CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 00054/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.18291/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di COS . [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Pordenone in R.G. n. 111/2019 depositatoil 4/4/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il giudice delegato al fallimento di Cos.Me. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito, per brevità, Cos.Me.) ammetteva al passivo della procedura il credito restitutorio di € 20.909,51 vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. -conseguente al parziale accoglimento, da parte del Tribunale di Venezia, dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di Cos.Me . e alla condanna al pagamento di una minor somma rispetto all’importo ingiunto e già integralmente corrisposto in conseguenza della provvisoria esecuzione concessa al provvedimento monitorio -, collocandolo però in chirografo e negando la prededuzione richiesta. 2. Il Tribunale di Pordenone, a seguito dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., osservava che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Venezia ed opposto si riferiva a fatture emesse nel 2011 relative a lavori oggetto di un contratto di subappalto. Escludeva la possibilità di riconoscere la prededuzione in applicazione del criterio teleologico previsto dall’art. 111 l. fall., avuto riguardo al momento genetico del rapporto contrattuale dal quale era sorto il credito vantato da Cos.Me. Riteneva che non fosse possibile fare riferimento neppure al criterio cronologico previsto dalla stessa norma, poiché l’elemento temporale doveva essere integrato dalla riferibilità del credito all’attività degli organi della procedura, mentre nel caso di specie appariva evidente l’assenza di qualsivoglia collegamento dell’obbligazione con la funzionalità agli scopi della procedura. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, pubblicato in data 30 aprile 2019, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di Cos.Me. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 336 e 653, comma 2, cod. proc. civ. e 111 l. fall., in quanto il momento genetico del credito restitutorio era quello di accoglimento dell’impugnazione e non quello in cui era sorto il rapporto contrattuale. 4.2 Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 111 l. fall., perché il tribunale ha erroneamente ritenuto che nel caso di specie il criterio cronologico dovesse essere integrato con il criterio soggettivo della riferibilità del credito all’attività degli organi della procedura, quando l’art. 161, comma 7, l. fall., con riferimento alla fase del preconcordato, riconosce la prededucibilità dei crediti che abbiano titolo in atti di ordinaria amministrazione legalmente compiuti dal debitore. 5. Parte ricorrente, all’interno della memoria da ultimo depositata, ha chiesto che la causa sia rinviata a nuovo ruolo per la riunione a un diverso ricorso (iscritto al n. 29534/2022 R.G.) di analogo contenuto (concernente l’ulteriore somma da ottenere inrestituzione a seguito del parziale accoglimento del giudizio di appello) pendente fra le stesse parti. Il collegio ritiene di aderire a tale richiesta, disponendo il rinvio del ricorso a nuovo ruolo perché i due ricorsi possano essere trattati, ed eventualmente riuniti, alla medesima adunanza. P.Q.