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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 26731/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Tribunale di Foggiavisti gli atti il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso vengadichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Il Tribunale di Foggia ha annullato parzialmente il decreto disequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Foggia in data10/02/2026 limitatamente al capo 1), disponendo la restituzione all’aventediritto della somma di euro 106.375,96, in relazione al reato di cui all’art.5 d.lgs. n. 74 del 2000, mentre ha rigettato nel resto le censure difensivein relazione alle imputazioni provvisorie elevate al ricorrente sia quantoall’art. 5 predetto per diverso periodo di imposta, che quanto all’art. 11 deld.lgs. n. 74 del 2000, nonché con riferimento all’art. 648-ter.1 cod. pen. inquanto finalizzato alla confisca di cui all’art. 648-quater, quale profittodell’art. 648 ter-1 cod. pen., ovvero per equivalente.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzodel proprio difensore, deducendo motivi che qui si riportano nei limitistrettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1.

Violazione di legge in relazione all’art. 648-ter.1 cod. pen.; ladifesa dopo aver richiamato il capo di imputazione n. 6) e il capo diimputazione n. 5) ha sostenuto l’identità tra le due condotte, conl’impossibilità di poter ritenere il reato di cui al capo 5) ai sensi dell’art. 11del d.lgs. n. 74 del 2000, reato presupposto del reato di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen; nel caso di specie nella prospettazione difensivaricorrerebbe una unica condotta, ovvero la movimentazione del contenutodel wallet riferibile al ricorrente; la risposta del Tribunale sul punto sidoveva ritenere meramente apparente.2.2.

Violazione di legge in relazione all’art. 648-ter.1 cod. pen., attesoche, secondo la prospettazione difensiva, non risulta una modificadell’intestazione soggettiva delle criptovalute, chiaramente destinate ad usoo godimento personale dell’indagato; la affermazione del Tribunale secondocui tale considerazione esula dalla valutazione cautelare è erronea e nonpoteva prescindere da una considerazione in concreto in quanto avrebbepotuto condurre alla esclusione del capo 6) oggetto di imputazioneprovvisoria;2.3.

Violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000; il reato nonavrebbe mai potuto essere ritenuto sussistente in assenza di un debitotributario, senza alcun riscontro o prova quanto alla ricorrenza dellecondizioni per giungere ad una procedura di riscossione coattiva; all’epocadella movimentazione del capitale in bitcoins non era neanche decorso iltermine per effettuare la dichiarazione.2.4.

Violazione dell’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019; non si potevanoritenere integrati i presupposti della condotta ascritta, atteso che si trattavadi criptovalute, in presenza di obblighi dichiarativi introdotti solo nel 2022.2.5.

Violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000; nel capo sub 2) sicontesta all’indagato di non aver presentato entro il 30/01/2026 ladichiarazione dei redditi per l’anno 2026, tuttavia come si era evidenziatoin memoria la circostanza che il ricorrente fosse sottoposto ad una verificafiscale, la piena conoscenza da parte della Guardia di Finanza della suacomplessiva situazione avrebbero dovuto portare ad escludere la ricorrenzadel dolo della fattispecie ascritta, mentre sul punto il Tribunale aveva resouna motivazione apodittica ritenendo non necessario l’accertamento deldolo, ma esclusivamente del fumus commissi delicti.2.6.

Violazione di legge in relazione all’art. 309, comma 9, cod. proc.pen. per non avere il Tribunale effettivamente affrontato l’eccezionerelativa alla tecnica meramente compilativa, per il tramite di copia incolla,che aveva caratterizzato l’ordinanza del Tribunale; la risposta sul punto sidoveva ritenere apodittica, non essendo stata enucleata la valutazioneautonoma del G.i.p.2.7.

Violazione degli artt. 266 e 309, comma 10, cod. proc. pen.; nellememorie era stata contestata la utilizzabilità delle captazioni ambientali e leintercettazioni poste in essere nel corso del procedimento, tenuto conto deilimiti edittali dei delitti di cui ai capi 1) 2) 3) e 4), mentre per quelli di cui aicapi 5) e 6) la data di commissione dei reati è successiva alle captazioni; lamotivazione resa a pag. 14 è sostanzialmente apparente, avendo ilTribunale richiamato l’irrilevanza delle stesse in questa fase attesa lacomplessa attività di indagine esperita e gli elementi ulteriori e diversiacquisiti sufficienti in relazione alla valutazione demandata.2.8.

Violazione di legge in relazione all’art. 321 cod. proc. pen. incorrelazione con il disposto di cui all’art. 240 cod. pen., attesa la noncondivisibile conclusione da parte del Tribunale in ordine alla sussistenza diun autonomo vantaggio patrimoniale nella misura di 360.376,99; difattierano presenti solo ed esclusivamente criptovalute e tale ammontareesisteva nel patrimonio del ricorrente prima delle date riferibili alle condotteoggetto di contestazione ai capi 5) e 6); inoltre, proprio secondo leconclusioni della ordinanza impugnata non era riscontrabile un incrementopatrimoniale, ma invece una diminuzione patrimoniale.2.9.

Violazione di legge in relazione all’art. 321, comma 2, cod. proc.pen. con riferimento al sequestro della abitazione intestata alla moglie delricorrente; tale abitazione è stata acquistata in data 01/10/2024 e non puòessere riferita alle omissioni tributarie che sono state invece riferite, comedata di commissione al 13/01/2026 e 30/01/2026; i reati sono successiviall’acquisto della abitazione.3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso vengadichiarato inammissibile.4.

La difesa ha depositato conclusioni scritte in data 04/06/2025, conle quali ha ribadito le argomentazioni spese in ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I motivi di ricorso sono infondati per le ragioni che seguono; neconsegue il rigetto del ricorso proposto.2.

In via preliminare, occorre considerare come secondo il dirittovivente “il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesamerelative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare edapprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmentel’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenzaormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato daSez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01, riconosceunicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione ola presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata allainosservanza di precise norme processuali”. (Sez.

U, n. 18954del31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01; Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019,Lanzone; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01; Sez.2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez.

U, n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01), circostanze certamente nonricorrente nel caso di specie.In tema di sequestro preventivo è, difatti, costante l’orientamentosecondo il quale “non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro,essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a direl’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fattocontestato.

“(Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, PM c.

Zagarrio, Rv.258279–01, Sez. 5, n. 3772del 11/12/2019, Gheri, Rv. 278152–01)correlata all’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto,quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dallanorma penale alla condotta dell'indagato.3.I motivi di ricorso possono essere affrontati congiuntamente, attesal’identità delle ragioni di criticaposta alla base delle censure proposte, dadiverse prospettive argomentative, essendosi la difesa spesa nel sostenereche non ricorre alcun profitto, in considerazione sia del tipo di bene(criptovalute) che del genere di transazioni finanziarie realizzate dalricorrente, in assenza non solo di qualsiasi violazione tributaria, ma anchedi una effettiva attività di autoriciclaggio per la contestualità delle condotteasseritamente poste in essere, che invece devono essere caratterizzate dasequenzialità.Tali censure si caratterizzano all’evidenza per essere totalmentereiterative (anche quanto all’asserito uso della tecnica del copia incolla daparte dal primo giudice della cautela reale) e versate in fatto, senzarealizzare un effettivo confronto con la argomentata conclusione delTribunale, che ha ricostruito il fumus quanto ad un articolato e complessoinsieme di attività illecite poste in essere dal ricorrente, con intenzionalitàunivoca ed integranti un insieme rilevante di concreti e persuasivi elementidi fatto a carattere indiziario in ordine alla commissione dei delitticontestati, tenuto conto di un articolato ed organizzato agire in violazionedelle disposizioni oggetto di imputazione provvisoria per comecompiutamente ricostruito con una motivazione logica ed argomentata, chesi caratterizza per essere del tutto esente dalle violazioni di leggerichiamate.Il Tribunale ha svolto nel caso concreto, con un’ampia motivazione, unconcreto ruolo di garanzia, senza limitarsi a prendere atto della tesiaccusatoria, considerando adeguatamente le osservazioni critiche delladifesa circa la sussistenza delle fattispecie richiamate nel provvedimento,analizzandole partitamente e in correlazione tra loro ed esaminando così, inmodo completo, l’integrale ricorrenza dei presupposti che legittimano ilsequestro e la concreta estensione dello stesso.Difatti, è stato valutato l’insieme degli elementi concreti che possonofar ritenere verosimile la commissione dei reati richiamati in sequestro,evidenziando perché allo stato degli atti l’ipotesi dell’accusa possa ritenersisostenibile (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 279927-01;Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n.49595 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01; Sez. 3, n. 37851 del04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945-01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014,Ciampani, Rv. 260921-01) e come si debba collegare a tale attività ad unevidente e cospicuo vantaggio derivante dal reimpiego e trasferimento delprofitto del reato presupposto in attività puntualmente identificate nellecontestazioni elevate.4.

In tal senso, occorre ricordare che questa Corte ha già affermato,con principio che qui si intende ribadire, chesia operazioni dimovimentazione bancaria, che plurimi acquisti di beni mobili ed immobili,anche a sé intestati, determinano un evidente ostacolo all'accertamentodell'origine illecita delle somme di denaro impiegato (Sez. 2, n.4855 del 22/12/2022, Guido, Rv. 284390-01).

Integra, quindi, il delitto diautoriciclaggio la condotta di chi, in qualità di autore del delittopresupposto di truffa, impieghi le somme accreditategli realizzandol'investimento di profitti illeciti in operazioni finanziarie a fini speculativi,idonee a ostacolare la tracciabilità dell'origine delittuosa del denaro(Sez. 2, n. 27023del 07/07/2022, Miele, Rv. 283681-02).Il Tribunale ha correttamente analizzato l’insieme di elementi a caricodel ricorrente, individuando in modo compiuto, con motivazione logica edargomentata, che non si presta a censure in questa sede, l’insieme dicondotte complessivamente indagate e riferibili al ricorrente - sin dalprovvedimento genetico e sulla base della richiesta del Pubblico ministero -con specifico richiamo e individuazione del profitto del reato diautoriciclaggio, tenuto conto del valore dell’operazione effettuata, mediantesostituzione ed ostacolo all’identificazione del profitto del delittopresupposto (con puntuale considerazione anche di tutte le censuredifensive proposte).Ciò premesso, appare evidente come le plurime censure sul puntosiano infondate, atteso che il Tribunale ha adeguatamente considerato ledoglianze inoltrate, con una motivazione logica, argomentata edapprofondita, in relazione alla fase procedimentale in corso, chiarendocriteri ed elementi di valutazione per ritenere ricorrente il fumus dei delittiimputati provvisoriamente e ritenendo non condivisibile la prospettazionealternativa fornita dal ricorrente.5.In particolare, si deve sottol ineare che i l Tribunale hacompiutamente considerato il tema del profitto dell’autoriciclaggio, facendocorretta applicazione dei principi già affermati da questa Corte, che qui sidevono intendere ribaditi, sebbene relativi a diverso reato presupposto,secondo i quali in tema di sequestro preventivo, ricorre il "fumus" deldelitto di autoriciclaggio nell'ipotesi di versamento di denaro, provento deldelitto presupposto, presso un istituto bancario o per acquisti immobiliari, omediante la realizzazione di una serie di fatturazioni per operazioniinesistenti, atteso che tali condotte realizzano in modi diversi ed efficienti lasostituzione del profitto del reato presupposto predetto, che assumediversa destinazione e transita nella disponibilità di altro soggetto giuridicoo consente la confluenza di un bene immobile nel patrimonio, permettendo,inoltre, all'imputato di godere dei beni e denaro senza che siaimmediatamente tracciabile la provenienza illecita, tra l’altro essendoirrilevante che l'operazione sia tracciabile, ricorrendo comunque unostacolo all'individuazione del compendio delittuoso (Sez. 2, n.35260 del 08/09/2021, Pari, Rv. 281942-01).In senso del tutto conforme questa Corte ha anche precisato, direcente, con principio che qui si intende ribadire, che “la lecita vestizionedelle somme, dei beni o delle altre utilità provenienti dalla commissione deldelitto presupposto, derivando da una successiva condotta di impiego,sostituzione o trasferimento, costituisce il risultato empirico dell’attivitàdelittuosa ”ed è proprio “ in forza di tale variegata condotta che le risorsedi provenienza delittuosa, pur essendo legate da un nesso di derivazionecausale con il delitto presupposto, assumono una diversa veste giuridicanaturalistica, in quanto dotate- a seguito dell’operata trasformazione - diuna loro autonoma individualità sia per causa che per effetto”.

Ne conseguequindi un fenomeno di “autonomizzazione” di quella che “da un punto divista economico potrebbe qualificarsi come la provvista del nuovo illecitotrasformativo, non soltanto della res in quanto tale, ma anche della suastessa destinazione funzionale che muta da quella originaria” (Sez. 2, n.37754 del 07/12/2023, Melandri).6.

Ciò posto, si devono ripercorrere le singole censure secondo il loroordine logico, diverso dall’ordine di proposizione.6.1.È manifestamente infondato, oltre che generico, il sesto motivo diricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata considerazione daparte del Tribunale della eccezione sollevata in ordine alla pronuncia daparte del Gip di un decreto caratterizzato da tecnica del c.d.

"copia eincolla" rispetto alla richiesta di sequestro, in assenza di autonomavalutazione.

Il Tribunale, contrariamente a quanto affermato dalla difesa,ha esplicitamente affrontato il tema devoluto (pag. 4) e ha chiarito che, inrelazione alla particolare complessità della attività di indagine oggetto divalutazione, è stata semplicemente applicata una tecnica di redazione perrinvio, rispetto alla quale tuttavia è ben chiara e presente la autonomavalutazione delle attività di indagine svolte, con conseguente riscontro dellasussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro.

Il Tribunale ha,dunque, pienamente considerato l’eccezione e, nel richiamare il datotecnico del rinvio alle complesse attività di indagine realizzate, hacorrettamente applicato il principio di diritto, affermato da questa Corte,che qui si intende ribadire, secondo il quale è legittimo il ricorso alla tecnicaredazionale del c.d. copia e incolla, laddove agevoli la riproduzione dellafonte, contribuendo ad evitarne il travisamento, se sia accompagnata dalladovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base delconvincimento espresso in sede decisoria, come avvenuto senza alcundubbio nel caso di specie ed ampiamente riscontrato dal Tribunale delriesame nel ritenere, in senso conforme al giudice di primo grado, laricorrenza dei presupposti legittimanti il sequestro, specificandone tral’altro la portata sulla base della disciplina di riferimento per come evocata.Ne consegue che il difetto di originalità linguistica od espositiva non integracertamente una omessa motivazione o addirittura una motivazioneinesistente, quando emerga, come nel caso in esame, un effettivo vaglio daparte del giudice degli elementi posti a carico del ricorrente quanto alvincolo reale apposto (in tal senso, in tema di misure cautelari, conprincipio applicabile anche al caso in esame, Sez. 2, n. 43676 del07/10/2021, Fierro, Rv. 282506-02).

Inoltre, il motivo è da ritenere deltutto generico nel momento in cui omette di indicare i punti devoluti chenon sarebbero stati esaminati e valutati nel decidere, essendosi il ricorrentesemplicemente limitato a richiamare in astratto una coincidenza di elementigrafici (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161-01).6.2.

È generico il settimo motivo di ricorso, che non si confronta con lamotivazione del Tribunale, che, quanto alle captazioni evocate, harichiamato principi costanti quanto alla valutazione del fumus commissidelicti e periculum in mora, chiarendo come le captazioni evocate, seppuregenericamente, non apparissero elemento decisivo, né risolutivo quantoalla ricorrenza dei presupposti legittimanti del vincolo reale.

Con talemotivazione il ricorrente non solo non si confronta, ma neanche allegaelementi di decisività tali da poter superare le considerazioni del Tribunale,affatto apparenti e non censurabili in questa sede.6.3.È generico, oltre che infondato, il quinto motivo di ricorso; anchein questo caso il ricorrente non si confronta con la esplicita ed argomentatamotivazione del Tribunale del riesame in ordine alla ritenuta sussistenza delfumus del reato di cui all’art. 5 del d.lgs. 74 del 2000.

In tal senso, sonostate ampiamente richiamate le attività di trading e il conseguimento daparte del ricorrente di un imponibile pari ed euro 586.638,28 derivante daplusvalenze su criptoattività, con conseguente imponibile Irpef ed impostadovuta e non versata pari euro 152.525,95.

A fronte del dato obiettivo,richiamato e logicamente considerato, sulla base delle indagini espletate,rappresentato dalla mancata presentazione della dichiarazione fiscale, ilricorrente non contesta le attività svolte, né la mancata formalizzazionedelle stesse o, ancora, l’omessa dichiarazione, ma ipotizza una assenza didolo, quasi una sorta di giustificazione, derivante dallo svolgimento delleverifiche da parte della Guardia di Finanza.

Tale elemento all’evidenza nonincide sulla chiara consistenza degli elementi integranti il fumus dellacondotta ascritta, che il Tribunale ha richiamato puntualmente,evidenziando la portata inequivoca della stessa (pag. 6 dove si è anchesottolineato che la ricostruzione tecnica delle plusvalenza è corroborata dariscontri esterni, rappresentati dalla emersione di rapporti con diversiexchange, dalla disponibilità di molteplici wallet non custodiali, dallasuccessiva conversione di parte delle criptovalute in attività flat).

Sul puntosi deve, inoltre, riscontrare una esplicita considerazione del profilosoggettivo, che è stato, tra l’altro, delimitato in termini decisamentefavorevoli per il ricorrente, essendo stata ritenuta la ricorrenza del fumusdella condotta ascritta per il solo anno di imposta 2024.

Il Tribunale ha,difatti, ritenuto elemento dirimente l’entrata in vigore della l. n. 197 del2022 che “ha introdotto l’obbligo di dichiarazione dei redditi da criptoSul punto si deve, tuttavia, osservare che questa Corte ha chiarito,con principio che si intende ribadire, che: “in tema di reati tributari, leplusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni speculative su"bitcoin" costituiscono materia imponibile anche se realizzate primadell'introduzione della lettera c-sexies nell'art. 67, comma 1, d.P.R. 22dicembre 1986, n. 917, ad opera dell'art. 1, comma 127, della legge 29dicembre 2022, n. 197, atteso che tale ultima disposizione rispondeunicamente ad esigenze di maggior dettagl io del la discipl inatributaria”(Sez. 3, n. 20740 del 28/04/2026, Mannini, Rv. 290125-01).La decisione appena citata ha chiarito che: “le cripto-attività sono stateoggetto di espressa regolamentazione, ai fini dell'imposizione fiscale, neld.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

In particolare, la lett. c-sexies del comma1 dell'art. 67 di tale d.P.R., inserita dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197,prevede che rientrano nei redditi imponibili "le plusvalenze e gli altriproventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permutao detenzione di criptoattività, comunque denominate"….

Con l'art. 1,comma 127, della suindicata legge n. 197 del 2022 è stato, inoltre, stabilitoche "Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto criptoattività,comunque denominate, eseguite prima dell'entrata in vigore della presentelegge si considerano realizzate ai sensi dell'art. 67 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate prima dellamedesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell'art. 68,comma 5, del medesimo testo.

Ai fini della determinazione dellaplusvalenza si applica all'art. 68, comma 6, del predetto testo unico". ….Quanto alla moneta virtuale e al suo possibile utilizzo sia come mezzo dipagamento sia per finalità di investimento deve rammentarsi che nell'art. 1del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal d.lgs. 4 ottobre2019, n. 125, la moneta virtuale veniva definita (lett. qq) "larappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una bancacentrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a unavaluta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquistodi beni e servizio o per finalità di investimento e trasferta, archiviata enegoziata elettronicamente".La suindicata disposizione è stata abrogata dal d.lgs. 5 settembre2024, n. 129 ("Adeguamento della normativa nazionale al regolamento(UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti(UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2020 e le direttive 2013/36/UE e (UE)2019/1937") che ha inserito nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 231 del 2007la lettera m-bis) che richiama per la definizione di cripto-attività il predettoregolamento (UE) 2023/1114 ……….deve rilevarsi quindi che anche primadell'introduzione dell'art. 67, comma 1, lettera c-sexies), del d.P.R. n. 917del 1986 le plusvalenze o gli altri proventi derivanti da operazioni confinalità speculative aventi a oggetto bítcoin rientravano nello spettro delleoperazioni imponibili ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c-quinquies),del predetto d.P.R. 917 del 1986, avente a oggetto, come la precedentelettera c-quater), l'imposizione fiscale per gli strumenti finanziari.

Pertanto,diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, il comma 127 dell'art. 1della legge n. 197 del 2022, con riferimento all'impiego di criptovaluta confinalità di investimento, non comporta un obbligo impositivo nonprecedentemente previsto e non è configurabile violazione degli artt. 3 e25, comma 2, Cost. che imponga di sollevare questione di legittimitàcostituzionale.

Con la nuova formulazione dell'art. 67 del d.P.R. n. 917 del1986 si è, in altri termini, inteso regolamentare, con maggiore dettaglio,contemplando anche le minusvalenze e l'ipotesi della permuta di cripto-valute, un obbligo impositivo comunque ricavabile dal Testo unico suiredditi.

Il suindicato comma 127 è, dunque, norma transitoria che regola ilpassaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.”.6.4.Le considerazioni appena espresse, con particolare riferimento allapresenza di un obbligo impositivo ricavabile comunque dal TUIR,conducono all’assorbimento del quarto e del nono motivo di ricorso, tral’altro articolato in modo aspecifico, quanto alla violazione dell’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, non essendosi il ricorrente confrontato con la ricostruzionedel Tribunale, che ha richiamato la tesi difensiva e la sua irrilevanza, conpiena condivisione delle conclusioni raggiunte sul punto dal giudice di primogrado, che aveva ricostruito il flusso di denaro e le movimentazionifinanziarie in bìtcoins ricavabili dalle indagini espletate e ricostruttive delruolo attivo del ricorrente, con logica argomentazione conseguente,rappresentata dalla piena consapevolezza, in una tale situazione fattuale,della assenza in capo allo stesso dei requisiti legittimanti per accedere alladisciplina socio assistenziale, risultando effettivamente omessa lacomunicazione di informazioni dovute quanto alla propria situazionereddituale.La presenza di un consistente flusso di denaro, la utilizzazione delleutilità derivante dall’investimento in attività chiaramente riferibili adinvestimenti speculativi, l’intervenuta conversione di cripto attività in valutaflat e successiva canalizzazione in rapporti bancari formalmente intestatialla moglie [OSCURATO:PERSONA] sono tutti elementi ampiamente valorizzati,con motivazione congrua e del tutto priva di aporie, dal Tribunale pergiustificare la ricorrenza dei presupposti applicativi del vincolo reale anchenei confronti dell’immobile citato, attesa la diretta riferibilità delle sommeutilizzate per l’acquisto proprio al [OSCURATO:PERSONA].

Anche in questo caso ilricorrente non si confronta con la motivazione del Tribunale, con laricostruzione della schermatura posta in essere, conseguente alla direttariferibilità delle risorse proprio alla precedente attività di investimento edalla sua successiva monetizzazione, al fine evidente di disperdere lagaranzia patrimoniale del debitore fiscale.6.5.Manifestamente infondato èil terzo motivo di ricorso incentratosulla impossibilità di ritenere sussistente non solo il fumus commissi delicitia fini cautelari reali, ma lo stesso reato di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 74 del2000.

Le argomentazioni spese sul punto dalla difesa sono generiche (nonessere decorso il termine per effettuare la dichiarazione) e non siconfrontano con le specifiche argomentazioni, logiche ed approfondite, resesul punto dal Tribunale in ordine alla oggettiva sottrazione delle risorse allaazione recuperatoria della amministrazione (pag. 11 e seg. dove è stataricostruita la piena consapevolezza dell’accertamento in corso e l’utilizzo diservizio di mixing idoneo ad offuscare la tracciabilità dei flussi e a recidereil collegamento tra mittente e destinatario finale delle cripto attività, senzache sia necessaria una preesistente e definitiva attivazione della pretesaerariale, considerata la natura del reato oggetto di imputazione provvisoriae l’integrazione della condotta anche nel caso in cui il pregiudizio dell’Erarionon si sia già definitivamente consolidato).Nel richiamare tale significativo insieme di elementi indiziari ilTribunale ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui siintende ribadire, secondo il quale in tema di sottrazione fraudolenta alpagamento delle imposte, hanno natura fraudolenta anche gli attidispositivi compiuti dall'obbligato che, diversamente da quelli simulati,determinino il trasferimento effettivo del bene, nel caso in cui risultinoconnotati da elementi di inganno o di artificio e, quindi, da stratagemmifinalizzati a sottrarre all'esecuzione le garanzie patrimoniali (Sez. 3, n.33988 del 16/06/2023, Fabiano, Rv. 285206-01; Sez. 3, n. 35983 del17/09/2020, Colanzi, Rv. 280372-01).A ciò si aggiunge che è consolidato il principio secondo il quale il delittodi sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo enon di danno, sicché, ai fini del perfezionamento, non è richiesta lasussistenza di una procedura di riscossione in atto (Sez. 3, n. 36290 del18/05/2011, Cualbu, Rv. 251076–01) e, ancora, che il reato previstodall'art. 11, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è integrato dall'uso di mezzifraudolenti per occultare i propri o altrui beni al fine di sottrarsi alpagamento del debito tributario, delle sanzioni e relativi interessi e nonpresuppone come necessaria la sussistenza di una procedura di riscossionecoattiva, essendo, invece, sufficiente l'idoneità, con giudizio ex ante, arendere in tutto o in parte ineff icace l 'att ività recuperatoriadell'Amministrazione finanziaria. (Fattispecie in cui è stata ritenutapenalmente rilevante la condotta di un commercialista che, in prossimitàdegli esiti di una verifica fiscale a suo carico, aveva ceduto immobili e quotesociali alla convivente). (Sez. 3, n. 39079 del 09/04/2013, Barei, Rv.256376–01)6.6.Sono infondati anche il primo, il secondo e l’ottavo motivo diricorso, che tendono a contestare la sussistenza del fumus del delitto sia inrelazione all’art. 11 appena citato, che quanto al delitto di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen.Deve, innanzitutto, essere ricordato che il risparmio di spesa derivanteda evasione fiscale ben può essere qualificato come “utilità proveniente daaltro delitto”in relazione al delittuo di autoriciclaggio.Come appena sottolineato, il Tribunale ha poi ampiamenteargomentato quanto alla sussistenza del fumus del delitto di cui all’art. 11d.lgs. n. 74 del 2000 (pag. 10 e segg.), specificamente ricostruendo glielementi indiziari relativi alle due diverse imputazioni e superando leobiezioni della difesa in modo puntuale, quanto alla asserita identità delprofitto derivante dai due reati e alla sostanziale impossibilità di configurareuna condotta di autoriciclaggio (pag. 13 e segg.).Alla luce dei principi in precedenza enunciati il Tribunale hacorrettamente individuato il portato e il vantaggio e profitto derivante dalledue condotte provvisoriamente imputate, ricostruendo in modo logico edargomentato l’evidente guadagno derivante dalla condotta di cui all’art. 11del d.lgs. n. 74 del 2000 e l”illecito trasformativo” posto in esseresuccessivamente e grazie a tale guadagno che consentiva appuntol’acquisto di cryptoassets, attività che si deve certamente considerarerientrante nell’ambito di attività di investimento speculativo, mediante ladestinazione ed inserimento dei nuovi beni, rappresentati dalla criptovalutanella sua totalità, in una situazione finalizzata al reinserimento etrasformazione in circuiti di investimento a carattere altamentespeculativo.Il Tribunale, con motivazione del tutto priva di aporie, sullabase di indagini articolate ed approfondite (che hanno evidenziato lecaratteristiche dello spostamento delle criptovalute, l’anonimizzazione delmeccanismo adottato, l’inserimento in portafogli finalizzati ad attività diinvestimento e scambio mediante un servizio di mixing progettato al fine direndere impossibile il tracciamento delle transazioni) ha ricostruito latrasformazione del profitto derivante dalla mancato adempimentodell’imposta fraudolentemente sottratta alla attività di riscossione coattiva,il risultato dell'attività criminosa, e l’assunzione di una autonomaindividualità, mediante l’acquisto di criptovalute, delle risorse diorigine illecita, tanto da essere destinate in diverso contesto, allontanatedalla loro reale provenienza mediante un articolato processo volto arendere non tracciabile ed anonimo il titolare del bene così trasferito,dunque integrando la provvista economica del nuovo delitto trasformativo(Sez. 2, n. 6024 del 09/01/2024, Albanese, Rv. 285932-01).

Né apparefondato l’inciso richiamato nell’ambito del secondo motivo di ricorsosecondo il quale i beni oggetto di vincolo reale sarebbero destinati ad unuso personale, atteso che, come già affermato da questa Corte conprincipio che qui si intende ribadire, in tema di autoriciclaggio, opera laclausola di esclusione della punibilità attualmente prevista dall'art. 648-ter.1, comma quinto, cod. pen. nel solo caso in cui l'agente utilizzi o godain modo diretto dei beni provento del delitto presupposto, senza compieresu di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamentel'identificazione della loro delittuosa provenienza (Sez.2, n.25348 del14/05/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288326-01) elemento questo ampiamentesuperato dalle considerazioni rese dai giudici di merito ed allegato dallaparte ricorrente in modo aspecifico.7.Le conclusioni appena raggiunte richiedono, a parere del Collegio unaulteriore riflessione di tipo teorico, che vale a chiarire la effettivasussistenza dell’illecito trasformativo e, dunque, l’impossibilità diconsiderare sussistente, come sostenuto dal ricorrente, una differenza tra ilprofitto dell’illecito tributario e quello oggetto di autoriciclaggio.Il tema centrale e risolutivo è rappresentato dalla correttaindividuazione giuridica della natura dei c.d. cryptoassets, che sicaratterizzano per la loro essenza, definita costantemente nei commentiaccademici, come variabile e camaleontica, in continua evoluzione.

Taleessenza, caratteristica dei cryptoassets, ha portato ad innumerevoliriflessioni e considerazioni, molto spesso incentrate: - sulle diverse formedi manifestazione/diffusione/acquisto e vendita delle criptovalute, oltre chesulle ragioni che ne hanno determinato l’emersione al fine di raggiungereun completo distacco dalle autorità centrali di emissione e controllo dellamoneta (c.d. shadow banking); - ancora sulle modalità di gestione diretta,indiretta e anonimizzata del complesso di transazioni conseguenti alpossesso di tali cryptoassets; - sulla natura di tali valute che, tuttavia, èbene sottolinearlo non riescono a manifestarsi con un proprio valoreautonomo, proprio perché hanno bisogno di un rapporto di cambio con altrevalute nazionali, che invece esistono e sono indicative di un valore reale enon di un mero “valore digitale” come quello che caratterizza le moltepliciforme nelle quali questi assets si manifestano.Come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], con argomentazioni convincenti eapprofondite, che rappresentano un elemento di discrimine nel caso dispecie, occorre evitare qualsiasi forma di confusione tra la funzioneeconomica e la natura giuridica dei cryptoassets e per giungere, concorretto approccio metodologico, ad individuare proprio la natura giuridicadelle criptovalute, dando per acquisiti alcuni dati caratteristici per cui, in viadi semplificazione, si può affermare che: - non esistono in rerum natura;-circolano digitalmente sulla rete; - sono slegate da frontiere e non hannouna localizzazione in alcuno specifico stato sovrano (dato questo che hasollevato numerose e contrastanti interpretazioni in tema di territorialità eimposizione fiscale); - non sono un mezzo di pagamento riconosciuto (inalcuni stati come la Cina sono vietate, in altri stati, ad esempio [OSCURATO:PERSONA],invece ammesse) e pur tuttavia sono utilizzate anche a tal fine, ma ciò èpossibile esclusivamente a seguito della accettazione dei singoli soggettiinteressati; - sono prive di un valore intrinseco e seguono un proprioandamento caratterizzato da estrema variabilità e rischio in correlazione alnumero chiuso che le caratterizza; - sono riconosciute generalmente cometotalmente adespote perché non emesse da autorità monetarie; - sonotendenzialmente slegate da qualsiasi forma di diretta riferibilitàall’acquirente o al venditore, essendo identificate mediante catenenumeriche.Appare quindi condivisibile - tenuto conto dei molteplici, e non coerentinel loro sviluppo, tentativi di definizione e di disciplina del fenomeno dellecriptovalute (BCE, Banca d’Italia, Consob, legislazione antiriciclaggio inapplicazione delle direttive comunitarie di riferimento) - al fine di ricostruiretale natura giuridica, l’approccio e l’analisi della [OSCURATO:PERSONA], che hasottolineato che la criptovaluta è sicuramente un res in commercium, cheassume rilevanza proprio per l’interesse dei singoli a disporne mediantescambio di denaro.

Si deve quindi riscontrare la sussistenza di un interesseeconomico al bene della vita rappresentato dai cryptoassets, che è statodefinito ed individuato per negazione, ovvero “attraverso l’analisi delledifferenze tra le criptovalute rispetto alle altre realtà economiche già notealla scienza giuridica, per poi coglierne gli eventuali profili di autonomarilevanza”.Si è quindi sostenuto, con analisi approfondita e costruttiva, come icryptoassets:a)Non siano riconducibili al denaro ed alla moneta nonostantel’evidente possibilità di un uso degli stessi come strumenti di pagamento,perché privi quanto al primo dell’unità di conto e della riserva di valore,quanto alla seconda perché non inserite nella divisa di stato ed accettatecome mezzo di pagamento solo su base volontaria tra le parti (attraversoun adempimento ricondotto alla datio in solutum ai sensi dell’art. 1197 cod.civ.) in assenza della garanzia rappresentata dallo Stato emittente e dalleautorità di controllo; ne consegue che la obbligazione basata sullo scambiodi tali assets dovrebbe rientrare nel novero dei debiti di valore daquantificare “mediante aestimatio rei”.

In tale ambito emerge unadistinzione fondamentale con i metodi di pagamento elettronici, atteso chequesti sono una rappresentazione digitale della moneta legale realmentecircolante, mentre la criptovaluta è una rappresentazione di valore digitale,che non trova alcun collegamento con la moneta legale realmentecircolante, se non per la circostanza che hanno bisogno di un rapporto dicambio con tali valute.b)Non possano essere equiparati a strumenti finanziari (attesa lachiara configurazione da parte del legislatore di una categoria chiusa, exart. 1, comma 2, d.lgs. n. 58 del 1998, con richiamo alla Sezione Cdell’allegato 1) e non possono essere ricondotti neanche al concetto divalore mobiliare (tenuto conto della esemplificazione di cui al comma 1-bisdell’art. 1 del d.lgs predetto) o ancora alla categoria di prodotto finanziario,appartenendo invece alla sfera del consumo e non dell’impiego delrisparmio in vista di un reddito o ritorno economico.c)Debbano trovare una loro collocazione, seppure atipica, nel concettocivilistico di bene, partendo dalla definizione di cui all’art. 810 cod. civ.,tenuto conto della constatazione empirica, secondo la quale unacriptovaluta “si produce, si trasferisce, si commercializza, è un quideconomicamente valutabile per il semplice fatto che degli operatori dimercato siano disposti a cedere utilità in cambio del suo possesso.

Si èquindi osservato che se l’oggetto del godimento è la criptovaluta, questanon potrà che essere oggetto di diritto e “se i fenomeni che costituisconooggetto dei diritti sono giuridicamente cose, anche le criptovalute e più ingenerale i cryptoassets rientrano in tale categoria giuridica”.In conclusione, può sistematicamente essere riconosciuta autonomiaconcettuale a tali nuove manifestazioni economiche, che possono esserericomprese nella forma giuridica dei “beni” perché oggetto di autonomirapporti giuridici utili ed idonei a soddisfare un interesse patrimoniale, e,dunque,suscettibili di formare oggetto di diritti.Un bene, tuttavia, che si caratterizza per essere totalmentesmaterializzato (e non immateriale), non esistente in rerum natura(dunque bene, ma non cosa nel senso di porzione fisica del mondoesteriore), ma esistente digitalmente e ampiamente rappresentativo di unvalore (in tal senso la Direttiva 843/2018, che ha aggiunto all’art. 3 dellaDirettiva 849/2015 il n. 18 che, appunto, definisce tali nuovi strumenticome rappresentazione di valore digitale che: - non è emessa o garantitada una banca centrale o da un ente pubblico; - non è necessariamentelegata a una valuta legalmente istituita; - non possiede lo status giuridicodi valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche comemezzo di scambio; - può essere trasferita, memorizzata e scambiataelettronicamente ) che è gestibile solo mediante strumenti informatici ed ècaratterizzato da un accesso rigido e complesso, che trova il suo elementocentrale nel sostanziale anonimato dei titolari di tali beni.Un bene che può adeguatamente rappresentare la realtà economica efinanziaria sottostante al riciclaggio ed autoriciclaggio, sicché si deveconsiderare come le criptovalute rientrino nello status di oggetto di diritto,perché produttive di utilità come elemento di discrimen decisivo.

Talicryptoassets emergono, dunque, quale significativa ed innovativa realtàfenomenica e giuridica in quanto oggetto di una di quelle attività, che sonodescritte per macroaree, dal disposto dell’art. 648-ter.1 cod. pen.Appare quindi opportuno sottolineare che le criptovalute rappresentanoun elemento di scambio, nell’ambito di quel locus artificialis che è ilmercato, la cui artificialità, nella definizione e negli insegnamenti di uno deipiù grandi giuristi dei nostri tempi, deriva dalla tecnica del diritto, che,quale conseguenza di decisioni politiche, conferisce forma all’economia.

Ildiritto conferisce forma in tale modo - riconoscendo la emersione dellecriptovalute quale bene rispetto al quale ricorre un evidente interesserelazionale e di scambio - alla nuova realtà economica, finanziaria, ancheper finalità latu sensu speculative, che si esprime mediante talerappresentazione di valore digitale.In tal senso, si deve ricordare che la natura di bene, anche in ambitopenalistico, dei cryptoassets, è stata riconosciuta da questa Corte, che haaffermato che integra il delitto di appropriazione indebita la condotta disottrazione definitiva della cripto-attività "bitcoin", qualificabile come cosamobile agli effetti della legge penale, in quanto dato informatico, costituitodalla rappresentazione di un valore o di un diritto "digitale" trasferibile ememorizzabile elettronicamente (Sez. 2, n. 20138 del 20/03/2025, U., Rv.288063-01).Il dato risolutivo in tal senso, dopo anni di incerte definizioni e diapplicazione di categorie non omogenee alla realtà dei cryptoassets, èrappresentato dall'art. 3, comma 1, n. 5), del regolamento del Parlamentoeuropeo e del Consiglio 31 maggio 2023, n. 2023/1114/UE, definisce«"cripto-attività": una rappresentazione digitale di un valore o di un dirittoche può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando latecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga».Tale definizione è richiamata anche dall'art. 1, comma 2, lett. m-bis),del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (lettera inserita dall'art. 1, comma 1,lett. a, n. 3, del d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 204, c.d. decreto MICAR) erecepisce la riflessione dottrinale volta a far confluire tali assets nellacategoria dei beni, oggetto di interesse, parte del mercato secondo ladefinizione appena richiamata.

Con tale decreto si è giunti, sulla base dellaprima effettiva definizione e connotazione in diritto del bene criptovaluta,ad un strutturato tentativo di disciplina della materia dei cryptoassets dalpunto di vista della vigilanza e controllo delle attività aventi ad oggetto,nelle più diverse ed articolate forme, lo scambio e gestione di tali beni nelmercato finanziario.Viene in tal senso riconosciuto, con una definizione coerente con lecaratteristiche di sistema, la più nota delle cripto-attività, qualerappresentazione, di un valore o di un diritto, «digitale», costituito da datiinformatici, come tale nel suo complesso, quindi, un bene che rientra anchenella possibile tutela penalistica (nel caso di specie appena citatoappropriazione indebita).8.L’insieme delle considerazioni, sia pure per sintesi, richiamateevidenzia, quindi, come nel caso di specie il Tribunale abbia correttamentemotivato avendo ampiamente ricostruito anche il fumus del delitto diautoriciclaggio (e il periculum derivante dalla disponibilità di quanto oggettodi vincolo reale) atteso che sono stati richiamati, in modo logico edarticolato, gli elementi sintomatici della sostituzione del profitto.Sostituzione attuata in modi diversi ed efficienti mediante l’acquisto di beni,che per la loro essenza e disciplina, tendono a rappresentare una modalitàparticolarmente efficace di scissione tra la chiara provenienza illecita dellaprovvista e la trasformazione della stessa per giungere ad attività di re-immissione, anche ed eventualmente a fini speculativi, del benecriptovaluta.

Il Tribunale ha evidenziato in modo adeguato tale contesto,anche richiamando la modalità evoluta e particolarmente significativadell’illecito trasformativo, mediante il richiamo all’immediato sfruttamentodel servizio di mixing rappresentato dal wasabi wallet, sul quale confluivanoulteriormente, con caratteristiche specifiche di cui si dirà tra poco, propriole criptovalute acquistate con il provento derivante dal delitto presupposto,sicché è stata correttamente esclusa qualsiasi forma di identità osovrapposizione tra le condotte ascritte, così come del profitto dei due reatioggetto di imputazione provvisoria.Sul punto è difatti necessario sottolineare che il c.d. servizio di mixingrappresenta una interpretazione evolutiva dei sistemi di scambio dellecriptovalute al fine di aumentare il grado di anonimato e rendere piùdifficoltosa la tracciabilità degli scambi e la titolarità dei beni-valori digitali,che chiaramente rilevano non quale bene oggetto di godimento diretto, maper la loro già richiamata natura di investimento speculativo, che è stataconsiderata in modo logico ed argomentato dal Tribunale, tenendo ancheconto dello specifico contesto in cui si trovava ad operare il ricorrente,ricostruendo ed analizzando le caratteristiche della sua azione, estesa adiverse condotte illecite in ambiti diversi, mediante una corposa provalogica oltre che documentale.È stato dunque richiamato un sistema, una serie di attività cheeffettivamente raggiungono l’obiettivo di ostacolare la tracciabilità delletransazioni poste in essere mediante criptovalute, utilizzando un servizio dimixing che, per le sue caratteristiche, riesce a creare una frattura rispettoalla presenza sulla rete dei diversi passaggi di acquisto e cessione di valutadigitale, mediante il trasferimento diparte dell’informazione al di fuori dellarete.[OSCURATO:PERSONA] si è ampiamente occupata di tali sistemi, soprattuttoperché collegati a forme evolute di autoriciclaggio e cyberlaundering perorganizzazioni di stampo mafioso e terroristiche, chiarendo che i servizi dimixing rendono possibile il deposito dei bitcoins sui c.d. conti di ingresso,consentendo poi di riprendere il denaro virtuale sui c.d. conti di uscita.Il servizio di mixing impedisce, dunque, che sia possibile associaredirettamente l ’ammontare di denaro o criptovaluta depositatoall’ammontare ritirato alla fine, ciò mediante l’applicazione di tecnichecollaudate per ottenere questo risultato; ovvero la spedizione dicriptovalute depositate a più conti che a loro volta li inviano ad altri conti.Si è quindi empiricamente osservato che in questo modo la rete deipassaggi risulterà in grado di confondere i collegamenti diretti o ricostruiticon i diretti titolari di tali beni, attesa la presenza di catena più lunga e conpiù diramazioni fra loro interconnesse.Elemento caratterizzante tale servizio è stata quindi ritenuta lacreazione di indirizzi chiamati conti bounce ai quali si collegano plurimeloro per il tramite del raggruppamento dei fondi di più utenti, che si sonorivolti al servizio di mixing, in un unico indirizzo, il c.d. conto pool o pot, dalquale si effettua poi la nuova spedizione a più indirizzi.Tale ricostruzione evidenzia, quindi, con maggiore chiarezza la chiaraconsapevolezza del ricorrente, in relazione al disposto sequestro, dellaportata della propria condotta, chiaramente finalizzata a sostituire etrasferire in attività economiche, finanziarie o speculative tali beni(chiaramente acquistati con il profitto derivante dal reato presupposto) alfine eliminare il collegamento, in termini di taint analysis, la c.d. analisidella contaminazione, fra indirizzi di origine e quelli di destinazione.La attività posta in essere, riscontrata mediante articolata attività diindagine, per come compiutamente richiamata dal Tribunale e noncontestata dal ricorrente, ha oggettivamente determinato la nontracciabilità delle informazioni, così realizzando una serie di azioni volte arecidere la possibilità di collegare diversi invii di denaro o cryptoassets; unaserie di condotte tali da non rendere possibile una immediata e direttaidentificazione non solo del destinatario, ma anche del numero degli stessi(unlinkability), con conseguente non tracciabilità di un intervenuto scambiodi denaro fra i destinatari degli invii di criptovalute (untraceability).A questi elementi di base se ne aggiungono altri specializzanti e dariferire ai diversi, ed in continua evoluzione, servizi di mixing, analizzati daitecnici della materia, come le ring signatures e le chiavi pubbliche e privateone, che valgono a descrivere un sistema, quale quello utilizzato dalricorrente, che ha lo scopo evidente di evitare un tracciamento, di impediredi individuare le attività a carattere speculativo poste in essere,l’ammontare delle stesse e la diretta riferibilità al titolare del benecriptovaluta anche quanto ad una sua eventuale conversione in denaro.9.Tale profitto, in conclusione, contrariamente a quanto sostenuto dalricorrente, è stato considerato nella sua identità e autonoma portata, conuna motivazione che non si presta a censure in questa sede; è stataricostruita la sua nuova e diversa consistenza, chiaramente finalizzata adulteriori attività speculativa o di investimento immobiliare (come emersoquanto al bene immobile intestato alla moglie) con una sua diversadestinazione, richiamando il transito nella disponibilità di altro soggettogiuridico, senza possibilità di collegarlo direttamente al ricorrente, inpresenza di forme di accesso super garantite e finalizzate allaanonimizzazione, così permettendo il godimento di beni e la disponibilità dirisorse rappresentati da beni rientranti in generale tra i c.d. cryptoassets,senza che sia immediatamente tracciabile la provenienza illecita deglistessi, tra l'altro essendo irrilevante che l'operazione possa essere inseguito ed eventualmente rivelata grazie alle abilità degli investigatori,ricorrendo comunque un ostacolo all'individuazione del compendiodelittuoso (Sez. 2, n. 35260 del 08/09/2021, Pari, Rv. 281942-01).In tal senso, si deve osservare come proprio le caratteristiche dellaazione provvisoriamente imputata, gli elementi indiziari richiamati quantoalla ricorrenza del fumus commissi deliciti e pericolo di dispersione, sianoestremamente significativi ed espliciti al fine di ritenere sussistenti ipresupposti per la applicazione del vincolo reale anche quanto al delitto dicui all’art. 648-ter.1 cod. pen. (pag. 12 e segg. dove si è valorizzato: - iltrasferimento da un wallet a carattere ordinario ad un servizio di mixing,progettato appositamente per offuscare la tracciabilità delle transazioni incriptovalute; - l’anonimizzazione di tali transazioni; - la finalizzazione dellamera conservazione statica).

Ebbene, nel caso di specie, ricorre la illecitaed ulteriore vestizione di utilità provenienti dal delitto presupposto el’inserimento delle stesse in circuiti ed attività a carattere speculativo inambito economico finanziario in assenza di qualsiasi allegazione in sensoalternativo da parte del ricorrente.Sono quindi state compiutamente affrontate tutte le censure difensive,tra l’altro reiterate in questa sede, in assenza di violazione di legge, conuna motivazione che certamente non si può ritenere né assente, néapparente o mancante o ancora basata su una qualsiasi forma ditravisamento.10.

Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Foggiavisti gli atti il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso vengadichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Il Tribunale di Foggia ha annullato parzialmente il decreto disequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Foggia in data10/02/2026 limitatamente al capo 1), disponendo la restituzione all’aventediritto della somma di euro 106.375,96, in relazione al reato di cui all’art.5 d.lgs. n. 74 del 2000, mentre ha rigettato nel resto le censure difensivein relazione alle imputazioni provvisorie elevate al ricorrente sia quantoall’art. 5 predetto per diverso periodo di imposta, che quanto all’art. 11 deld.lgs. n. 74 del 2000, nonché con riferimento all’art. 648-ter.1 cod. pen. inquanto finalizzato alla confisca di cui all’art. 648-quater, quale profittodell’art. 648 ter-1 cod. pen., ovvero per equivalente.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzodel proprio difensore, deducendo motivi che qui si riportano nei limitistrettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 648-ter.1 cod. pen.; ladifesa dopo aver richiamato il capo di imputazione n. 6) e il capo diimputazione n. 5) ha sostenuto l’identità tra le due condotte, conl’impossibilità di poter ritenere il reato di cui al capo 5) ai sensi dell’art. 11del d.lgs. n. 74 del 2000, reato presupposto del reato di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen; nel caso di specie nella prospettazione difensivaricorrerebbe una unica condotta, ovvero la movimentazione del contenutodel wallet riferibile al ricorrente; la risposta del Tribunale sul punto sidoveva ritenere meramente apparente.2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 648-ter.1 cod. pen., attesoche, secondo la prospettazione difensiva, non risulta una modificadell’intestazione soggettiva delle criptovalute, chiaramente destinate ad usoo godimento personale dell’indagato; la affermazione del Tribunale secondocui tale considerazione esula dalla valutazione cautelare è erronea e nonpoteva prescindere da una considerazione in concreto in quanto avrebbepotuto condurre alla esclusione del capo 6) oggetto di imputazioneprovvisoria;2.3. Violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000; il reato nonavrebbe mai potuto essere ritenuto sussistente in assenza di un debitotributario, senza alcun riscontro o prova quanto alla ricorrenza dellecondizioni per giungere ad una procedura di riscossione coattiva; all’epocadella movimentazione del capitale in bitcoins non era neanche decorso iltermine per effettuare la dichiarazione.2.4. Violazione dell’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019; non si potevanoritenere integrati i presupposti della condotta ascritta, atteso che si trattavadi criptovalute, in presenza di obblighi dichiarativi introdotti solo nel 2022.2.5. Violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000; nel capo sub 2) sicontesta all’indagato di non aver presentato entro il 30/01/2026 ladichiarazione dei redditi per l’anno 2026, tuttavia come si era evidenziatoin memoria la circostanza che il ricorrente fosse sottoposto ad una verificafiscale, la piena conoscenza da parte della Guardia di Finanza della suacomplessiva situazione avrebbero dovuto portare ad escludere la ricorrenzadel dolo della fattispecie ascritta, mentre sul punto il Tribunale aveva resouna motivazione apodittica ritenendo non necessario l’accertamento deldolo, ma esclusivamente del fumus commissi delicti.2.6. Violazione di legge in relazione all’art. 309, comma 9, cod. proc.pen. per non avere il Tribunale effettivamente affrontato l’eccezionerelativa alla tecnica meramente compilativa, per il tramite di copia incolla,che aveva caratterizzato l’ordinanza del Tribunale; la risposta sul punto sidoveva ritenere apodittica, non essendo stata enucleata la valutazioneautonoma del G.i.p.2.7. Violazione degli artt. 266 e 309, comma 10, cod. proc. pen.; nellememorie era stata contestata la utilizzabilità delle captazioni ambientali e leintercettazioni poste in essere nel corso del procedimento, tenuto conto deilimiti edittali dei delitti di cui ai capi 1) 2) 3) e 4), mentre per quelli di cui aicapi 5) e 6) la data di commissione dei reati è successiva alle captazioni; lamotivazione resa a pag. 14 è sostanzialmente apparente, avendo ilTribunale richiamato l’irrilevanza delle stesse in questa fase attesa lacomplessa attività di indagine esperita e gli elementi ulteriori e diversiacquisiti sufficienti in relazione alla valutazione demandata.2.8. Violazione di legge in relazione all’art. 321 cod. proc. pen. incorrelazione con il disposto di cui all’art. 240 cod. pen., attesa la noncondivisibile conclusione da parte del Tribunale in ordine alla sussistenza diun autonomo vantaggio patrimoniale nella misura di 360.376,99; difattierano presenti solo ed esclusivamente criptovalute e tale ammontareesisteva nel patrimonio del ricorrente prima delle date riferibili alle condotteoggetto di contestazione ai capi 5) e 6); inoltre, proprio secondo leconclusioni della ordinanza impugnata non era riscontrabile un incrementopatrimoniale, ma invece una diminuzione patrimoniale.2.9. Violazione di legge in relazione all’art. 321, comma 2, cod. proc.pen. con riferimento al sequestro della abitazione intestata alla moglie delricorrente; tale abitazione è stata acquistata in data 01/10/2024 e non puòessere riferita alle omissioni tributarie che sono state invece riferite, comedata di commissione al 13/01/2026 e 30/01/2026; i reati sono successiviall’acquisto della abitazione.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso vengadichiarato inammissibile.4. La difesa ha depositato conclusioni scritte in data 04/06/2025, conle quali ha ribadito le argomentazioni spese in ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi di ricorso sono infondati per le ragioni che seguono; neconsegue il rigetto del ricorso proposto.2. In via preliminare, occorre considerare come secondo il dirittovivente “il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesamerelative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare edapprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmentel’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenzaormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato daSez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01, riconosceunicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione ola presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata allainosservanza di precise norme processuali”. (Sez. U, n. 18954del31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01; Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019,Lanzone; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01; Sez.2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U, n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01), circostanze certamente nonricorrente nel caso di specie.In tema di sequestro preventivo è, difatti, costante l’orientamentosecondo il quale “non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro,essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a direl’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fattocontestato. “(Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, PM c. Zagarrio, Rv.258279–01, Sez. 5, n. 3772del 11/12/2019, Gheri, Rv. 278152–01)correlata all’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto,quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dallanorma penale alla condotta dell'indagato.3.I motivi di ricorso possono essere affrontati congiuntamente, attesal’identità delle ragioni di criticaposta alla base delle censure proposte, dadiverse prospettive argomentative, essendosi la difesa spesa nel sostenereche non ricorre alcun profitto, in considerazione sia del tipo di bene(criptovalute) che del genere di transazioni finanziarie realizzate dalricorrente, in assenza non solo di qualsiasi violazione tributaria, ma anchedi una effettiva attività di autoriciclaggio per la contestualità delle condotteasseritamente poste in essere, che invece devono essere caratterizzate dasequenzialità.Tali censure si caratterizzano all’evidenza per essere totalmentereiterative (anche quanto all’asserito uso della tecnica del copia incolla daparte dal primo giudice della cautela reale) e versate in fatto, senzarealizzare un effettivo confronto con la argomentata conclusione delTribunale, che ha ricostruito il fumus quanto ad un articolato e complessoinsieme di attività illecite poste in essere dal ricorrente, con intenzionalitàunivoca ed integranti un insieme rilevante di concreti e persuasivi elementidi fatto a carattere indiziario in ordine alla commissione dei delitticontestati, tenuto conto di un articolato ed organizzato agire in violazionedelle disposizioni oggetto di imputazione provvisoria per comecompiutamente ricostruito con una motivazione logica ed argomentata, chesi caratterizza per essere del tutto esente dalle violazioni di leggerichiamate.Il Tribunale ha svolto nel caso concreto, con un’ampia motivazione, unconcreto ruolo di garanzia, senza limitarsi a prendere atto della tesiaccusatoria, considerando adeguatamente le osservazioni critiche delladifesa circa la sussistenza delle fattispecie richiamate nel provvedimento,analizzandole partitamente e in correlazione tra loro ed esaminando così, inmodo completo, l’integrale ricorrenza dei presupposti che legittimano ilsequestro e la concreta estensione dello stesso.Difatti, è stato valutato l’insieme degli elementi concreti che possonofar ritenere verosimile la commissione dei reati richiamati in sequestro,evidenziando perché allo stato degli atti l’ipotesi dell’accusa possa ritenersisostenibile (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 279927-01;Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n.49595 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01; Sez. 3, n. 37851 del04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945-01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014,Ciampani, Rv. 260921-01) e come si debba collegare a tale attività ad unevidente e cospicuo vantaggio derivante dal reimpiego e trasferimento delprofitto del reato presupposto in attività puntualmente identificate nellecontestazioni elevate.4. In tal senso, occorre ricordare che questa Corte ha già affermato,con principio che qui si intende ribadire, chesia operazioni dimovimentazione bancaria, che plurimi acquisti di beni mobili ed immobili,anche a sé intestati, determinano un evidente ostacolo all'accertamentodell'origine illecita delle somme di denaro impiegato (Sez. 2, n.4855 del 22/12/2022, Guido, Rv. 284390-01). Integra, quindi, il delitto diautoriciclaggio la condotta di chi, in qualità di autore del delittopresupposto di truffa, impieghi le somme accreditategli realizzandol'investimento di profitti illeciti in operazioni finanziarie a fini speculativi,idonee a ostacolare la tracciabilità dell'origine delittuosa del denaro(Sez. 2, n. 27023del 07/07/2022, Miele, Rv. 283681-02).Il Tribunale ha correttamente analizzato l’insieme di elementi a caricodel ricorrente, individuando in modo compiuto, con motivazione logica edargomentata, che non si presta a censure in questa sede, l’insieme dicondotte complessivamente indagate e riferibili al ricorrente - sin dalprovvedimento genetico e sulla base della richiesta del Pubblico ministero -con specifico richiamo e individuazione del profitto del reato diautoriciclaggio, tenuto conto del valore dell’operazione effettuata, mediantesostituzione ed ostacolo all’identificazione del profitto del delittopresupposto (con puntuale considerazione anche di tutte le censuredifensive proposte).Ciò premesso, appare evidente come le plurime censure sul puntosiano infondate, atteso che il Tribunale ha adeguatamente considerato ledoglianze inoltrate, con una motivazione logica, argomentata edapprofondita, in relazione alla fase procedimentale in corso, chiarendocriteri ed elementi di valutazione per ritenere ricorrente il fumus dei delittiimputati provvisoriamente e ritenendo non condivisibile la prospettazionealternativa fornita dal ricorrente.5.In particolare, si deve sottol ineare che i l Tribunale hacompiutamente considerato il tema del profitto dell’autoriciclaggio, facendocorretta applicazione dei principi già affermati da questa Corte, che qui sidevono intendere ribaditi, sebbene relativi a diverso reato presupposto,secondo i quali in tema di sequestro preventivo, ricorre il "fumus" deldelitto di autoriciclaggio nell'ipotesi di versamento di denaro, provento deldelitto presupposto, presso un istituto bancario o per acquisti immobiliari, omediante la realizzazione di una serie di fatturazioni per operazioniinesistenti, atteso che tali condotte realizzano in modi diversi ed efficienti lasostituzione del profitto del reato presupposto predetto, che assumediversa destinazione e transita nella disponibilità di altro soggetto giuridicoo consente la confluenza di un bene immobile nel patrimonio, permettendo,inoltre, all'imputato di godere dei beni e denaro senza che siaimmediatamente tracciabile la provenienza illecita, tra l’altro essendoirrilevante che l'operazione sia tracciabile, ricorrendo comunque unostacolo all'individuazione del compendio delittuoso (Sez. 2, n.35260 del 08/09/2021, Pari, Rv. 281942-01).In senso del tutto conforme questa Corte ha anche precisato, direcente, con principio che qui si intende ribadire, che “la lecita vestizionedelle somme, dei beni o delle altre utilità provenienti dalla commissione deldelitto presupposto, derivando da una successiva condotta di impiego,sostituzione o trasferimento, costituisce il risultato empirico dell’attivitàdelittuosa ”ed è proprio “ in forza di tale variegata condotta che le risorsedi provenienza delittuosa, pur essendo legate da un nesso di derivazionecausale con il delitto presupposto, assumono una diversa veste giuridicanaturalistica, in quanto dotate- a seguito dell’operata trasformazione - diuna loro autonoma individualità sia per causa che per effetto”. Ne conseguequindi un fenomeno di “autonomizzazione” di quella che “da un punto divista economico potrebbe qualificarsi come la provvista del nuovo illecitotrasformativo, non soltanto della res in quanto tale, ma anche della suastessa destinazione funzionale che muta da quella originaria” (Sez. 2, n.37754 del 07/12/2023, Melandri).6. Ciò posto, si devono ripercorrere le singole censure secondo il loroordine logico, diverso dall’ordine di proposizione.6.1.È manifestamente infondato, oltre che generico, il sesto motivo diricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata considerazione daparte del Tribunale della eccezione sollevata in ordine alla pronuncia daparte del Gip di un decreto caratterizzato da tecnica del c.d. "copia eincolla" rispetto alla richiesta di sequestro, in assenza di autonomavalutazione. Il Tribunale, contrariamente a quanto affermato dalla difesa,ha esplicitamente affrontato il tema devoluto (pag. 4) e ha chiarito che, inrelazione alla particolare complessità della attività di indagine oggetto divalutazione, è stata semplicemente applicata una tecnica di redazione perrinvio, rispetto alla quale tuttavia è ben chiara e presente la autonomavalutazione delle attività di indagine svolte, con conseguente riscontro dellasussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro. Il Tribunale ha,dunque, pienamente considerato l’eccezione e, nel richiamare il datotecnico del rinvio alle complesse attività di indagine realizzate, hacorrettamente applicato il principio di diritto, affermato da questa Corte,che qui si intende ribadire, secondo il quale è legittimo il ricorso alla tecnicaredazionale del c.d. copia e incolla, laddove agevoli la riproduzione dellafonte, contribuendo ad evitarne il travisamento, se sia accompagnata dalladovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base delconvincimento espresso in sede decisoria, come avvenuto senza alcundubbio nel caso di specie ed ampiamente riscontrato dal Tribunale delriesame nel ritenere, in senso conforme al giudice di primo grado, laricorrenza dei presupposti legittimanti il sequestro, specificandone tral’altro la portata sulla base della disciplina di riferimento per come evocata.Ne consegue che il difetto di originalità linguistica od espositiva non integracertamente una omessa motivazione o addirittura una motivazioneinesistente, quando emerga, come nel caso in esame, un effettivo vaglio daparte del giudice degli elementi posti a carico del ricorrente quanto alvincolo reale apposto (in tal senso, in tema di misure cautelari, conprincipio applicabile anche al caso in esame, Sez. 2, n. 43676 del07/10/2021, Fierro, Rv. 282506-02). Inoltre, il motivo è da ritenere deltutto generico nel momento in cui omette di indicare i punti devoluti chenon sarebbero stati esaminati e valutati nel decidere, essendosi il ricorrentesemplicemente limitato a richiamare in astratto una coincidenza di elementigrafici (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161-01).6.2. È generico il settimo motivo di ricorso, che non si confronta con lamotivazione del Tribunale, che, quanto alle captazioni evocate, harichiamato principi costanti quanto alla valutazione del fumus commissidelicti e periculum in mora, chiarendo come le captazioni evocate, seppuregenericamente, non apparissero elemento decisivo, né risolutivo quantoalla ricorrenza dei presupposti legittimanti del vincolo reale. Con talemotivazione il ricorrente non solo non si confronta, ma neanche allegaelementi di decisività tali da poter superare le considerazioni del Tribunale,affatto apparenti e non censurabili in questa sede.6.3.È generico, oltre che infondato, il quinto motivo di ricorso; anchein questo caso il ricorrente non si confronta con la esplicita ed argomentatamotivazione del Tribunale del riesame in ordine alla ritenuta sussistenza delfumus del reato di cui all’art. 5 del d.lgs. 74 del 2000. In tal senso, sonostate ampiamente richiamate le attività di trading e il conseguimento daparte del ricorrente di un imponibile pari ed euro 586.638,28 derivante daplusvalenze su criptoattività, con conseguente imponibile Irpef ed impostadovuta e non versata pari euro 152.525,95. A fronte del dato obiettivo,richiamato e logicamente considerato, sulla base delle indagini espletate,rappresentato dalla mancata presentazione della dichiarazione fiscale, ilricorrente non contesta le attività svolte, né la mancata formalizzazionedelle stesse o, ancora, l’omessa dichiarazione, ma ipotizza una assenza didolo, quasi una sorta di giustificazione, derivante dallo svolgimento delleverifiche da parte della Guardia di Finanza. Tale elemento all’evidenza nonincide sulla chiara consistenza degli elementi integranti il fumus dellacondotta ascritta, che il Tribunale ha richiamato puntualmente,evidenziando la portata inequivoca della stessa (pag. 6 dove si è anchesottolineato che la ricostruzione tecnica delle plusvalenza è corroborata dariscontri esterni, rappresentati dalla emersione di rapporti con diversiexchange, dalla disponibilità di molteplici wallet non custodiali, dallasuccessiva conversione di parte delle criptovalute in attività flat). Sul puntosi deve, inoltre, riscontrare una esplicita considerazione del profilosoggettivo, che è stato, tra l’altro, delimitato in termini decisamentefavorevoli per il ricorrente, essendo stata ritenuta la ricorrenza del fumusdella condotta ascritta per il solo anno di imposta 2024. Il Tribunale ha,difatti, ritenuto elemento dirimente l’entrata in vigore della l. n. 197 del2022 che “ha introdotto l’obbligo di dichiarazione dei redditi da criptoSul punto si deve, tuttavia, osservare che questa Corte ha chiarito,con principio che si intende ribadire, che: “in tema di reati tributari, leplusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni speculative su"bitcoin" costituiscono materia imponibile anche se realizzate primadell'introduzione della lettera c-sexies nell'art. 67, comma 1, d.P.R. 22dicembre 1986, n. 917, ad opera dell'art. 1, comma 127, della legge 29dicembre 2022, n. 197, atteso che tale ultima disposizione rispondeunicamente ad esigenze di maggior dettagl io del la discipl inatributaria”(Sez. 3, n. 20740 del 28/04/2026, Mannini, Rv. 290125-01).La decisione appena citata ha chiarito che: “le cripto-attività sono stateoggetto di espressa regolamentazione, ai fini dell'imposizione fiscale, neld.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In particolare, la lett. c-sexies del comma1 dell'art. 67 di tale d.P.R., inserita dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197,prevede che rientrano nei redditi imponibili "le plusvalenze e gli altriproventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permutao detenzione di criptoattività, comunque denominate"…. Con l'art. 1,comma 127, della suindicata legge n. 197 del 2022 è stato, inoltre, stabilitoche "Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto criptoattività,comunque denominate, eseguite prima dell'entrata in vigore della presentelegge si considerano realizzate ai sensi dell'art. 67 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate prima dellamedesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell'art. 68,comma 5, del medesimo testo. Ai fini della determinazione dellaplusvalenza si applica all'art. 68, comma 6, del predetto testo unico". ….Quanto alla moneta virtuale e al suo possibile utilizzo sia come mezzo dipagamento sia per finalità di investimento deve rammentarsi che nell'art. 1del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal d.lgs. 4 ottobre2019, n. 125, la moneta virtuale veniva definita (lett. qq) "larappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una bancacentrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a unavaluta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquistodi beni e servizio o per finalità di investimento e trasferta, archiviata enegoziata elettronicamente".La suindicata disposizione è stata abrogata dal d.lgs. 5 settembre2024, n. 129 ("Adeguamento della normativa nazionale al regolamento(UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti(UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2020 e le direttive 2013/36/UE e (UE)2019/1937") che ha inserito nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 231 del 2007la lettera m-bis) che richiama per la definizione di cripto-attività il predettoregolamento (UE) 2023/1114 ……….deve rilevarsi quindi che anche primadell'introduzione dell'art. 67, comma 1, lettera c-sexies), del d.P.R. n. 917del 1986 le plusvalenze o gli altri proventi derivanti da operazioni confinalità speculative aventi a oggetto bítcoin rientravano nello spettro delleoperazioni imponibili ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c-quinquies),del predetto d.P.R. 917 del 1986, avente a oggetto, come la precedentelettera c-quater), l'imposizione fiscale per gli strumenti finanziari. Pertanto,diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, il comma 127 dell'art. 1della legge n. 197 del 2022, con riferimento all'impiego di criptovaluta confinalità di investimento, non comporta un obbligo impositivo nonprecedentemente previsto e non è configurabile violazione degli artt. 3 e25, comma 2, Cost. che imponga di sollevare questione di legittimitàcostituzionale. Con la nuova formulazione dell'art. 67 del d.P.R. n. 917 del1986 si è, in altri termini, inteso regolamentare, con maggiore dettaglio,contemplando anche le minusvalenze e l'ipotesi della permuta di cripto-valute, un obbligo impositivo comunque ricavabile dal Testo unico suiredditi. Il suindicato comma 127 è, dunque, norma transitoria che regola ilpassaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.”.6.4.Le considerazioni appena espresse, con particolare riferimento allapresenza di un obbligo impositivo ricavabile comunque dal TUIR,conducono all’assorbimento del quarto e del nono motivo di ricorso, tral’altro articolato in modo aspecifico, quanto alla violazione dell’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, non essendosi il ricorrente confrontato con la ricostruzionedel Tribunale, che ha richiamato la tesi difensiva e la sua irrilevanza, conpiena condivisione delle conclusioni raggiunte sul punto dal giudice di primogrado, che aveva ricostruito il flusso di denaro e le movimentazionifinanziarie in bìtcoins ricavabili dalle indagini espletate e ricostruttive delruolo attivo del ricorrente, con logica argomentazione conseguente,rappresentata dalla piena consapevolezza, in una tale situazione fattuale,della assenza in capo allo stesso dei requisiti legittimanti per accedere alladisciplina socio assistenziale, risultando effettivamente omessa lacomunicazione di informazioni dovute quanto alla propria situazionereddituale.La presenza di un consistente flusso di denaro, la utilizzazione delleutilità derivante dall’investimento in attività chiaramente riferibili adinvestimenti speculativi, l’intervenuta conversione di cripto attività in valutaflat e successiva canalizzazione in rapporti bancari formalmente intestatialla moglie [OSCURATO:PERSONA] sono tutti elementi ampiamente valorizzati,con motivazione congrua e del tutto priva di aporie, dal Tribunale pergiustificare la ricorrenza dei presupposti applicativi del vincolo reale anchenei confronti dell’immobile citato, attesa la diretta riferibilità delle sommeutilizzate per l’acquisto proprio al [OSCURATO:PERSONA]. Anche in questo caso ilricorrente non si confronta con la motivazione del Tribunale, con laricostruzione della schermatura posta in essere, conseguente alla direttariferibilità delle risorse proprio alla precedente attività di investimento edalla sua successiva monetizzazione, al fine evidente di disperdere lagaranzia patrimoniale del debitore fiscale.6.5.Manifestamente infondato èil terzo motivo di ricorso incentratosulla impossibilità di ritenere sussistente non solo il fumus commissi delicitia fini cautelari reali, ma lo stesso reato di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 74 del2000. Le argomentazioni spese sul punto dalla difesa sono generiche (nonessere decorso il termine per effettuare la dichiarazione) e non siconfrontano con le specifiche argomentazioni, logiche ed approfondite, resesul punto dal Tribunale in ordine alla oggettiva sottrazione delle risorse allaazione recuperatoria della amministrazione (pag. 11 e seg. dove è stataricostruita la piena consapevolezza dell’accertamento in corso e l’utilizzo diservizio di mixing idoneo ad offuscare la tracciabilità dei flussi e a recidereil collegamento tra mittente e destinatario finale delle cripto attività, senzache sia necessaria una preesistente e definitiva attivazione della pretesaerariale, considerata la natura del reato oggetto di imputazione provvisoriae l’integrazione della condotta anche nel caso in cui il pregiudizio dell’Erarionon si sia già definitivamente consolidato).Nel richiamare tale significativo insieme di elementi indiziari ilTribunale ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui siintende ribadire, secondo il quale in tema di sottrazione fraudolenta alpagamento delle imposte, hanno natura fraudolenta anche gli attidispositivi compiuti dall'obbligato che, diversamente da quelli simulati,determinino il trasferimento effettivo del bene, nel caso in cui risultinoconnotati da elementi di inganno o di artificio e, quindi, da stratagemmifinalizzati a sottrarre all'esecuzione le garanzie patrimoniali (Sez. 3, n.33988 del 16/06/2023, Fabiano, Rv. 285206-01; Sez. 3, n. 35983 del17/09/2020, Colanzi, Rv. 280372-01).A ciò si aggiunge che è consolidato il principio secondo il quale il delittodi sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo enon di danno, sicché, ai fini del perfezionamento, non è richiesta lasussistenza di una procedura di riscossione in atto (Sez. 3, n. 36290 del18/05/2011, Cualbu, Rv. 251076–01) e, ancora, che il reato previstodall'art. 11, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è integrato dall'uso di mezzifraudolenti per occultare i propri o altrui beni al fine di sottrarsi alpagamento del debito tributario, delle sanzioni e relativi interessi e nonpresuppone come necessaria la sussistenza di una procedura di riscossionecoattiva, essendo, invece, sufficiente l'idoneità, con giudizio ex ante, arendere in tutto o in parte ineff icace l 'att ività recuperatoriadell'Amministrazione finanziaria. (Fattispecie in cui è stata ritenutapenalmente rilevante la condotta di un commercialista che, in prossimitàdegli esiti di una verifica fiscale a suo carico, aveva ceduto immobili e quotesociali alla convivente). (Sez. 3, n. 39079 del 09/04/2013, Barei, Rv.256376–01)6.6.Sono infondati anche il primo, il secondo e l’ottavo motivo diricorso, che tendono a contestare la sussistenza del fumus del delitto sia inrelazione all’art. 11 appena citato, che quanto al delitto di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen.Deve, innanzitutto, essere ricordato che il risparmio di spesa derivanteda evasione fiscale ben può essere qualificato come “utilità proveniente daaltro delitto”in relazione al delittuo di autoriciclaggio.Come appena sottolineato, il Tribunale ha poi ampiamenteargomentato quanto alla sussistenza del fumus del delitto di cui all’art. 11d.lgs. n. 74 del 2000 (pag. 10 e segg.), specificamente ricostruendo glielementi indiziari relativi alle due diverse imputazioni e superando leobiezioni della difesa in modo puntuale, quanto alla asserita identità delprofitto derivante dai due reati e alla sostanziale impossibilità di configurareuna condotta di autoriciclaggio (pag. 13 e segg.).Alla luce dei principi in precedenza enunciati il Tribunale hacorrettamente individuato il portato e il vantaggio e profitto derivante dalledue condotte provvisoriamente imputate, ricostruendo in modo logico edargomentato l’evidente guadagno derivante dalla condotta di cui all’art. 11del d.lgs. n. 74 del 2000 e l”illecito trasformativo” posto in esseresuccessivamente e grazie a tale guadagno che consentiva appuntol’acquisto di cryptoassets, attività che si deve certamente considerarerientrante nell’ambito di attività di investimento speculativo, mediante ladestinazione ed inserimento dei nuovi beni, rappresentati dalla criptovalutanella sua totalità, in una situazione finalizzata al reinserimento etrasformazione in circuiti di investimento a carattere altamentespeculativo.Il Tribunale, con motivazione del tutto priva di aporie, sullabase di indagini articolate ed approfondite (che hanno evidenziato lecaratteristiche dello spostamento delle criptovalute, l’anonimizzazione delmeccanismo adottato, l’inserimento in portafogli finalizzati ad attività diinvestimento e scambio mediante un servizio di mixing progettato al fine direndere impossibile il tracciamento delle transazioni) ha ricostruito latrasformazione del profitto derivante dalla mancato adempimentodell’imposta fraudolentemente sottratta alla attività di riscossione coattiva,il risultato dell'attività criminosa, e l’assunzione di una autonomaindividualità, mediante l’acquisto di criptovalute, delle risorse diorigine illecita, tanto da essere destinate in diverso contesto, allontanatedalla loro reale provenienza mediante un articolato processo volto arendere non tracciabile ed anonimo il titolare del bene così trasferito,dunque integrando la provvista economica del nuovo delitto trasformativo(Sez. 2, n. 6024 del 09/01/2024, Albanese, Rv. 285932-01). Né apparefondato l’inciso richiamato nell’ambito del secondo motivo di ricorsosecondo il quale i beni oggetto di vincolo reale sarebbero destinati ad unuso personale, atteso che, come già affermato da questa Corte conprincipio che qui si intende ribadire, in tema di autoriciclaggio, opera laclausola di esclusione della punibilità attualmente prevista dall'art. 648-ter.1, comma quinto, cod. pen. nel solo caso in cui l'agente utilizzi o godain modo diretto dei beni provento del delitto presupposto, senza compieresu di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamentel'identificazione della loro delittuosa provenienza (Sez.2, n.25348 del14/05/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288326-01) elemento questo ampiamentesuperato dalle considerazioni rese dai giudici di merito ed allegato dallaparte ricorrente in modo aspecifico.7.Le conclusioni appena raggiunte richiedono, a parere del Collegio unaulteriore riflessione di tipo teorico, che vale a chiarire la effettivasussistenza dell’illecito trasformativo e, dunque, l’impossibilità diconsiderare sussistente, come sostenuto dal ricorrente, una differenza tra ilprofitto dell’illecito tributario e quello oggetto di autoriciclaggio.Il tema centrale e risolutivo è rappresentato dalla correttaindividuazione giuridica della natura dei c.d. cryptoassets, che sicaratterizzano per la loro essenza, definita costantemente nei commentiaccademici, come variabile e camaleontica, in continua evoluzione. Taleessenza, caratteristica dei cryptoassets, ha portato ad innumerevoliriflessioni e considerazioni, molto spesso incentrate: - sulle diverse formedi manifestazione/diffusione/acquisto e vendita delle criptovalute, oltre chesulle ragioni che ne hanno determinato l’emersione al fine di raggiungereun completo distacco dalle autorità centrali di emissione e controllo dellamoneta (c.d. shadow banking); - ancora sulle modalità di gestione diretta,indiretta e anonimizzata del complesso di transazioni conseguenti alpossesso di tali cryptoassets; - sulla natura di tali valute che, tuttavia, èbene sottolinearlo non riescono a manifestarsi con un proprio valoreautonomo, proprio perché hanno bisogno di un rapporto di cambio con altrevalute nazionali, che invece esistono e sono indicative di un valore reale enon di un mero “valore digitale” come quello che caratterizza le moltepliciforme nelle quali questi assets si manifestano.Come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], con argomentazioni convincenti eapprofondite, che rappresentano un elemento di discrimine nel caso dispecie, occorre evitare qualsiasi forma di confusione tra la funzioneeconomica e la natura giuridica dei cryptoassets e per giungere, concorretto approccio metodologico, ad individuare proprio la natura giuridicadelle criptovalute, dando per acquisiti alcuni dati caratteristici per cui, in viadi semplificazione, si può affermare che: - non esistono in rerum natura;-circolano digitalmente sulla rete; - sono slegate da frontiere e non hannouna localizzazione in alcuno specifico stato sovrano (dato questo che hasollevato numerose e contrastanti interpretazioni in tema di territorialità eimposizione fiscale); - non sono un mezzo di pagamento riconosciuto (inalcuni stati come la Cina sono vietate, in altri stati, ad esempio [OSCURATO:PERSONA],invece ammesse) e pur tuttavia sono utilizzate anche a tal fine, ma ciò èpossibile esclusivamente a seguito della accettazione dei singoli soggettiinteressati; - sono prive di un valore intrinseco e seguono un proprioandamento caratterizzato da estrema variabilità e rischio in correlazione alnumero chiuso che le caratterizza; - sono riconosciute generalmente cometotalmente adespote perché non emesse da autorità monetarie; - sonotendenzialmente slegate da qualsiasi forma di diretta riferibilitàall’acquirente o al venditore, essendo identificate mediante catenenumeriche.Appare quindi condivisibile - tenuto conto dei molteplici, e non coerentinel loro sviluppo, tentativi di definizione e di disciplina del fenomeno dellecriptovalute (BCE, Banca d’Italia, Consob, legislazione antiriciclaggio inapplicazione delle direttive comunitarie di riferimento) - al fine di ricostruiretale natura giuridica, l’approccio e l’analisi della [OSCURATO:PERSONA], che hasottolineato che la criptovaluta è sicuramente un res in commercium, cheassume rilevanza proprio per l’interesse dei singoli a disporne mediantescambio di denaro. Si deve quindi riscontrare la sussistenza di un interesseeconomico al bene della vita rappresentato dai cryptoassets, che è statodefinito ed individuato per negazione, ovvero “attraverso l’analisi delledifferenze tra le criptovalute rispetto alle altre realtà economiche già notealla scienza giuridica, per poi coglierne gli eventuali profili di autonomarilevanza”.Si è quindi sostenuto, con analisi approfondita e costruttiva, come icryptoassets:a)Non siano riconducibili al denaro ed alla moneta nonostantel’evidente possibilità di un uso degli stessi come strumenti di pagamento,perché privi quanto al primo dell’unità di conto e della riserva di valore,quanto alla seconda perché non inserite nella divisa di stato ed accettatecome mezzo di pagamento solo su base volontaria tra le parti (attraversoun adempimento ricondotto alla datio in solutum ai sensi dell’art. 1197 cod.civ.) in assenza della garanzia rappresentata dallo Stato emittente e dalleautorità di controllo; ne consegue che la obbligazione basata sullo scambiodi tali assets dovrebbe rientrare nel novero dei debiti di valore daquantificare “mediante aestimatio rei”. In tale ambito emerge unadistinzione fondamentale con i metodi di pagamento elettronici, atteso chequesti sono una rappresentazione digitale della moneta legale realmentecircolante, mentre la criptovaluta è una rappresentazione di valore digitale,che non trova alcun collegamento con la moneta legale realmentecircolante, se non per la circostanza che hanno bisogno di un rapporto dicambio con tali valute.b)Non possano essere equiparati a strumenti finanziari (attesa lachiara configurazione da parte del legislatore di una categoria chiusa, exart. 1, comma 2, d.lgs. n. 58 del 1998, con richiamo alla Sezione Cdell’allegato 1) e non possono essere ricondotti neanche al concetto divalore mobiliare (tenuto conto della esemplificazione di cui al comma 1-bisdell’art. 1 del d.lgs predetto) o ancora alla categoria di prodotto finanziario,appartenendo invece alla sfera del consumo e non dell’impiego delrisparmio in vista di un reddito o ritorno economico.c)Debbano trovare una loro collocazione, seppure atipica, nel concettocivilistico di bene, partendo dalla definizione di cui all’art. 810 cod. civ.,tenuto conto della constatazione empirica, secondo la quale unacriptovaluta “si produce, si trasferisce, si commercializza, è un quideconomicamente valutabile per il semplice fatto che degli operatori dimercato siano disposti a cedere utilità in cambio del suo possesso. Si èquindi osservato che se l’oggetto del godimento è la criptovaluta, questanon potrà che essere oggetto di diritto e “se i fenomeni che costituisconooggetto dei diritti sono giuridicamente cose, anche le criptovalute e più ingenerale i cryptoassets rientrano in tale categoria giuridica”.In conclusione, può sistematicamente essere riconosciuta autonomiaconcettuale a tali nuove manifestazioni economiche, che possono esserericomprese nella forma giuridica dei “beni” perché oggetto di autonomirapporti giuridici utili ed idonei a soddisfare un interesse patrimoniale, e,dunque,suscettibili di formare oggetto di diritti.Un bene, tuttavia, che si caratterizza per essere totalmentesmaterializzato (e non immateriale), non esistente in rerum natura(dunque bene, ma non cosa nel senso di porzione fisica del mondoesteriore), ma esistente digitalmente e ampiamente rappresentativo di unvalore (in tal senso la Direttiva 843/2018, che ha aggiunto all’art. 3 dellaDirettiva 849/2015 il n. 18 che, appunto, definisce tali nuovi strumenticome rappresentazione di valore digitale che: - non è emessa o garantitada una banca centrale o da un ente pubblico; - non è necessariamentelegata a una valuta legalmente istituita; - non possiede lo status giuridicodi valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche comemezzo di scambio; - può essere trasferita, memorizzata e scambiataelettronicamente ) che è gestibile solo mediante strumenti informatici ed ècaratterizzato da un accesso rigido e complesso, che trova il suo elementocentrale nel sostanziale anonimato dei titolari di tali beni.Un bene che può adeguatamente rappresentare la realtà economica efinanziaria sottostante al riciclaggio ed autoriciclaggio, sicché si deveconsiderare come le criptovalute rientrino nello status di oggetto di diritto,perché produttive di utilità come elemento di discrimen decisivo. Talicryptoassets emergono, dunque, quale significativa ed innovativa realtàfenomenica e giuridica in quanto oggetto di una di quelle attività, che sonodescritte per macroaree, dal disposto dell’art. 648-ter.1 cod. pen.Appare quindi opportuno sottolineare che le criptovalute rappresentanoun elemento di scambio, nell’ambito di quel locus artificialis che è ilmercato, la cui artificialità, nella definizione e negli insegnamenti di uno deipiù grandi giuristi dei nostri tempi, deriva dalla tecnica del diritto, che,quale conseguenza di decisioni politiche, conferisce forma all’economia. Ildiritto conferisce forma in tale modo - riconoscendo la emersione dellecriptovalute quale bene rispetto al quale ricorre un evidente interesserelazionale e di scambio - alla nuova realtà economica, finanziaria, ancheper finalità latu sensu speculative, che si esprime mediante talerappresentazione di valore digitale.In tal senso, si deve ricordare che la natura di bene, anche in ambitopenalistico, dei cryptoassets, è stata riconosciuta da questa Corte, che haaffermato che integra il delitto di appropriazione indebita la condotta disottrazione definitiva della cripto-attività "bitcoin", qualificabile come cosamobile agli effetti della legge penale, in quanto dato informatico, costituitodalla rappresentazione di un valore o di un diritto "digitale" trasferibile ememorizzabile elettronicamente (Sez. 2, n. 20138 del 20/03/2025, U., Rv.288063-01).Il dato risolutivo in tal senso, dopo anni di incerte definizioni e diapplicazione di categorie non omogenee alla realtà dei cryptoassets, èrappresentato dall'art. 3, comma 1, n. 5), del regolamento del Parlamentoeuropeo e del Consiglio 31 maggio 2023, n. 2023/1114/UE, definisce«"cripto-attività": una rappresentazione digitale di un valore o di un dirittoche può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando latecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga».Tale definizione è richiamata anche dall'art. 1, comma 2, lett. m-bis),del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (lettera inserita dall'art. 1, comma 1,lett. a, n. 3, del d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 204, c.d. decreto MICAR) erecepisce la riflessione dottrinale volta a far confluire tali assets nellacategoria dei beni, oggetto di interesse, parte del mercato secondo ladefinizione appena richiamata. Con tale decreto si è giunti, sulla base dellaprima effettiva definizione e connotazione in diritto del bene criptovaluta,ad un strutturato tentativo di disciplina della materia dei cryptoassets dalpunto di vista della vigilanza e controllo delle attività aventi ad oggetto,nelle più diverse ed articolate forme, lo scambio e gestione di tali beni nelmercato finanziario.Viene in tal senso riconosciuto, con una definizione coerente con lecaratteristiche di sistema, la più nota delle cripto-attività, qualerappresentazione, di un valore o di un diritto, «digitale», costituito da datiinformatici, come tale nel suo complesso, quindi, un bene che rientra anchenella possibile tutela penalistica (nel caso di specie appena citatoappropriazione indebita).8.L’insieme delle considerazioni, sia pure per sintesi, richiamateevidenzia, quindi, come nel caso di specie il Tribunale abbia correttamentemotivato avendo ampiamente ricostruito anche il fumus del delitto diautoriciclaggio (e il periculum derivante dalla disponibilità di quanto oggettodi vincolo reale) atteso che sono stati richiamati, in modo logico edarticolato, gli elementi sintomatici della sostituzione del profitto.Sostituzione attuata in modi diversi ed efficienti mediante l’acquisto di beni,che per la loro essenza e disciplina, tendono a rappresentare una modalitàparticolarmente efficace di scissione tra la chiara provenienza illecita dellaprovvista e la trasformazione della stessa per giungere ad attività di re-immissione, anche ed eventualmente a fini speculativi, del benecriptovaluta. Il Tribunale ha evidenziato in modo adeguato tale contesto,anche richiamando la modalità evoluta e particolarmente significativadell’illecito trasformativo, mediante il richiamo all’immediato sfruttamentodel servizio di mixing rappresentato dal wasabi wallet, sul quale confluivanoulteriormente, con caratteristiche specifiche di cui si dirà tra poco, propriole criptovalute acquistate con il provento derivante dal delitto presupposto,sicché è stata correttamente esclusa qualsiasi forma di identità osovrapposizione tra le condotte ascritte, così come del profitto dei due reatioggetto di imputazione provvisoria.Sul punto è difatti necessario sottolineare che il c.d. servizio di mixingrappresenta una interpretazione evolutiva dei sistemi di scambio dellecriptovalute al fine di aumentare il grado di anonimato e rendere piùdifficoltosa la tracciabilità degli scambi e la titolarità dei beni-valori digitali,che chiaramente rilevano non quale bene oggetto di godimento diretto, maper la loro già richiamata natura di investimento speculativo, che è stataconsiderata in modo logico ed argomentato dal Tribunale, tenendo ancheconto dello specifico contesto in cui si trovava ad operare il ricorrente,ricostruendo ed analizzando le caratteristiche della sua azione, estesa adiverse condotte illecite in ambiti diversi, mediante una corposa provalogica oltre che documentale.È stato dunque richiamato un sistema, una serie di attività cheeffettivamente raggiungono l’obiettivo di ostacolare la tracciabilità delletransazioni poste in essere mediante criptovalute, utilizzando un servizio dimixing che, per le sue caratteristiche, riesce a creare una frattura rispettoalla presenza sulla rete dei diversi passaggi di acquisto e cessione di valutadigitale, mediante il trasferimento diparte dell’informazione al di fuori dellarete.[OSCURATO:PERSONA] si è ampiamente occupata di tali sistemi, soprattuttoperché collegati a forme evolute di autoriciclaggio e cyberlaundering perorganizzazioni di stampo mafioso e terroristiche, chiarendo che i servizi dimixing rendono possibile il deposito dei bitcoins sui c.d. conti di ingresso,consentendo poi di riprendere il denaro virtuale sui c.d. conti di uscita.Il servizio di mixing impedisce, dunque, che sia possibile associaredirettamente l ’ammontare di denaro o criptovaluta depositatoall’ammontare ritirato alla fine, ciò mediante l’applicazione di tecnichecollaudate per ottenere questo risultato; ovvero la spedizione dicriptovalute depositate a più conti che a loro volta li inviano ad altri conti.Si è quindi empiricamente osservato che in questo modo la rete deipassaggi risulterà in grado di confondere i collegamenti diretti o ricostruiticon i diretti titolari di tali beni, attesa la presenza di catena più lunga e conpiù diramazioni fra loro interconnesse.Elemento caratterizzante tale servizio è stata quindi ritenuta lacreazione di indirizzi chiamati conti bounce ai quali si collegano plurimeloro per il tramite del raggruppamento dei fondi di più utenti, che si sonorivolti al servizio di mixing, in un unico indirizzo, il c.d. conto pool o pot, dalquale si effettua poi la nuova spedizione a più indirizzi.Tale ricostruzione evidenzia, quindi, con maggiore chiarezza la chiaraconsapevolezza del ricorrente, in relazione al disposto sequestro, dellaportata della propria condotta, chiaramente finalizzata a sostituire etrasferire in attività economiche, finanziarie o speculative tali beni(chiaramente acquistati con il profitto derivante dal reato presupposto) alfine eliminare il collegamento, in termini di taint analysis, la c.d. analisidella contaminazione, fra indirizzi di origine e quelli di destinazione.La attività posta in essere, riscontrata mediante articolata attività diindagine, per come compiutamente richiamata dal Tribunale e noncontestata dal ricorrente, ha oggettivamente determinato la nontracciabilità delle informazioni, così realizzando una serie di azioni volte arecidere la possibilità di collegare diversi invii di denaro o cryptoassets; unaserie di condotte tali da non rendere possibile una immediata e direttaidentificazione non solo del destinatario, ma anche del numero degli stessi(unlinkability), con conseguente non tracciabilità di un intervenuto scambiodi denaro fra i destinatari degli invii di criptovalute (untraceability).A questi elementi di base se ne aggiungono altri specializzanti e dariferire ai diversi, ed in continua evoluzione, servizi di mixing, analizzati daitecnici della materia, come le ring signatures e le chiavi pubbliche e privateone, che valgono a descrivere un sistema, quale quello utilizzato dalricorrente, che ha lo scopo evidente di evitare un tracciamento, di impediredi individuare le attività a carattere speculativo poste in essere,l’ammontare delle stesse e la diretta riferibilità al titolare del benecriptovaluta anche quanto ad una sua eventuale conversione in denaro.9.Tale profitto, in conclusione, contrariamente a quanto sostenuto dalricorrente, è stato considerato nella sua identità e autonoma portata, conuna motivazione che non si presta a censure in questa sede; è stataricostruita la sua nuova e diversa consistenza, chiaramente finalizzata adulteriori attività speculativa o di investimento immobiliare (come emersoquanto al bene immobile intestato alla moglie) con una sua diversadestinazione, richiamando il transito nella disponibilità di altro soggettogiuridico, senza possibilità di collegarlo direttamente al ricorrente, inpresenza di forme di accesso super garantite e finalizzate allaanonimizzazione, così permettendo il godimento di beni e la disponibilità dirisorse rappresentati da beni rientranti in generale tra i c.d. cryptoassets,senza che sia immediatamente tracciabile la provenienza illecita deglistessi, tra l'altro essendo irrilevante che l'operazione possa essere inseguito ed eventualmente rivelata grazie alle abilità degli investigatori,ricorrendo comunque un ostacolo all'individuazione del compendiodelittuoso (Sez. 2, n. 35260 del 08/09/2021, Pari, Rv. 281942-01).In tal senso, si deve osservare come proprio le caratteristiche dellaazione provvisoriamente imputata, gli elementi indiziari richiamati quantoalla ricorrenza del fumus commissi deliciti e pericolo di dispersione, sianoestremamente significativi ed espliciti al fine di ritenere sussistenti ipresupposti per la applicazione del vincolo reale anche quanto al delitto dicui all’art. 648-ter.1 cod. pen. (pag. 12 e segg. dove si è valorizzato: - iltrasferimento da un wallet a carattere ordinario ad un servizio di mixing,progettato appositamente per offuscare la tracciabilità delle transazioni incriptovalute; - l’anonimizzazione di tali transazioni; - la finalizzazione dellamera conservazione statica). Ebbene, nel caso di specie, ricorre la illecitaed ulteriore vestizione di utilità provenienti dal delitto presupposto el’inserimento delle stesse in circuiti ed attività a carattere speculativo inambito economico finanziario in assenza di qualsiasi allegazione in sensoalternativo da parte del ricorrente.Sono quindi state compiutamente affrontate tutte le censure difensive,tra l’altro reiterate in questa sede, in assenza di violazione di legge, conuna motivazione che certamente non si può ritenere né assente, néapparente o mancante o ancora basata su una qualsiasi forma ditravisamento.10. Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 26731/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris