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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07242/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZArelativamente alla pronuncia n. 11037/2025 R.G. resa dalla Corte diCassazione nel procedimento tra le parti:Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio-già ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] intimati-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.11037/2025 depositata il 27/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:- [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. impugnava con ricorso per cassazione la sentenzaresa dalla Corte d’Appello di Salerno n. 1762/2018, depositata in data 15novembre 2018;Numero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026- con controricorso si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni Marchesiello, rappresentati e difesi dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali nelle memorie ex art.378 c.p.c. chiedevano, tra l’altro, di condannare la ricorrente alla refusionedelle spese di lite, da liquidare in favore dei procuratori costituiti che sidichiarano antistatari;- con ordinanza n. 11037/2025, pubblicata il 27 aprile 2025 la Corte, adefinizione del procedimento R.G. 27292/2019, così provvedeva “la Cortedichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascunaparte controricorrente, liquidate per ciascuna nell'importo di euro20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.

Ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodalla

I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1- bis” (cfr. pg. 15 all. 3, Ordinanza).- con il presente ricorso ex art. 391 bis c.p.c. i predetti avvocatichiedono, pertanto, la correzione dell’errore materiale contenutonell’ordinanza per omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spesein favore degli avvocati antistatari predetti;- la causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per laquale non sono state depositate memorie;Considerato che:- può accedersi alla richiesta di aggiungere l’attribuzione dei compensiin favore dell’avvocato intestatario, concretando la relativa mancanzaerrore materiale;- invero con un noto arresto (Cass. 24/07/2012, n. 12962) questa Corteha ritenuto che «L’errore di fatto cd. revocatorio è l'erronea percezioneNumero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità èincontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di unfatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l'errore determinatoda una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio dellacorrezione di errore materiale. (Nella specie (…) altresì, l'omessapronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensoreantistatario)”.

Ciò alla stregua dell'orientamento seguito dalle SezioniUnite, n. 16037/2010, che hanno ritenuto esperibile il rimedio dellacorrezione di errore materiale, nel caso di omessa pronuncia sulla richiestadi distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato aproporre in proprio l'istanza.In conclusione:- l’istanza va accolta nel senso che laddove nell’ordinanzan.11037/2025, pubblicata il 27 aprile 2025 a definizione del procedimentoR.G. 27292/2019, è scritto- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese infavore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascunanell'importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge»,deve leggersi ed intendersi:- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese infavore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascunanell’importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge, con attribuzione agli avvocati antistatari Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]».Numero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026- non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. N.12184 del 2020).- dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleriasull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima.Numero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Correzione errorematerialeMauro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA]Alessandra [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMaura [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZArelativamente alla pronuncia n. 11037/2025 R.G. resa dalla Corte diCassazione nel procedimento tra le parti:Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio-già ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] intimati-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.11037/2025 depositata il 27/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:- [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. impugnava con ricorso per cassazione la sentenzaresa dalla Corte d’Appello di Salerno n. 1762/2018, depositata in data 15novembre 2018;Numero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026- con controricorso si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni Marchesiello, rappresentati e difesi dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali nelle memorie ex art.378 c.p.c. chiedevano, tra l’altro, di condannare la ricorrente alla refusionedelle spese di lite, da liquidare in favore dei procuratori costituiti che sidichiarano antistatari;- con ordinanza n. 11037/2025, pubblicata il 27 aprile 2025 la Corte, adefinizione del procedimento R.G. 27292/2019, così provvedeva “la Cortedichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascunaparte controricorrente, liquidate per ciascuna nell'importo di euro20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.

Ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodalla

I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1- bis” (cfr. pg. 15 all. 3, Ordinanza).- con il presente ricorso ex art. 391 bis c.p.c. i predetti avvocatichiedono, pertanto, la correzione dell’errore materiale contenutonell’ordinanza per omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spesein favore degli avvocati antistatari predetti;- la causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per laquale non sono state depositate memorie;Considerato che:- può accedersi alla richiesta di aggiungere l’attribuzione dei compensiin favore dell’avvocato intestatario, concretando la relativa mancanzaerrore materiale;- invero con un noto arresto (Cass. 24/07/2012, n. 12962) questa Corteha ritenuto che «L’errore di fatto cd. revocatorio è l'erronea percezioneNumero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità èincontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di unfatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l'errore determinatoda una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio dellacorrezione di errore materiale. (Nella specie (…) altresì, l'omessapronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensoreantistatario)”.

Ciò alla stregua dell'orientamento seguito dalle SezioniUnite, n. 16037/2010, che hanno ritenuto esperibile il rimedio dellacorrezione di errore materiale, nel caso di omessa pronuncia sulla richiestadi distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato aproporre in proprio l'istanza.In conclusione:- l’istanza va accolta nel senso che laddove nell’ordinanzan.11037/2025, pubblicata il 27 aprile 2025 a definizione del procedimentoR.G. 27292/2019, è scritto- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese infavore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascunanell'importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge»,deve leggersi ed intendersi:- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese infavore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascunanell’importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge, con attribuzione agli avvocati antistatari Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]».Numero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026- non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. N.12184 del 2020).- dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleriasull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima.

P.Q.MAccoglie l’istanza e dispone che nell’ordinanza n. 11037/2025,pubblicata il 27 aprile 2025, ove è scritto- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese infavore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascunanell'importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge»,deve leggersi ed intendersi:«La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quelloincidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favoredi ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascuna nell'importo dieuro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge, condall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]».Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleriasull’originale dell’ordinanza.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledell’

11.3. 2026Il PresidenteMauro Di MarzioP.Q.MAccoglie l’istanza e dispone che nell’ordinanza n. 11037/2025,pubblicata il 27 aprile 2025, ove è scritto- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese infavore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascunanell'importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge»,deve leggersi ed intendersi:«La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quelloincidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favoredi ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascuna nell'importo dieuro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge, condall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]».Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleriasull’originale dell’ordinanza.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledell’

11.3. 2026Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZArelativamente alla pronuncia n. 11037/2025 R.G. resa dalla Corte diCassazione  nel procedimento tra le parti:Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio-già ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] intimati-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.11037/2025 depositata il 27/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:- [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. impugnava con ricorso per cassazione la sentenzaresa dalla Corte d’Appello di Salerno n. 1762/2018, depositata in data 15novembre 2018;Numero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026- con controricorso si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni Marchesiello, rappresentati e difesi dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali nelle memorie ex art.378 c.p.c. chiedevano, tra l’altro, di condannare la ricorrente alla refusionedelle spese di lite, da liquidare in favore dei procuratori costituiti che sidichiarano antistatari;- con ordinanza n. 11037/2025, pubblicata il 27 aprile 2025 la Corte, adefinizione del procedimento R.G. 27292/2019, così provvedeva “la Cortedichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascunaparte controricorrente, liquidate per ciascuna nell'importo di euro20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1- bis” (cfr. pg. 15 all. 3, Ordinanza).- con il presente ricorso ex art. 391 bis c.p.c. i predetti avvocatichiedono, pertanto,  la correzione dell’errore materiale contenutonell’ordinanza per omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spesein favore degli avvocati antistatari predetti;- la causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per laquale non sono state depositate memorie;Considerato che:- può accedersi alla richiesta di aggiungere l’attribuzione dei compensiin favore dell’avvocato intestatario, concretando la relativa mancanzaerrore materiale;- invero con un noto arresto (Cass. 24/07/2012, n. 12962) questa Corteha ritenuto che «L’errore di fatto cd. revocatorio è l'erronea percezioneNumero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità èincontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di unfatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l'errore determinatoda una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio dellacorrezione di errore materiale. (Nella specie (…) altresì, l'omessapronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensoreantistatario)”. Ciò alla stregua dell'orientamento seguito dalle SezioniUnite, n. 16037/2010, che hanno ritenuto esperibile il rimedio dellacorrezione di errore materiale, nel caso di omessa pronuncia sulla richiestadi distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato aproporre in proprio l'istanza.In conclusione:- l’istanza va accolta nel senso che laddove nell’ordinanzan.11037/2025, pubblicata il 27 aprile 2025 a definizione del procedimentoR.G. 27292/2019, è scritto- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese infavore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascunanell'importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge»,deve leggersi ed intendersi:- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese infavore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascunanell’importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge, con attribuzione agli avvocati antistatari Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]».Numero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026- non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. N.12184 del 2020).- dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleriasull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima.Numero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Correzione errorematerialeMauro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA]Alessandra [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMaura [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZArelativamente alla pronuncia n. 11037/2025 R.G. resa dalla Corte diCassazione  nel procedimento tra le parti:Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio-già ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] intimati-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.11037/2025 depositata il 27/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:- [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. impugnava con ricorso per cassazione la sentenzaresa dalla Corte d’Appello di Salerno n. 1762/2018, depositata in data 15novembre 2018;Numero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026- con controricorso si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni Marchesiello, rappresentati e difesi dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali nelle memorie ex art.378 c.p.c. chiedevano, tra l’altro, di condannare la ricorrente alla refusionedelle spese di lite, da liquidare in favore dei procuratori costituiti che sidichiarano antistatari;- con ordinanza n. 11037/2025, pubblicata il 27 aprile 2025 la Corte, adefinizione del procedimento R.G. 27292/2019, così provvedeva “la Cortedichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascunaparte controricorrente, liquidate per ciascuna nell'importo di euro20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1- bis” (cfr. pg. 15 all. 3, Ordinanza).- con il presente ricorso ex art. 391 bis c.p.c. i predetti avvocatichiedono, pertanto,  la correzione dell’errore materiale contenutonell’ordinanza per omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spesein favore degli avvocati antistatari predetti;- la causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per laquale non sono state depositate memorie;Considerato che:- può accedersi alla richiesta di aggiungere l’attribuzione dei compensiin favore dell’avvocato intestatario, concretando la relativa mancanzaerrore materiale;- invero con un noto arresto (Cass. 24/07/2012, n. 12962) questa Corteha ritenuto che «L’errore di fatto cd. revocatorio è l'erronea percezioneNumero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità èincontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di unfatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l'errore determinatoda una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio dellacorrezione di errore materiale. (Nella specie (…) altresì, l'omessapronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensoreantistatario)”. Ciò alla stregua dell'orientamento seguito dalle SezioniUnite, n. 16037/2010, che hanno ritenuto esperibile il rimedio dellacorrezione di errore materiale, nel caso di omessa pronuncia sulla richiestadi distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato aproporre in proprio l'istanza.In conclusione:- l’istanza va accolta nel senso che laddove nell’ordinanzan.11037/2025, pubblicata il 27 aprile 2025 a definizione del procedimentoR.G. 27292/2019, è scritto- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese infavore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascunanell'importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge»,deve leggersi ed intendersi:- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese infavore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascunanell’importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge, con attribuzione agli avvocati antistatari Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]».Numero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026- non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. N.12184 del 2020).- dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleriasull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima. P.Q.MAccoglie l’istanza e dispone che nell’ordinanza n. 11037/2025,pubblicata il 27 aprile 2025, ove è scritto- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese infavore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascunanell'importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge»,deve leggersi ed intendersi:«La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quelloincidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favoredi ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascuna nell'importo dieuro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge, condall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]».Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleriasull’originale dell’ordinanza.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledell’ 11.3. 2026Il PresidenteMauro Di MarzioP.Q.MAccoglie l’istanza e dispone che nell’ordinanza n. 11037/2025,pubblicata il 27 aprile 2025, ove è scritto- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese infavore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascunanell'importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge»,deve leggersi ed intendersi:«La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quelloincidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favoredi ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascuna nell'importo dieuro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge, condall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]».Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleriasull’originale dell’ordinanza.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledell’ 11.3. 2026Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07242/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris