CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 48656/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FOGGIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] avvocato è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Foggia, sezione per il riesame, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si contestava la legittimità del decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal P.M. A seguito di controllo su strada dell'Addamiano, la polizia giudiziaria rinveniva all'interno dell'autovettura dello stesso, e dal medesimo condotta, settantamila euro, suddivisa in banconote di vario taglio e confezionate in buste di plastica separate occultate in un vano ricavato nella parte sottostante al cruscotto lato passeggero. Estesa la perquisizione all'abitazione dell'Addamiano, veniva sequestrato poco meno di un chilogrammo di marijuana, un ridotto quantitativo di cocaina e materiale atto al confezionamento. A fronte della censura concernente la mancanza di motivazione del decreto di convalida del sequestro, il Tribunale per il riesame ha ritenuto che la motivazione sussistesse e fosse adeguata, pervenendo alla statuizione già rammentata. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento l'Addamiano, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che con unico motivo lamenta nuovamente l'assenza di motivazione del decreto emesso dal P.m., sostenendo che essa è dimostrata anche dall'ordinanza impugnata, nella quale si dà atto della integrazione della motivazione operata in udienza dal P.M. Si tratta di una integrazione non consentita. Nel caso di specie, l'assenza di motivazione impedisce di valutare la sussistenza di un legame tra il denaro sequestrato e il reato per cui si procede (illecita detenzione di sostanza stupefacente) e la funzionalità dello stesso all'accertamento dei fatti oggetto di indagine. Ulteriore lacuna motivazionale viene ravvisata in relazione alla prospettata provenienza del denaro sequestrato da elargizioni fatte all'Addamiano dalla nonna. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile perché manca qualsiasi confronto con il testo del provvedimento impugnato, che pure ha dato conto del perché ha ritenuto sussistente la motivazione richiesta dalla legge e non dimostrata la prospettazione difensiva di denaro proveniente dalla nonna. Premesso che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548), va rilevato che, quanto all'integrazione del provvedimento del P.M. che sarebbe stata operata dall'organo della pubblica accusa nell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame, la giurisprudenza di legittimità ammette tale possibilità. Si sostiene, infatti, che in caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, può essere integrato sul punto dal pubblico ministero all'udienza di riesame (Sez. 4, n. 54827 del 19/09/2017, Rv. 271579, sulla scorta di una indicazione che proviene già da Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226713, in motivazione). Pertanto l'affermazione del ricorrente secondo la quale non vi sarebbe alcuna possibilità di integrazione da parte del P.M. è manifestamente infondata. Quanto agli ulteriori rilievi prospettati con il ricorso, essi hanno già avuto trattazione da parte del Tribunale, il quale ha evidenziato che: - il decreto indicava l'ipotesi di reato per cui procede e la condotta illecita ipotizzata; - la sostanza stupefacente ed il materiale da confezionamento risultavano in modo non controverso corpi del reato; - la pertinenzialità tra denaro e reato contestato era stata motivata con il richiamo al verbale di sequestro, nel quale si indicano gli elementi dai quali si deduce che il denaro è pertinente al reato in contestazione; - la finalità probatoria del sequestro era stata esplicitamente indicata nel decreto di convalida ed ulteriormente precisata in udienza dal P.M. nella necessità di compiere accertamenti sulle banconote, volte a stabilirne la provenienza. Infine, il Tribunale ha ritenuto inidonea a dare dimostrazione della provenienza lecita del denaro in sequestro la documentazione prodotta dall'odierno ricorrente, giacché da essa si ricava il prelievo di danaro contante da parte di [OSCURATO:PERSONA] dal suo conto corrente ma non il trasferimento di esso al nipote Addamiano. A fronte di tali affermazioni il ricorrente ha esposto una varietà di principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, inframmezzati dalla reiterazione delle affermazioni oppositive già sottoposte al Tribunale per il riesame. Di qui l'inammissibilità del ricorso, atteso che per risultare specifico, nel senso precisato dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso deve svolgere una critica argomentata alle ragioni esposte dal giudice impugnato. 4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella