' art. 2 di ciascuna delle direttive 90/490 e 90/506, gli Stati membri dovevano mettere in vigore entro il 1 gennaio 1991, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni di dette direttive e che dovevano informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, il regno del Belgio non ha ancora trasposto nell' ordinamento interno dette direttive. 3 Il governo belga riconosce che le direttive non sono state trasposte entro i termini prescritti. Si limita a dichiarare che un progetto di regio decreto è allo studio con procedura d' urgenza, sicché la trasposizione delle direttive dovrebbe effettuarsi a breve scadenza. 4 Così stando le cose, si deve constatare un inadempimento come prospettato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Decisione relativa alle spese Sulle spese 5 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico della parte soccombente. Il regno del Belgio è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato entro i termini prescritti i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari a conformarsi alle disposizioni della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 25 settembre 1990, 90/490/CEE, che modifica alcuni allegati della direttiva del Consiglio 77/93/CEE concernente le norme di protezione contro l' introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, e della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 26 settembre 1990, 90/506/CEE, che modifica l' allegato IV della direttiva 73/93/CEE, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù del Trattato CEE. 2) Le spese sono poste a carico del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio.
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