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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 aprile 2021

Cassazione n. 40326/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA - 9 NOV 2021 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 15 aprile 2021, e depositata in data 6 maggio 2021, il Tribunale di Napoli, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro preventivo impeditivo dei locali di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] in cui era insediata la pescheria facente capo a [OSCURATO:PERSONA].

La misura cautelare indicata è stata disposta per impedire la prosecuzione dei reati attribuiti a [OSCURATO:PERSONA] ed ai suoi complici, tra loro associati per g delinquere, e che si ritengono commessi anche mediante i locali in sequestro, costituendo essi il quartier generale dell'associazione criminale.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nominato quale sostituto del difensore dell'imputato, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 321, comma 2, cod. proc. peri., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla legittimità del sequestro preventivo impeditivo, in quanto relativo a beni appartenenti a soggetto terzo estraneo al reato.

Si deduce che: -) la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non è indagata per alcuna ipotesi di reato (qreya_pradotto —a1--T.H-burrateí, -) il precedente richiamato dal Tribunale per respingere l'istanza di riesame, Sez. 3, n. 57595 del 2018, si riferisce a terzi "non" in buona fede; -) la ricorrente si è limitata a concedere in locazione un bene nel quale era esercitata l'attività di rivendita di pesce, avente ad oggetto anche alcuni mitili non commerciabili; -) per disporre il sequestro impeditivo di un bene non è sufficiente che questo sia stato impiegato per la commissione del reato, ma è necessario che lo stesso rappresenti un mezzo indispensabile per l'attuazione o la protrazione della condotta criminosa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché il ricorrente deve ritenersi, nella specie, soggetto privo di un interesse concreto ed attuale a proporre l'istanza di riesame, nonché, conseguentemente, il ricorso per cassazione.

2. L'istanza di riesame avverso un decreto di sequestro preventivo, a norma dell'art. 322, comma 1, cod. proc. pen., può essere presentata dall'imputato, dal suo difensore, dalla persona alla quale le cose sono state sequestrate e dalla persona che avrebbe diritto alla loro restituzione.

L'odierna ricorrente si qualifica, e si è qualificata in sede di riesame, come proprietaria e locataria dell'immobile sottoposto a sequestro.

3. La questione della legittimazione del proprietario di beni concessi in locazione a terzi, e sottoposti a sequestro preventivo, a proporre istanza di riesame avverso il provvedimento impositivo della misura cautelare risulta aver dato luogo a soluzioni contrastanti in giurisprudenza.

3.1. Secondo un orientamento, in tema di sequestro preventivo, il proprietario di una cosa sequestrata, data in locazione a terzi, non è legittimato a proporre istanza di riesame poiché la res non è nella sua disponibilità e non potrebbe, quindi, conseguirne la restituzione; può soltanto chiedere la revoca della misura, dopo aver ottenuto la risoluzione anticipata del contratto (così Sez. 3, n. 42144 del 25/06/2013, Sorgente, Rv. 257369-01, nonché Sez.3, n. 4407 del 16/12/1997, dep. 1998, Petino, Rv. 209861-01).

A fondamento di questo principio si sottolinea che l'elemento preclusivo alla legittimazione è costituito dalla mancanza di disponibilità del bene e, quindi, dalla impossibilità di ottenerne la restituzione.

Al più, si aggiunge, l'istante potrebbe formulare istanza di dissequestro, al solo fine di adempiere «l'obbligo di assicurare la disponibilità del godimento della cosa».

3.2. Secondo altro orientamento, invece, in tema di sequestro preventivo, il proprietario di una cosa sequestrata, data in locazione a terzi, è legittimato a proporre istanza di riesame, in quanto la res rimane nella sua disponibilità giuridica, messa in pericolo dalla emissione di misure cautelari funzionali all'adozione di uno strumento, quale la confisca penale, idoneo a determinare la definitiva ablazione del bene (cfr. Sez. 3, n. 44901 del 09/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267921-01, nonché, in relazione a vicenda analoga, ma non identica, Sez. 6, n. 3975 del 16/10/1997, Schwen, Rv. 210309-01, relativa ad impugnazione di sequestro di immobile su cui esercitava un diritto di godimento un soggetto diverso dal proprietario, in quanto assegnatario dell'immobile per provvedimento del giudice in una causa di separazione tra coniugi).

La più recente tra le due decisioni valorizza il profilo della disponibilità giuridica del bene da parte del proprietario, e la messa in pericolo di tale posizione dalla adozione di una misura cautelare strumentale alla confisca penale, quest'ultima costituendo strumento idoneo a determinare la definitiva ablazione del bene dal patrimonio del titolare ed il suo transito fra i beni pubblici.

4. La soluzione della questione, ad avviso del Collegio, può essere individuata in considerazione del profilo dell'interesse concreto ed attuale alla restituzione.

Invero, costituisce principio ormai generalmente condiviso quello secondo cui anche l'indagato, per quanto astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame a norma dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre l'impugnazione solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedinnentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (così, per tutte, Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098-01, e Sez. 5, 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005-01).

Ora, il sequestro preventivo a fini impeditivi, siccome istituto funzionale a precludere la «libera disponibilità di una cosa [ritenuta] pertinente al reato», mira 3 L'Lki ai: 9\1\ ad interferire sulla disponibilità "materiale" del bene, ma non pone in discussione la disponibilità "giuridica" dello stesso.

Di conseguenza, nei casi di sequestro preventivo impeditivo, trattandosi di misura interinale non funzionale ad una ablazione, il proprietario di un bene concesso in locazione è titolare di un interesse concreto ed attuale alla restituzione solo se allega di essere egli il soggetto che rientra o deve rientrare nella disponibilità materiale del bene, per aver risolto il contratto di locazione, o per dover adempiere l'obbligo di assicurare la disponibilità del godimento della cosa.

Del resto, il locatario di un bene, in quanto detentore qualificato di questo, e come tale legittimato anche ad attivare la tutela possessoria in sede civile (cfr. Sez. 2 civ., n. 18486 del 01/09/2014, Rv. 632720-01), è soggetto definibile, a norma dell'art. 322 cod. proc. pen., come «persona [...] che avrebbe diritto alla restituzione» della cosa (cfr., infatti, per l'affermazione della legittimazione del locatario di un bene a proporre istanza di riesame ex art. 322 cod. proc. pen., Sez. 3, n. 1621 del 30/04/1999, Min.

Finanze, Rv. 213994-01).

5. Applicando il principio indicato nel caso di specie, deve escludersi un interesse concreto ed attuale della ricorrente a proporre riesame e quindi ricorso per cassazione avverso il sequestro del bene da lei concesso in locazione.

Invero, da un lato, il sequestro è impeditivo.

Dall'altro, la ricorrente si qualifica come proprietaria e locataria dell'immobile sottoposto a sequestro, e non ha allegato né di essere compulsata ad adempiere l'obbligo di restituzione al locatario, né di aver risolto tale contratto.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA - 9 NOV 2021 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 15 aprile 2021, e depositata in data 6 maggio 2021, il Tribunale di Napoli, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro preventivo impeditivo dei locali di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] in cui era insediata la pescheria facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. La misura cautelare indicata è stata disposta per impedire la prosecuzione dei reati attribuiti a [OSCURATO:PERSONA] ed ai suoi complici, tra loro associati per g delinquere, e che si ritengono commessi anche mediante i locali in sequestro, costituendo essi il quartier generale dell'associazione criminale. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nominato quale sostituto del difensore dell'imputato, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 321, comma 2, cod. proc. peri., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla legittimità del sequestro preventivo impeditivo, in quanto relativo a beni appartenenti a soggetto terzo estraneo al reato. Si deduce che: -) la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non è indagata per alcuna ipotesi di reato (qreya_pradotto —a1--T.H-burrateí, -) il precedente richiamato dal Tribunale per respingere l'istanza di riesame, Sez. 3, n. 57595 del 2018, si riferisce a terzi "non" in buona fede; -) la ricorrente si è limitata a concedere in locazione un bene nel quale era esercitata l'attività di rivendita di pesce, avente ad oggetto anche alcuni mitili non commerciabili; -) per disporre il sequestro impeditivo di un bene non è sufficiente che questo sia stato impiegato per la commissione del reato, ma è necessario che lo stesso rappresenti un mezzo indispensabile per l'attuazione o la protrazione della condotta criminosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché il ricorrente deve ritenersi, nella specie, soggetto privo di un interesse concreto ed attuale a proporre l'istanza di riesame, nonché, conseguentemente, il ricorso per cassazione. 2. L'istanza di riesame avverso un decreto di sequestro preventivo, a norma dell'art. 322, comma 1, cod. proc. pen., può essere presentata dall'imputato, dal suo difensore, dalla persona alla quale le cose sono state sequestrate e dalla persona che avrebbe diritto alla loro restituzione. L'odierna ricorrente si qualifica, e si è qualificata in sede di riesame, come proprietaria e locataria dell'immobile sottoposto a sequestro. 3. La questione della legittimazione del proprietario di beni concessi in locazione a terzi, e sottoposti a sequestro preventivo, a proporre istanza di riesame avverso il provvedimento impositivo della misura cautelare risulta aver dato luogo a soluzioni contrastanti in giurisprudenza. 3.1. Secondo un orientamento, in tema di sequestro preventivo, il proprietario di una cosa sequestrata, data in locazione a terzi, non è legittimato a proporre istanza di riesame poiché la res non è nella sua disponibilità e non potrebbe, quindi, conseguirne la restituzione; può soltanto chiedere la revoca della misura, dopo aver ottenuto la risoluzione anticipata del contratto (così Sez. 3, n. 42144 del 25/06/2013, Sorgente, Rv. 257369-01, nonché Sez.3, n. 4407 del 16/12/1997, dep. 1998, Petino, Rv. 209861-01). A fondamento di questo principio si sottolinea che l'elemento preclusivo alla legittimazione è costituito dalla mancanza di disponibilità del bene e, quindi, dalla impossibilità di ottenerne la restituzione. Al più, si aggiunge, l'istante potrebbe formulare istanza di dissequestro, al solo fine di adempiere «l'obbligo di assicurare la disponibilità del godimento della cosa». 3.2. Secondo altro orientamento, invece, in tema di sequestro preventivo, il proprietario di una cosa sequestrata, data in locazione a terzi, è legittimato a proporre istanza di riesame, in quanto la res rimane nella sua disponibilità giuridica, messa in pericolo dalla emissione di misure cautelari funzionali all'adozione di uno strumento, quale la confisca penale, idoneo a determinare la definitiva ablazione del bene (cfr. Sez. 3, n. 44901 del 09/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267921-01, nonché, in relazione a vicenda analoga, ma non identica, Sez. 6, n. 3975 del 16/10/1997, Schwen, Rv. 210309-01, relativa ad impugnazione di sequestro di immobile su cui esercitava un diritto di godimento un soggetto diverso dal proprietario, in quanto assegnatario dell'immobile per provvedimento del giudice in una causa di separazione tra coniugi). La più recente tra le due decisioni valorizza il profilo della disponibilità giuridica del bene da parte del proprietario, e la messa in pericolo di tale posizione dalla adozione di una misura cautelare strumentale alla confisca penale, quest'ultima costituendo strumento idoneo a determinare la definitiva ablazione del bene dal patrimonio del titolare ed il suo transito fra i beni pubblici. 4. La soluzione della questione, ad avviso del Collegio, può essere individuata in considerazione del profilo dell'interesse concreto ed attuale alla restituzione. Invero, costituisce principio ormai generalmente condiviso quello secondo cui anche l'indagato, per quanto astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame a norma dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre l'impugnazione solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedinnentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (così, per tutte, Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098-01, e Sez. 5, 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005-01). Ora, il sequestro preventivo a fini impeditivi, siccome istituto funzionale a precludere la «libera disponibilità di una cosa [ritenuta] pertinente al reato», mira 3 L'Lki ai: 9\1\ ad interferire sulla disponibilità "materiale" del bene, ma non pone in discussione la disponibilità "giuridica" dello stesso. Di conseguenza, nei casi di sequestro preventivo impeditivo, trattandosi di misura interinale non funzionale ad una ablazione, il proprietario di un bene concesso in locazione è titolare di un interesse concreto ed attuale alla restituzione solo se allega di essere egli il soggetto che rientra o deve rientrare nella disponibilità materiale del bene, per aver risolto il contratto di locazione, o per dover adempiere l'obbligo di assicurare la disponibilità del godimento della cosa. Del resto, il locatario di un bene, in quanto detentore qualificato di questo, e come tale legittimato anche ad attivare la tutela possessoria in sede civile (cfr. Sez. 2 civ., n. 18486 del 01/09/2014, Rv. 632720-01), è soggetto definibile, a norma dell'art. 322 cod. proc. pen., come «persona [...] che avrebbe diritto alla restituzione» della cosa (cfr., infatti, per l'affermazione della legittimazione del locatario di un bene a proporre istanza di riesame ex art. 322 cod. proc. pen., Sez. 3, n. 1621 del 30/04/1999, Min. Finanze, Rv. 213994-01). 5. Applicando il principio indicato nel caso di specie, deve escludersi un interesse concreto ed attuale della ricorrente a proporre riesame e quindi ricorso per cassazione avverso il sequestro del bene da lei concesso in locazione. Invero, da un lato, il sequestro è impeditivo. Dall'altro, la ricorrente si qualifica come proprietaria e locataria dell'immobile sottoposto a sequestro, e non ha allegato né di essere compulsata ad adempiere l'obbligo di restituzione al locatario, né di aver risolto tale contratto. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle