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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 giugno 2020

Cassazione n. 44195/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; hettettritite le coaltrsirrnrcter Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata alla rideterminazione della pena di cui al provvedimento di cumulo emesso dal P.m. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], sul presupposto che da essa dovesse essere scomputata parte della pena espiata in esecuzione di sentenze aventi ad oggetto reati poi unificati per continuazione dal Tribunale di Napoli in funzione di giudice dell'esecuzione con ordinanza depositata il 15/06/2020, che riduceva la pena complessiva.

2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 73, 76, 80 e 663 cod. proc. pen., rappresentando che "l'emissione di un provvedimento di cumulo per l'esecuzione di pene concorrenti non solo da espiare, ma già espiate, è funzionale a determinare, tra l'altro, con precisione la maturazione di quei requisiti temporali per poter accedere ai benefici penitenziari laddove si è in presenza di reati cd. ostativi ex art. 4 bis 0.P.".

La difesa insiste, pertanto, per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.

La richiesta formulata, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], al Giudice dell'esecuzione era volta alla rideterminazione della pena di cui al provvedimento di cumulo del 14/06/2018, con scomputò di parte delle pene espiate in 'esecuzione delle sentenze aventi ad oggetto reati poi unificati per continuazione dal Tribunale di Napoli in funzione di giudice dell'esecuzione.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] correttamente l'ha ritenuta non accoglibile, poiché le pene di cui si chiede lo scomputo risultano essere tutte espiate prima della commissione dei delitti relativi alle condanne per le quali è intervenuto il provvedimento di cumulo in esame e le stesse hanno costituito oggetto di precedenti provvedimenti di cumulo, come da certificato del casellario giudiziale.

Invero, alla richiesta di rideterminazione osta il disposto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., che prevede che possono essere computate le sole "pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire".

In tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato (Sez. 1 , n. 13985 del 25/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278939: fattispecie in cui è stata esclusa l'erroneità del cumulo operato tra la pena irrogata al ricorrente per un reato commesso dopo la sua remissione in libertà, conseguente ad un provvedimento di grazia poi revocato, e la pena residua da espiare).

A fronte di argomentazioni Che fanno buon governo dei predetti principi, il ricorrente non contesta che le pene per le quali il Tribunale di Napoli ha riconosciuto la continuazione siano state già espiate prima della commissione dei delitti di cui al nuovo provvedimento di cumulo di [OSCURATO:PERSONA], ma sostiene genericamente che l'inserimento di tali pene sia necessario per i benefici penitenziari in presenza di reati ostativi.

Mentre, in realtà, nell'istanza al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si chiedeva lo scomputo al fine di utilizzare lo sconto di pena per la continuazione in relazione alle pene di cui ai successivi reati.

E comunque non si comprende il riferimento a reati ostativi ex art. 4 bis, in ordine ai quali non risulta sussistere a carico di [OSCURATO:PERSONA] alcun titolo in esecuzione.

2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; hettettritite le coaltrsirrnrcter Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata alla rideterminazione della pena di cui al provvedimento di cumulo emesso dal P.m. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], sul presupposto che da essa dovesse essere scomputata parte della pena espiata in esecuzione di sentenze aventi ad oggetto reati poi unificati per continuazione dal Tribunale di Napoli in funzione di giudice dell'esecuzione con ordinanza depositata il 15/06/2020, che riduceva la pena complessiva. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 73, 76, 80 e 663 cod. proc. pen., rappresentando che "l'emissione di un provvedimento di cumulo per l'esecuzione di pene concorrenti non solo da espiare, ma già espiate, è funzionale a determinare, tra l'altro, con precisione la maturazione di quei requisiti temporali per poter accedere ai benefici penitenziari laddove si è in presenza di reati cd. ostativi ex art. 4 bis 0.P.". La difesa insiste, pertanto, per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. La richiesta formulata, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], al Giudice dell'esecuzione era volta alla rideterminazione della pena di cui al provvedimento di cumulo del 14/06/2018, con scomputò di parte delle pene espiate in 'esecuzione delle sentenze aventi ad oggetto reati poi unificati per continuazione dal Tribunale di Napoli in funzione di giudice dell'esecuzione. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] correttamente l'ha ritenuta non accoglibile, poiché le pene di cui si chiede lo scomputo risultano essere tutte espiate prima della commissione dei delitti relativi alle condanne per le quali è intervenuto il provvedimento di cumulo in esame e le stesse hanno costituito oggetto di precedenti provvedimenti di cumulo, come da certificato del casellario giudiziale. Invero, alla richiesta di rideterminazione osta il disposto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., che prevede che possono essere computate le sole "pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire". In tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato (Sez. 1 , n. 13985 del 25/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278939: fattispecie in cui è stata esclusa l'erroneità del cumulo operato tra la pena irrogata al ricorrente per un reato commesso dopo la sua remissione in libertà, conseguente ad un provvedimento di grazia poi revocato, e la pena residua da espiare). A fronte di argomentazioni Che fanno buon governo dei predetti principi, il ricorrente non contesta che le pene per le quali il Tribunale di Napoli ha riconosciuto la continuazione siano state già espiate prima della commissione dei delitti di cui al nuovo provvedimento di cumulo di [OSCURATO:PERSONA], ma sostiene genericamente che l'inserimento di tali pene sia necessario per i benefici penitenziari in presenza di reati ostativi. Mentre, in realtà, nell'istanza al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si chiedeva lo scomputo al fine di utilizzare lo sconto di pena per la continuazione in relazione alle pene di cui ai successivi reati. E comunque non si comprende il riferimento a reati ostativi ex art. 4 bis, in ordine ai quali non risulta sussistere a carico di [OSCURATO:PERSONA] alcun titolo in esecuzione. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual