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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30304/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. A [OSCURATO:PERSONA] è ascritto il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al fallimento, dichiarato con sentenza in data 14 febbraio 2011, della ditta individuale di cui era titolare.

In particolare, le condotte contestate riguardavano l'appropriazione di beni non rinvenuti in sede di inventario, del prezzo conseguito dalla vendita di due automezzi, della somma di C 38.000 utilizzata nella gestione di un bar.

Con sentenza in data 8 aprile 2014 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato ascritto, condannandolo alla pena di anni due di reclusione, con i benefici di legge e pene accessorie.

Con sentenza in data 29 giugno 2015 la Corte di appello di L'Aquila aveva confermato la sentenza di primo grado.

Con sentenza in data 6 dicembre 2018 la Corte di cassazione, sezione quinta, ha annullato la sentenza di appello, con rinvio ad altra Corte di appello per nuovo giudizio.

È stato ritenuto fondato il primo motivo di ricorso che aveva denunciato la omessa risposta ai rilievi, proposti con l'atto di appello, in ordine all'impiego del ricavato della vendita dei due automezzi nell'acquisto di altri nuovi e all'epoca, risalente, dell'operazione.

Inoltre, la sentenza di appello risultava contraddittoria laddove, con riguardo ai ricavi dall'attività di bar, aveva affermato che erano stati assorbiti dai costi di esercizio e, nel contempo, che erano stati distratti.

Con sentenza in data 8 giugno 2020 la Corte di appello di Perugia, quale giudice del rinvio, ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolto l'imputato dall'accusa di distrazione di beni non rinvenuti in sede di inventario, e ridotto la pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione, con conferma nel resto. [OSCURATO:PERSONA] di finanza aveva accertato che la fallita, nel dicembre 2005, aveva acquistato due veicoli, rivenduti nel successivo mese di ottobre, incassando la somma di C 18.600 che non era entrata nel patrimonio della fallita.

La ricostruzione offerta dalla difesa, secondo la quale i due mezzi sarebbero stati dati in permuta parziale con altro veicolo nuovo, era smentita dalla documentazione in atti secondo la quale i due veicoli erano stati venduti e non dati in permuta.

Quanto all'attività commerciale di bar, era stato accertato che l'attività si era protratta per un biennio ed aveva comportato spese di gestione, documentate, per C 38.037, ma nella contabilità non era stato annotato alcun ricavo.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Quanto al valore dei due automezzi, la sentenza aveva illogicamente ritenuto che la cessione degli stessi non fosse funzionale all'acquisto di mezzi nuovi.

Quanto alla gestione del bar, il curatore aveva accertato che i costi erano stati superiori ai ricavi.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Il difensore dell'imputato ha depositato memoria, insistendo per accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivo con contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità.

Con riguardo alla distrazione del prezzo conseguito dalla vendita di due automezzi, il ricorso ha riproposto la tesi secondo la quale i mezzi, di valore irrisorio, sarebbero stati in permuta parziale con veicolo nuovo e il loro valore sarebbe stato "supervalutato" nell'ambito della transazione commerciale.

Tale ricostruzione è stata già considerata dai giudici del merito, che hanno verificato, dandone contezza nella motivazione, che vi era documentazione attestante, invece, la vendita, per il complessivo prezzo indicato, dei due automezzi, e non vi era, invece, alcun documento relativo all'operazione di permuta dedotta dalla difesa.

Il ricorso, dunque, sul punto reitera argomento di merito già valutato, e non propone alcuna censura in relazione alla struttura della motivazione che ha giustificato il diverso accertamento dei giudici di merito.

Anche con riguardo alla distrazione del denaro utilizzato per la gestione del bar, il ricorso ha riproposto la versione secondo la quale non si era trattato di alcuna condotta distrattiva, bensì di un'attività commerciale che aveva avuto andamento ed esito negativo.

Tesi che i giudici hanno considerato, osservando che, comunque, la fallita, ditta con oggetto sociale relativo ai lavori di movimento terra, aveva destinato la significativa somma di circa € 38.000 ad un'attività commerciale di bar senza farne risultare ricavi, compiendo così una diretta distrazione di danaro con pari ingiustificata diminuzione patrimoniale della fallita.Il ricorso, dunque, anche in relazione a tale condotta distrattiva ha proposto argomentazione di merito, sollecitando il collegio ad una revisione della decisione, in una prospettiva che non consentito nel giudizio di legittimità.

Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. A [OSCURATO:PERSONA] è ascritto il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al fallimento, dichiarato con sentenza in data 14 febbraio 2011, della ditta individuale di cui era titolare. In particolare, le condotte contestate riguardavano l'appropriazione di beni non rinvenuti in sede di inventario, del prezzo conseguito dalla vendita di due automezzi, della somma di C 38.000 utilizzata nella gestione di un bar. Con sentenza in data 8 aprile 2014 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato ascritto, condannandolo alla pena di anni due di reclusione, con i benefici di legge e pene accessorie. Con sentenza in data 29 giugno 2015 la Corte di appello di L'Aquila aveva confermato la sentenza di primo grado. Con sentenza in data 6 dicembre 2018 la Corte di cassazione, sezione quinta, ha annullato la sentenza di appello, con rinvio ad altra Corte di appello per nuovo giudizio. È stato ritenuto fondato il primo motivo di ricorso che aveva denunciato la omessa risposta ai rilievi, proposti con l'atto di appello, in ordine all'impiego del ricavato della vendita dei due automezzi nell'acquisto di altri nuovi e all'epoca, risalente, dell'operazione. Inoltre, la sentenza di appello risultava contraddittoria laddove, con riguardo ai ricavi dall'attività di bar, aveva affermato che erano stati assorbiti dai costi di esercizio e, nel contempo, che erano stati distratti. Con sentenza in data 8 giugno 2020 la Corte di appello di Perugia, quale giudice del rinvio, ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolto l'imputato dall'accusa di distrazione di beni non rinvenuti in sede di inventario, e ridotto la pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione, con conferma nel resto. [OSCURATO:PERSONA] di finanza aveva accertato che la fallita, nel dicembre 2005, aveva acquistato due veicoli, rivenduti nel successivo mese di ottobre, incassando la somma di C 18.600 che non era entrata nel patrimonio della fallita. La ricostruzione offerta dalla difesa, secondo la quale i due mezzi sarebbero stati dati in permuta parziale con altro veicolo nuovo, era smentita dalla documentazione in atti secondo la quale i due veicoli erano stati venduti e non dati in permuta. Quanto all'attività commerciale di bar, era stato accertato che l'attività si era protratta per un biennio ed aveva comportato spese di gestione, documentate, per C 38.037, ma nella contabilità non era stato annotato alcun ricavo. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Quanto al valore dei due automezzi, la sentenza aveva illogicamente ritenuto che la cessione degli stessi non fosse funzionale all'acquisto di mezzi nuovi. Quanto alla gestione del bar, il curatore aveva accertato che i costi erano stati superiori ai ricavi. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria, insistendo per accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivo con contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. Con riguardo alla distrazione del prezzo conseguito dalla vendita di due automezzi, il ricorso ha riproposto la tesi secondo la quale i mezzi, di valore irrisorio, sarebbero stati in permuta parziale con veicolo nuovo e il loro valore sarebbe stato "supervalutato" nell'ambito della transazione commerciale. Tale ricostruzione è stata già considerata dai giudici del merito, che hanno verificato, dandone contezza nella motivazione, che vi era documentazione attestante, invece, la vendita, per il complessivo prezzo indicato, dei due automezzi, e non vi era, invece, alcun documento relativo all'operazione di permuta dedotta dalla difesa. Il ricorso, dunque, sul punto reitera argomento di merito già valutato, e non propone alcuna censura in relazione alla struttura della motivazione che ha giustificato il diverso accertamento dei giudici di merito. Anche con riguardo alla distrazione del denaro utilizzato per la gestione del bar, il ricorso ha riproposto la versione secondo la quale non si era trattato di alcuna condotta distrattiva, bensì di un'attività commerciale che aveva avuto andamento ed esito negativo. Tesi che i giudici hanno considerato, osservando che, comunque, la fallita, ditta con oggetto sociale relativo ai lavori di movimento terra, aveva destinato la significativa somma di circa € 38.000 ad un'attività commerciale di bar senza farne risultare ricavi, compiendo così una diretta distrazione di danaro con pari ingiustificata diminuzione patrimoniale della fallita.Il ricorso, dunque, anche in relazione a tale condotta distrattiva ha proposto argomentazione di merito, sollecitando il collegio ad una revisione della decisione, in una prospettiva che non consentito nel giudizio di legittimità. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
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