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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 30069/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Tribunale di SalernoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile ilricorso;letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che insistito nei motivi echiesto di annullare l’ordinanza con rinvio al Tribunale del Riesame di SalernoRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso nei confronti dell'ordinanza inepigrafe con cui il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile, per carenzad’interesse, il ricorso avverso il decreto del Giudice per l'indagine preliminari delTribunale di Salerno, in data 16 gennaio 2020, che aveva disposto, per quantoqui di interesse, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalentedella somma corrispondente al profitto del reato di cui all’art. 452-quatordeciescod. pen. a lui contestato in concorso (capo 1 dell'imputazione provvisoria),quantificato in euro 228.690,00 con riferimento alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e inulteriori euro 78.032,10, con riguardo alla società per [OSCURATO:SOCIETA]2.

Con un unico motivo, il ricorrente ha denunciato, la violazione degliartt. 324, 325 e 568, comma 4, cod. proc. pen., in relazione alla carenza diinteresse ad impugnare affermata dal Tribunale e alla nozione di esecuzione delsequestro.Lamenta l'erronea interpretazione dei presupposti per l'ammissibilitàdell'impugnazione cautelare, rilevando che il disposto blocco cautelare deimovimenti in uscita sui conti del ricorrente, costituisce comunque una forma diesecuzione, in quanto impedisce al titolare di disporre delle somme ivi giacenti,come comprovato dalle comunicazioni della Unicredit e delle [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale riesame e allegate all'odierno ricorso, conconseguente interesse ad impugnare, rilevante ai sensi dell'art. 568, comma 4,cod. proc. pen., al fine di rimuovere il pregiudizio derivante da dettoprovvedimento.3.

Con atto del 12 marzo 2026 ha presentato motivi nuovi con i quali hadedotto:i. la violazione dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. in relazione allaritenuta esclusione dell'interesse ad impugnare, invece ricorrente sotto un profiloeconomico-pratico, quale interesse a rimuovere il vincolo che ha impeditol'utilizzo delle somme giacenti, da cui la conseguente lesività immediata delblocco cautelare bancario; oltre che in termini schiettamente processualiperseguendosi l'intento di contrastare l'implicita qualificazione delle somme comeprovetto del reato;ii. la violazione dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. per carenzaassoluta di motivazione in ordine al periculum in mora, del tutto assente nelprovvedimento genetico;iii.

Il vizio di motivazione apparente dell'ordinanza impugnata sia in ordinealla legittimazione del ricorrente che alla ricorrenza del periculum e alla decisivaconsiderazione dell'interesse utilitaristico concretamente allegato e documentatodiverso ed autonomo rispetto ad un mero interesse alla restituzione.Da ultimo ha rimarcato l'ammissibilità della produzione dei riscontribancari e postali acquisiti dopo la pronuncia del riesame, ma idonei adocumentare non già fatti nuovi ma la situazione di fatto all'epoca già esistente edirettamente rilevante.4.

Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di annullare con rinviol'ordinanza impugnata risultando fondato il motivo di ricorso in quanto ilsequestro preventivo delle somme di denaro giacenti su un conto correntebancario ancorché formalmente non ancora eseguito, determinando il blocco delconto corrente, è già produttivo di una condizione di indisponibilità dei beni allacui apprensione il provvedimento cautelare è diretto, con conseguente interesseall'impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento.2.

L'art. 324 cod.proc.pen., nel prevedere, al primo comma, che larichiesta di riesame debba essere presentata entro dieci giorni dalla data diesecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data incui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, ancòra il dies aquo del termine fissato per la proposizione dell'impugnativa all'esecuzione dellamisura.Se può dirsi pacifico che l'indicazione del termine iniziale serva adescrivere l'intervallo temporale entro il quale può essere legittimamente fattovalere il diritto all'impugnazione, in relazione alla quale non è revocabile indubbio il criterio dell'interesse ad agire, si tratta tuttavia di valutare a qualemomento debba essere fatto riferimento per individuare l'esecuzione dellamisura cautelare.

La problematica oggetto del caso in esame riguarda inparticolare il sequestro di somme di danaro in giacenza sui conti correnti.

Se lasua esecuzione prevede una duplice fase, consistendo dapprima nel blocco delconto corrente nella titolarità dell'indagato, cui fa seguito il trasferimento dellesomme ivi giacenti sul libretto del FUG, non vi è dubbio che l'effetto che lamisura reale produce in capo all'indagato resta sempre quella, al pari diqualunque sequestro avente ad oggetto beni di diversa natura, dell'indisponibilitàdelle res che ne sono attinte.3.

In tal senso è stato ritenuto l'interesse all'impugnazione deldestinatario di un provvedimento di sequestro preventivo di somme di danarogiacenti su conto corrente bancario, ancorché formalmente non ancora eseguito,in quanto può ugualmente produrre l'effetto dell'indisponibilità dei beni alla cuiapprensione il provvedimento cautelare è diretto già nel momento in cui l'istitutobancario proceda autonomamente al "blocco" dell'operatività del conto stesso(Sez. 3, n. 40069 del 22/09/2021, Rv. 282339 - 01).Il blocco del conto corrente nella titolarità dell'indagato, eseguito il 29gennaio 2026, come emerge dal verbale di operazioni compiute, al di là del fattoche, per incapienza dello stesso, si sia proceduto unicamente al blocco cautelaredei movimenti in uscita, costituisce comunque una forma di esecuzione.Del resto, la efficacia “postuma” o “a futura memoria” del decreto disequestro di un conto corrente, che guadagni il saldo positivo successivamentealla esecuzione, (Sez. 3, n. 41589 del 16/05/2023, Castelfer, Rv. 285168) erisulti avere al momento dell'esecuzione un saldo negativo (Sez. 2, Sentenza n.38222 del 24/10/2025, Rv. 288851 - 01) è stata già affermata da questa Corte,sul presupposto che l'esecuzione della misura abbia già prodottoeffetti diindisponibilità certamente perniciosi per il titolare del conto corrente bancario,con conseguente interesse, concreto e attuale.E’ certo, dunque, che il ricorrente ha interesse ad impugnare, giacché,secondo Sezioni Unite Marinaj (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv.251693- 01), nel sistema processuale penale, la nozione di interesse aimpugnare va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nellafinalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazionedi svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella,positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosarispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con ilsistema normativo.

Il principio è stato riaffermato dalla decisione delle Sez.

U, n.7983 del 25/09/2025, dep. 27/02/2026, Rv. 289319 - 01, che volge nello stessosenso.4.

Donde il concreto ed attuale interesse del ricorrente, richiesto dall'art.568, comma 4, cod. proc. pen., a rimuovere un vincolo di indisponibilitàinsistente su un rapporto bancario destinato a modificare nel tempo la suaconsistenza numeraria.5.

Alla luce delle considerazioni svolte e tenuto conto del motivo soloprocessuale di annullamento, che non attinge alcun altro profilo di legittimitàdella decisione, s'impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.Con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno, competente aisensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per l’ulteriore corso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Salerno per l'ulteriore corso.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di SalernoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile ilricorso;letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che insistito nei motivi echiesto di annullare l’ordinanza con rinvio al Tribunale del Riesame di SalernoRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso nei confronti dell'ordinanza inepigrafe con cui il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile, per carenzad’interesse, il ricorso avverso il decreto del Giudice per l'indagine preliminari delTribunale di Salerno, in data 16 gennaio 2020, che aveva disposto, per quantoqui di interesse, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalentedella somma corrispondente al profitto del reato di cui all’art. 452-quatordeciescod. pen. a lui contestato in concorso (capo 1 dell'imputazione provvisoria),quantificato in euro 228.690,00 con riferimento alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e inulteriori euro 78.032,10, con riguardo alla società per [OSCURATO:SOCIETA]2. Con un unico motivo, il ricorrente ha denunciato, la violazione degliartt. 324, 325 e 568, comma 4, cod. proc. pen., in relazione alla carenza diinteresse ad impugnare affermata dal Tribunale e alla nozione di esecuzione delsequestro.Lamenta l'erronea interpretazione dei presupposti per l'ammissibilitàdell'impugnazione cautelare, rilevando che il disposto blocco cautelare deimovimenti in uscita sui conti del ricorrente, costituisce comunque una forma diesecuzione, in quanto impedisce al titolare di disporre delle somme ivi giacenti,come comprovato dalle comunicazioni della Unicredit e delle [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale riesame e allegate all'odierno ricorso, conconseguente interesse ad impugnare, rilevante ai sensi dell'art. 568, comma 4,cod. proc. pen., al fine di rimuovere il pregiudizio derivante da dettoprovvedimento.3. Con atto del 12 marzo 2026 ha presentato motivi nuovi con i quali hadedotto:i. la violazione dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. in relazione allaritenuta esclusione dell'interesse ad impugnare, invece ricorrente sotto un profiloeconomico-pratico, quale interesse a rimuovere il vincolo che ha impeditol'utilizzo delle somme giacenti, da cui la conseguente lesività immediata delblocco cautelare bancario; oltre che in termini schiettamente processualiperseguendosi l'intento di contrastare l'implicita qualificazione delle somme comeprovetto del reato;ii. la violazione dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. per carenzaassoluta di motivazione in ordine al periculum in mora, del tutto assente nelprovvedimento genetico;iii. Il vizio di motivazione apparente dell'ordinanza impugnata sia in ordinealla legittimazione del ricorrente che alla ricorrenza del periculum e alla decisivaconsiderazione dell'interesse utilitaristico concretamente allegato e documentatodiverso ed autonomo rispetto ad un mero interesse alla restituzione.Da ultimo ha rimarcato l'ammissibilità della produzione dei riscontribancari e postali acquisiti dopo la pronuncia del riesame, ma idonei adocumentare non già fatti nuovi ma la situazione di fatto all'epoca già esistente edirettamente rilevante.4. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di annullare con rinviol'ordinanza impugnata risultando fondato il motivo di ricorso in quanto ilsequestro preventivo delle somme di denaro giacenti su un conto correntebancario ancorché formalmente non ancora eseguito, determinando il blocco delconto corrente, è già produttivo di una condizione di indisponibilità dei beni allacui apprensione il provvedimento cautelare è diretto, con conseguente interesseall'impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento.2. L'art. 324 cod.proc.pen., nel prevedere, al primo comma, che larichiesta di riesame debba essere presentata entro dieci giorni dalla data diesecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data incui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, ancòra il dies aquo del termine fissato per la proposizione dell'impugnativa all'esecuzione dellamisura.Se può dirsi pacifico che l'indicazione del termine iniziale serva adescrivere l'intervallo temporale entro il quale può essere legittimamente fattovalere il diritto all'impugnazione, in relazione alla quale non è revocabile indubbio il criterio dell'interesse ad agire, si tratta tuttavia di valutare a qualemomento debba essere fatto riferimento per individuare l'esecuzione dellamisura cautelare. La problematica oggetto del caso in esame riguarda inparticolare il sequestro di somme di danaro in giacenza sui conti correnti. Se lasua esecuzione prevede una duplice fase, consistendo dapprima nel blocco delconto corrente nella titolarità dell'indagato, cui fa seguito il trasferimento dellesomme ivi giacenti sul libretto del FUG, non vi è dubbio che l'effetto che lamisura reale produce in capo all'indagato resta sempre quella, al pari diqualunque sequestro avente ad oggetto beni di diversa natura, dell'indisponibilitàdelle res che ne sono attinte.3. In tal senso è stato ritenuto l'interesse all'impugnazione deldestinatario di un provvedimento di sequestro preventivo di somme di danarogiacenti su conto corrente bancario, ancorché formalmente non ancora eseguito,in quanto può ugualmente produrre l'effetto dell'indisponibilità dei beni alla cuiapprensione il provvedimento cautelare è diretto già nel momento in cui l'istitutobancario proceda autonomamente al "blocco" dell'operatività del conto stesso(Sez. 3, n. 40069 del 22/09/2021, Rv. 282339 - 01).Il blocco del conto corrente nella titolarità dell'indagato, eseguito il 29gennaio 2026, come emerge dal verbale di operazioni compiute, al di là del fattoche, per incapienza dello stesso, si sia proceduto unicamente al blocco cautelaredei movimenti in uscita, costituisce comunque una forma di esecuzione.Del resto, la efficacia “postuma” o “a futura memoria” del decreto disequestro di un conto corrente, che guadagni il saldo positivo successivamentealla esecuzione, (Sez. 3, n. 41589 del 16/05/2023, Castelfer, Rv. 285168) erisulti avere al momento dell'esecuzione un saldo negativo (Sez. 2, Sentenza n.38222 del 24/10/2025, Rv. 288851 - 01) è stata già affermata da questa Corte,sul presupposto che l'esecuzione della misura abbia già prodottoeffetti diindisponibilità certamente perniciosi per il titolare del conto corrente bancario,con conseguente interesse, concreto e attuale.E’ certo, dunque, che il ricorrente ha interesse ad impugnare, giacché,secondo Sezioni Unite Marinaj (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv.251693- 01), nel sistema processuale penale, la nozione di interesse aimpugnare va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nellafinalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazionedi svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella,positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosarispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con ilsistema normativo. Il principio è stato riaffermato dalla decisione delle Sez. U, n.7983 del 25/09/2025, dep. 27/02/2026, Rv. 289319 - 01, che volge nello stessosenso.4. Donde il concreto ed attuale interesse del ricorrente, richiesto dall'art.568, comma 4, cod. proc. pen., a rimuovere un vincolo di indisponibilitàinsistente su un rapporto bancario destinato a modificare nel tempo la suaconsistenza numeraria.5. Alla luce delle considerazioni svolte e tenuto conto del motivo soloprocessuale di annullamento, che non attinge alcun altro profilo di legittimitàdella decisione, s'impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.Con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno, competente aisensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Salerno per l'ulteriore corso.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 30069/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris