CassazionedecretoSezione LDecisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 00793/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9011/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.848/2025 depositata il 28/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 9011/2025 Numero sezionale 27/2026 Numero di raccolta generale 793/2026 Data pubblicazione 14/01/2026 dichiararel’estinzione del giudizio di3cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 13/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9011/2025 Numero sezionale 27/2026 Numero di raccolta generale 793/2026 Data pubblicazione 14/01/2026