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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14404/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso 14285-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], Via dell'ELETTRONICA 20 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in ROMA, Via PREMUDA 1/A - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1363/2016 della CORTE di APPELLO di BARI, pubblicata il 28.12.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, notificato in data 20.10.2006, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano davanti al Tribunale di Lucera [Sez. dist. di [OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:PERSONA] ed esponevano: di essere proprietari del fabbricato urbano sito in Vico del Gargano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 146, piano terra, in Catasto al Fg. 2, part. 579, sub 2, A/4, classe 3, vani 3,5 in virtù di successione mortis causa; di essere anche proprietari del piccolo fondo rustico, adiacente al predetto fabbricato, contraddistinto in Catasto al Fg. 2, part. 578, cl. 2, partita 3324, in virtù di successione mortis causa; di essere stati spogliati del possesso di detto fondo rustico da [OSCURATO:PERSONA], che lo deteneva illegittimamente; che lo stesso convenuto aveva praticato un'apertura lungo la recinzione del piccolo fondo senza autorizzazione degli attori.

Chiedevano che il Tribunale dichiarasse gli attori unici proprietari del bene descritto in premessa e l'inesistenza di ogni pretesa del detentore, condannandolo a rilasciare libero l'immobile da persone o cose e a ripristinare la recinzione nella parte in cui egli stesso aveva praticato la nuova apertura.

Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo il difetto di legittimazione attiva per non avere gli attori il titolo di proprietà e chiedendo il rigetto della domanda.

In via riconvenzionale, spiegava domanda volta a ottenere l'accertamento e la declaratoria della sussistenza dei miglioramenti ex attt. 1150 e 1152 c.c., nonché delle indennità di cui all'art. 936 c.c.

Chiedeva la condanna degli attori al pagamento delle somme, con interessi e svalutazione monetaria, nonché riconoscersi in capo al deducente il diritto alla ritenzione dell'immobile fino a che dette somme non fossero state a lui versate; chiedeva il rispetto delle distanze con riguardo al posizionamento della rete di recinzione che, attualmente, si trovava a neanche un metro di distanza dalla propria abitazione.

Espletata prova testimoniale e CTU, il Tribunale di Lucera, accertava e dichiarava la titolarità in capo agli attori del diritto di comproprietà del fondo rustico in oggetto e condannava [OSCURATO:PERSONA] a rilasciare il suddetto fondo in Favore degli attori, libero da persone e vuoto di cose e a chiudere il varco illegittimamente aperto nella recinziore; accoglieva la domanda riconvenzionale e condannava gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di C 400,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 19.9.2011; condannava il convenuto al pagamento dei 2/3 delle spese di lite, ponendo a carico degli attori in ragione di 2/3 e a carico del convenuto in ragione di 1/3 le spese di CTU.

Avverso la sentenza proponeva appello l'Angelicchio chiedendo: A) dichiararsi la carenza di legittimazione attiva degli attori per essere la particella in questione di proprietà del demanio pubblico di Roma e condannare gli stessi in solido tra loro: 1) a rimborsare all'appellante le spese sostenute in primo grado (liquidazione CTU e difensore degli attori); 2) al pagamento di spese e compenso del primo e secondo grado di giudizio; B) in via del tutto subordinata determinarsi la riconvenzionale fra i due valori indicati dal CTP (C 11.700,00 ed C 24.000,00), che il Giudice in via equitativa avrebbe determinato.

Si costituivano gli appellati, i quali eccepivano l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, contestavano quanto dedotto dall'appellante perché infondato in fatto e in diritto.

Con sentenza n. 1363/2016, depositata in data 28.12.2016, la Corte d'Appello di Bari dichiarava inammissibile il gravame e condannava l'Angelicchio al pagamento delle spese di lite del grado d'appello.

In particolare, la Corte territoriale rilevava che il testo novellato dell'art. 342 c.p.c. aveva modificato il testo previgente facendo riferimento alla necessità che l'appello sia motivato, con indicazione delle parti del provvedimento che si intendono impugnare; con indicazione delle modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado; con indicazione delle circostanze da c:ui deriva la violazione di legge; con indicazione della rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.

Nella specie, gli ultimi due requisiti difettavano del tutto nell'atto di appello e mancava l'esposizione chiara e precisa delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di sei motivi.

Resistono i Palmari-Depretis con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. - I controricorrenti deducono, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 325, comma 2 e 326, comma 1 c.p.c., per tardività della notifica, in quanto la sentenza impugnata è stata notificata in via telematica in data 9.2.2017, mentre l'Angelicchio ha notificato il ricorso in cassazione solo il 30.5.2017, ben oltre il termine breve di 60 giorni di cui all'art. 325 c.p.c.

Il ricorso, secondo i controricorrenti sarebbe inammissibile anche per violazione del principio di autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1 n. 3 c.p.c. in quanto l'esposizione sommaria dei fatti consiste nel mero assemblaggio in senso acritico degli atti di causa attraverso la tecnica della trascrizione.

1.1. - Questa Corte ha affermato che «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.» (Cass. n. 9309 del 2020).

Pertanto, «In applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 11.1 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.» (Cass. n. 24093 del 2019; conf.

Cass.n. 3049 del 2020; Cass. n. 10839 del 2019).

Nella specie, in considerazione di siffatti principi, che il collegio fa propri, si appalesano le condizioni per la soluzione del giudizio secondo la "ragione più liquida", avverso la asserita tardività della notifica del ricorso; nonché per violazione del principio di autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1 n. 3 c.p.c.

2.1.1. - Con il primo motivo, il ricorrente deduce la «Errata applicazione degli artt. 348 bis e ter c.p.c.», osservando che con l'ordinanza-filtro, la Corte d'Appello si era pronunciata sull'ammissibilità del gravame; cosa che, però, non stava in sé a significare che il gravame avrebbe dovuto essere accolto, ma che non comportava più la declaratoria di inammissibilità.

2.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la «Violazione ed errata applicazione dell'art. 360/5 c.p.c. sia per l'omesso esame di documenti sia per l'omessa pronunzia su richieste istruttorie con conseguente vizio di motivazione».

Si evidenzia che ove la Corte di merito avesse opportunamente esaminato i documenti prodotti avrebbe rilevato che il motivo assorbente e principale del gravame era fondato, in quanto gli appellati non risultano proprietari della part. 578, che invece è di proprietà del demanio e si "inventano" proprietari per avere "accatastato" a loro nome la suddetta particella, anche se lo stesso Catasto la annota con riserva perché "atti dp passaggio intermedi non esistenti", come da prodotta visura storica, dalla quale si evince che la particella risulta intestata al demanio dello Stato con sede in Roma.

Pertanto, l'esame della documentazione prodotta avrebbe portato con verosimiglianza a una decisione diversa da quella pronunciata e invalidato l'efficacia probatoria delle risultanze su cui l'accertamento del Giudice si era fondato.

2.3. - Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostantivo.

La proprietà immobiliare va provata con atto pubblico (art. 2699 c.c.) o con scrittura privata autenticata, soggette a trascrizione, mentre gli odierni resistenti non hanno prodotto nota di trascrizione con ciò venendo meno all'onere probatorio.

2.4. - Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la «Distorta interpretazione e applicazione dell'art. 342 c.p.c.».

La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile il gravame sull'errato presupposto che il gravame "mancherebbe di un qualsivoglia ragionamento alternativo da sottoporre al giudicante".

Secondo il ricorrente dalla lettura dell'appello risulterebbero gli elementi di cui all'art. 342 c.p.c.

Si richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità, per la quale è necessario che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al Giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo Giudice (Cass., sez. un., n. 28057 del 2008; Cass. n. 22502 del 2014).Orbene gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ.,, nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.

Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado» (Cass. n. 13535 del 2018).

L'appellante, nel formulare le censure di cui ai motivi di ricorso in Cassazione avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, non fa alcun specifico cenno al rispetto dei richiamati principi consolidati in tema di applicazione dell'art. 342 c.p.c.; la medesima, infatti, non fornisce (neppure ex post) alcuna ragione del perché la formulazione dei motivi di appello assicuri la dovuta chiara individuazione delle questioni e dei passaggi contestati della sentenza di primo grado impugnata, contenendo la piana narrazione delle doglianze mosse nonché una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni addotte d& primo giudice.

Se è vero che l'indicazione dei motivi non necessita dell'impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essere proposta in modo specifico, vista la sua funzione di determinare e limitare l'oggetto del giudizio della Corte (Cass. n. 10914 del 2015; Cass. n. 3887 del 2014).

Ciò richiede che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. in. 13377 del 2015; Cass.7 n. 22607 del 2014).

E comporta, tra l'altro, l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass. n. 23804 del 2016; Cass. n. 22254 del 2015).

2.5. - Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la «Omessa pronunzia sul diritto del ricorrente attraverso il terreno de quo per esercitare, attraverso l'esistente varco, il diritto di attingere acqua dal pozzo».

Secondo il ricorrente il Giudice di secondo grado, dalla documentazione prodotta, avrebbe dovuto rilevare che il medesimo ha diritto al pozzo esistente nella part. 578, per cui tale diritto può esercitarlo, come lo ha sempre esercitato, solo attraverso il varco esistente.

2.6. - Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la «Errata e falsa applicazione dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1 Legge n. 228/2017.

La Corte d'Appello ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a carico dell'appellante.

3. - Va chiarito, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., il ricorso deve contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata.

Se è vero, infatti, che l'indicazione dei motivi non necessita dell'impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essere proposta in modo specifico, vista la sua funzione di determinare e limitare l'oggetto del giudizio della Corte (Cass. n. 10914 del 2015; Cass. n. 3887 del 2014).

Ciò richiede che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015; Cass. n. 22607 del 2014).

E comporta, tra l'altro, la necessaria esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass. n. 23804 del 2016; Cass. n. 22254 del 2015).

3.1. - Viceversa, il presente ricorso, così come formulato in tutti i suoi motivi, si connota [oltre che per una sovrabbondante esposizione dei fatti, seppure minuziosamente riportati, anche attraverso il richiamo al processo che risulta pedissequamente trascritto; nonché a documentazione non mostrata ma esclusivamente citata] per la indicazione della asserita violazione delle norme di volta in volta richiamate in riferimento contestuale a diverse censure specificamente riconducibili alle ragioni di impugnazione per cassazione previste dall'articolo 360, primo comma, c.p.c., ed in particolare alle ragioni di cui ai numeri 3 e 5 congiuntamente evocate.

Peraltro, questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. n. 19959 del 2014) che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo del ricorso deve, appunto, necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato possa rientrare nelle categorie logiche previste dall'art.360 c.p.c.; sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con una articolazione di motivi, riferiti ad una eterogeneità di profili tra loro confusi o inestricabilmente combinati, e non chiaramente collegabili ad una delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Cass. n. 11603 del 2018).

3.2. - Il presente ricorso risulta peraltro privo di una precisa identificazione, necessaria, appunto„ per evidenziarne e compiutamente individuarne il contenuto ed analizzarne la fondatezza o meno, sia in generale che riguardo ai singoli motivi proposti.

Le censure, in tale modo articolate, appaiono piuttosto contraddistinte dall'evidente scopo di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice do appello (Cass. n. 1885 del 2018); così, inammissibilmente, rimettendo nella sostanza al giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze teoricamente proponibili onde ricondurle a uno dei mezzi di impugnazione enunciati dal citato art. 360 c.p.c. per poi ricercare quali disposizioni possano essere utilizzabili allo scopo; in sostanza, attribuendo al giudice di legittimità il compito di dar forma e contenuto giuridici alle generiche censure del ricorrente, per poi decidere su di esse.

3.3. - Inoltre, con riferimento ad altro profilo, va anche rilevato che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo clell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.).

3.4. - A ciò, si aggiunga che i lamentati profili di difetto di motivazione o di omessa motivazione (censurati congiuntamente a quelli di violazione di legge) non sono più evocabili ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 28/12/2016.

Infatti, secondo le Sezioni Unite (n. 8053 e n. 8054 del 2014), la norma consente di denunciare in cassazione (oltre all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione) solo il vizio dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve specificamente indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e soprattutto la sua "decisività" (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Laddove, tuttavia, dalla analisi del ricorso, tali specifiche indicazioni non si evidenziano con la necessaria chiarezza e specificità.

4. - Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Va emessa la dichiarazione ex art. 13, c. 1-quater, d.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi C 1.800,00 di cui C 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge.

EX art. 13, co. 1- quater, d.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 14285-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], Via dell'ELETTRONICA 20 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in ROMA, Via PREMUDA 1/A - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1363/2016 della CORTE di APPELLO di BARI, pubblicata il 28.12.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, notificato in data 20.10.2006, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano davanti al Tribunale di Lucera [Sez. dist. di [OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:PERSONA] ed esponevano: di essere proprietari del fabbricato urbano sito in Vico del Gargano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 146, piano terra, in Catasto al Fg. 2, part. 579, sub 2, A/4, classe 3, vani 3,5 in virtù di successione mortis causa; di essere anche proprietari del piccolo fondo rustico, adiacente al predetto fabbricato, contraddistinto in Catasto al Fg. 2, part. 578, cl. 2, partita 3324, in virtù di successione mortis causa; di essere stati spogliati del possesso di detto fondo rustico da [OSCURATO:PERSONA], che lo deteneva illegittimamente; che lo stesso convenuto aveva praticato un'apertura lungo la recinzione del piccolo fondo senza autorizzazione degli attori. Chiedevano che il Tribunale dichiarasse gli attori unici proprietari del bene descritto in premessa e l'inesistenza di ogni pretesa del detentore, condannandolo a rilasciare libero l'immobile da persone o cose e a ripristinare la recinzione nella parte in cui egli stesso aveva praticato la nuova apertura. Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo il difetto di legittimazione attiva per non avere gli attori il titolo di proprietà e chiedendo il rigetto della domanda. In via riconvenzionale, spiegava domanda volta a ottenere l'accertamento e la declaratoria della sussistenza dei miglioramenti ex attt. 1150 e 1152 c.c., nonché delle indennità di cui all'art. 936 c.c. Chiedeva la condanna degli attori al pagamento delle somme, con interessi e svalutazione monetaria, nonché riconoscersi in capo al deducente il diritto alla ritenzione dell'immobile fino a che dette somme non fossero state a lui versate; chiedeva il rispetto delle distanze con riguardo al posizionamento della rete di recinzione che, attualmente, si trovava a neanche un metro di distanza dalla propria abitazione. Espletata prova testimoniale e CTU, il Tribunale di Lucera, accertava e dichiarava la titolarità in capo agli attori del diritto di comproprietà del fondo rustico in oggetto e condannava [OSCURATO:PERSONA] a rilasciare il suddetto fondo in Favore degli attori, libero da persone e vuoto di cose e a chiudere il varco illegittimamente aperto nella recinziore; accoglieva la domanda riconvenzionale e condannava gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di C 400,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 19.9.2011; condannava il convenuto al pagamento dei 2/3 delle spese di lite, ponendo a carico degli attori in ragione di 2/3 e a carico del convenuto in ragione di 1/3 le spese di CTU. Avverso la sentenza proponeva appello l'Angelicchio chiedendo: A) dichiararsi la carenza di legittimazione attiva degli attori per essere la particella in questione di proprietà del demanio pubblico di Roma e condannare gli stessi in solido tra loro: 1) a rimborsare all'appellante le spese sostenute in primo grado (liquidazione CTU e difensore degli attori); 2) al pagamento di spese e compenso del primo e secondo grado di giudizio; B) in via del tutto subordinata determinarsi la riconvenzionale fra i due valori indicati dal CTP (C 11.700,00 ed C 24.000,00), che il Giudice in via equitativa avrebbe determinato. Si costituivano gli appellati, i quali eccepivano l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, contestavano quanto dedotto dall'appellante perché infondato in fatto e in diritto. Con sentenza n. 1363/2016, depositata in data 28.12.2016, la Corte d'Appello di Bari dichiarava inammissibile il gravame e condannava l'Angelicchio al pagamento delle spese di lite del grado d'appello. In particolare, la Corte territoriale rilevava che il testo novellato dell'art. 342 c.p.c. aveva modificato il testo previgente facendo riferimento alla necessità che l'appello sia motivato, con indicazione delle parti del provvedimento che si intendono impugnare; con indicazione delle modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado; con indicazione delle circostanze da c:ui deriva la violazione di legge; con indicazione della rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata. Nella specie, gli ultimi due requisiti difettavano del tutto nell'atto di appello e mancava l'esposizione chiara e precisa delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di sei motivi. Resistono i Palmari-Depretis con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - I controricorrenti deducono, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 325, comma 2 e 326, comma 1 c.p.c., per tardività della notifica, in quanto la sentenza impugnata è stata notificata in via telematica in data 9.2.2017, mentre l'Angelicchio ha notificato il ricorso in cassazione solo il 30.5.2017, ben oltre il termine breve di 60 giorni di cui all'art. 325 c.p.c. Il ricorso, secondo i controricorrenti sarebbe inammissibile anche per violazione del principio di autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1 n. 3 c.p.c. in quanto l'esposizione sommaria dei fatti consiste nel mero assemblaggio in senso acritico degli atti di causa attraverso la tecnica della trascrizione. 1.1. - Questa Corte ha affermato che «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.» (Cass. n. 9309 del 2020). Pertanto, «In applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 11.1 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.» (Cass. n. 24093 del 2019; conf. Cass.n. 3049 del 2020; Cass. n. 10839 del 2019). Nella specie, in considerazione di siffatti principi, che il collegio fa propri, si appalesano le condizioni per la soluzione del giudizio secondo la "ragione più liquida", avverso la asserita tardività della notifica del ricorso; nonché per violazione del principio di autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1 n. 3 c.p.c. 2.1.1. - Con il primo motivo, il ricorrente deduce la «Errata applicazione degli artt. 348 bis e ter c.p.c.», osservando che con l'ordinanza-filtro, la Corte d'Appello si era pronunciata sull'ammissibilità del gravame; cosa che, però, non stava in sé a significare che il gravame avrebbe dovuto essere accolto, ma che non comportava più la declaratoria di inammissibilità. 2.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la «Violazione ed errata applicazione dell'art. 360/5 c.p.c. sia per l'omesso esame di documenti sia per l'omessa pronunzia su richieste istruttorie con conseguente vizio di motivazione». Si evidenzia che ove la Corte di merito avesse opportunamente esaminato i documenti prodotti avrebbe rilevato che il motivo assorbente e principale del gravame era fondato, in quanto gli appellati non risultano proprietari della part. 578, che invece è di proprietà del demanio e si "inventano" proprietari per avere "accatastato" a loro nome la suddetta particella, anche se lo stesso Catasto la annota con riserva perché "atti dp passaggio intermedi non esistenti", come da prodotta visura storica, dalla quale si evince che la particella risulta intestata al demanio dello Stato con sede in Roma. Pertanto, l'esame della documentazione prodotta avrebbe portato con verosimiglianza a una decisione diversa da quella pronunciata e invalidato l'efficacia probatoria delle risultanze su cui l'accertamento del Giudice si era fondato. 2.3. - Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostantivo. La proprietà immobiliare va provata con atto pubblico (art. 2699 c.c.) o con scrittura privata autenticata, soggette a trascrizione, mentre gli odierni resistenti non hanno prodotto nota di trascrizione con ciò venendo meno all'onere probatorio. 2.4. - Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la «Distorta interpretazione e applicazione dell'art. 342 c.p.c.». La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile il gravame sull'errato presupposto che il gravame "mancherebbe di un qualsivoglia ragionamento alternativo da sottoporre al giudicante". Secondo il ricorrente dalla lettura dell'appello risulterebbero gli elementi di cui all'art. 342 c.p.c. Si richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità, per la quale è necessario che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al Giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo Giudice (Cass., sez. un., n. 28057 del 2008; Cass. n. 22502 del 2014).Orbene gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ.,, nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado» (Cass. n. 13535 del 2018). L'appellante, nel formulare le censure di cui ai motivi di ricorso in Cassazione avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, non fa alcun specifico cenno al rispetto dei richiamati principi consolidati in tema di applicazione dell'art. 342 c.p.c.; la medesima, infatti, non fornisce (neppure ex post) alcuna ragione del perché la formulazione dei motivi di appello assicuri la dovuta chiara individuazione delle questioni e dei passaggi contestati della sentenza di primo grado impugnata, contenendo la piana narrazione delle doglianze mosse nonché una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni addotte d& primo giudice. Se è vero che l'indicazione dei motivi non necessita dell'impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essere proposta in modo specifico, vista la sua funzione di determinare e limitare l'oggetto del giudizio della Corte (Cass. n. 10914 del 2015; Cass. n. 3887 del 2014). Ciò richiede che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. in. 13377 del 2015; Cass.7 n. 22607 del 2014). E comporta, tra l'altro, l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass. n. 23804 del 2016; Cass. n. 22254 del 2015). 2.5. - Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la «Omessa pronunzia sul diritto del ricorrente attraverso il terreno de quo per esercitare, attraverso l'esistente varco, il diritto di attingere acqua dal pozzo». Secondo il ricorrente il Giudice di secondo grado, dalla documentazione prodotta, avrebbe dovuto rilevare che il medesimo ha diritto al pozzo esistente nella part. 578, per cui tale diritto può esercitarlo, come lo ha sempre esercitato, solo attraverso il varco esistente. 2.6. - Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la «Errata e falsa applicazione dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1 Legge n. 228/2017. La Corte d'Appello ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a carico dell'appellante. 3. - Va chiarito, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., il ricorso deve contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata. Se è vero, infatti, che l'indicazione dei motivi non necessita dell'impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essere proposta in modo specifico, vista la sua funzione di determinare e limitare l'oggetto del giudizio della Corte (Cass. n. 10914 del 2015; Cass. n. 3887 del 2014). Ciò richiede che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015; Cass. n. 22607 del 2014). E comporta, tra l'altro, la necessaria esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass. n. 23804 del 2016; Cass. n. 22254 del 2015). 3.1. - Viceversa, il presente ricorso, così come formulato in tutti i suoi motivi, si connota [oltre che per una sovrabbondante esposizione dei fatti, seppure minuziosamente riportati, anche attraverso il richiamo al processo che risulta pedissequamente trascritto; nonché a documentazione non mostrata ma esclusivamente citata] per la indicazione della asserita violazione delle norme di volta in volta richiamate in riferimento contestuale a diverse censure specificamente riconducibili alle ragioni di impugnazione per cassazione previste dall'articolo 360, primo comma, c.p.c., ed in particolare alle ragioni di cui ai numeri 3 e 5 congiuntamente evocate. Peraltro, questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. n. 19959 del 2014) che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve, appunto, necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato possa rientrare nelle categorie logiche previste dall'art.360 c.p.c.; sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con una articolazione di motivi, riferiti ad una eterogeneità di profili tra loro confusi o inestricabilmente combinati, e non chiaramente collegabili ad una delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Cass. n. 11603 del 2018). 3.2. - Il presente ricorso risulta peraltro privo di una precisa identificazione, necessaria, appunto„ per evidenziarne e compiutamente individuarne il contenuto ed analizzarne la fondatezza o meno, sia in generale che riguardo ai singoli motivi proposti. Le censure, in tale modo articolate, appaiono piuttosto contraddistinte dall'evidente scopo di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice do appello (Cass. n. 1885 del 2018); così, inammissibilmente, rimettendo nella sostanza al giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze teoricamente proponibili onde ricondurle a uno dei mezzi di impugnazione enunciati dal citato art. 360 c.p.c. per poi ricercare quali disposizioni possano essere utilizzabili allo scopo; in sostanza, attribuendo al giudice di legittimità il compito di dar forma e contenuto giuridici alle generiche censure del ricorrente, per poi decidere su di esse. 3.3. - Inoltre, con riferimento ad altro profilo, va anche rilevato che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo clell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.). 3.4. - A ciò, si aggiunga che i lamentati profili di difetto di motivazione o di omessa motivazione (censurati congiuntamente a quelli di violazione di legge) non sono più evocabili ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 28/12/2016. Infatti, secondo le Sezioni Unite (n. 8053 e n. 8054 del 2014), la norma consente di denunciare in cassazione (oltre all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione) solo il vizio dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve specificamente indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e soprattutto la sua "decisività" (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Laddove, tuttavia, dalla analisi del ricorso, tali specifiche indicazioni non si evidenziano con la necessaria chiarezza e specificità. 4. - Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione ex art. 13, c. 1-quater, d.P.R. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi C 1.800,00 di cui C 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. EX art. 13, co. 1- quater, d.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific
Sentenza Cassazione n. 14404/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris