CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 marzo 2023
Cassazione n. 23587/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 16/03/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, emessa 11 19 febbraio 2020, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di tentata rapina aggravata commessa ai danni della titolare di una gioielleria alla quale intendeva asportare dei monili con la minaccia di una pistola giocattolo e di un coltello. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per non avere la Corte dato corso alla richiesta di trattazione orale del procedimento di appello, posto che il decreto di citazione per il giudizio di secondo grado non conteneva alcun riferimento alla normativa in materia emergenziale di cui all'art. 23-bis decreto legge n. 137 del 2020, e la cui applicazione alla data di fissazione dell'udienza (16 marzo 2022) era rimasta ignota al ricorrente, sicché doveva essere accolta la sua istanza di rimessione nel termine per la trattazione orale; 2) mancanza della motivazione quanto alla entità della riduzione della pena detentiva per il delitto tentato, diminuita solo di un terzo, al contrario della pena pecuniaria diminuita della metà. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Quanto al primo motivo, l'art. 16, comma 1, del dl. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, aveva prorogato al 31 dicembre 2022 la disciplina emergenziale relativa alle modalità di svolgimento del processo penale, così come regolate dall'art. 23-bis del dl. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176. Alla data dell'udienza del processo di appello, fissata per il 16 marzo del 2022, era, dunque, in vigore la disciplina introdotta a seguito della emergenze pandemica, che prevedeva, per la difesa, la richiesta di trattazione orale entro quindici giorni liberi prima dell'udienza, circostanza che, nel caso in esame, non si era verificata. La mancata indicazione nel decreto di citazione per il giudizio di appello delle indicazioni relative alla disciplina legislativa in vigore in quanto prorogata, non comporta la nullità dell'atto, stante il carattere tassativo di tale patologia processuale (ex art. 177 cod. proc. pen.), dovendosi ritenere ininfluente che il ricorrente ed il suo difensore non fossero a conoscenza della norma di legge, secondo il principio generale di cui all'art. 5 del codice penale che si applica anche in materia processuale (per una applicazione concreta, a proposito della rimessione del termine per proporre impugnazione, Sez. 3, n. 39437 del 05/06/2013, Leka, Rv. 257221). 2 n 2. In ordine al secondo motivo, del pari inammissibile per manifesta infondatezza, deve ricordarsi, in punto di diritto, che, nella determinazione della pena nel reato tentato, il giudice può procedere ad una differenziata diminuzione di pena per la sanzione pecuniaria e per quella detentiva, attesa la particolare funzione retributiva e sanzionatoria di ciascuna di esse, salvo l'obbligo della motivazione (Sez. F, n. 32158 del 07/08/2012, Cumia, Rv. 254322; Sez. 6, n. 12049 del 06/10/1982, Piccone, Rv. 156709). Nel caso in esame, l'onere motivazionale risulta assolto dal momento che la Corte ha fissato una pena complessiva non distante dal minimo edittale, tenendo in conto i precedenti penali del ricorrente e le modalità del fatto, a fronte di un motivo di appello assolutamente generico sul punto. Si consideri che la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per le circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 01.03.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] eltrani [OSCURATO:PERSONA] CANCELLAR1A SECONDA SEZIONE PENALE IL