CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1971
Cassazione n. 33070/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 027Z28Z) nato il 01/01/1971 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01M7A0S) nato il 01/01/1970 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 062EGB1) nato il 10/09/1985 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0570Z8H) nato il 16/04/1990 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 056VBVU) nato il 11/03/1987 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0626482) nato il 28/04/1991 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 062NK5F) nato il 08/08/1993 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0300CER) nato il 12/12/1985 avverso la sentenza del 04/02/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorsi affidati ai rispettivi difensori di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Bologna che ha applicato la pena ritenuta di giustizia in ordine a reati in materia di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità, [OSCURATO:PERSONA] kachid, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono violazione di legge nella parte in cui non è stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono la omessa sospensione condizionale della pena e la sostituzione — se del caso — con il lavoro di pubblica utilità ex art. 56-bis 689 del 1981, [OSCURATO:PERSONA] deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto nella ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dai ricorrenti (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). La contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti nella parte in cui rappresenta l'adesione al precedente accordo data dal P.M.; si deve ribadire che l'erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano — come nel caso in esame - inammissibili vizi di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026). 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle