CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24447/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 5924/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 337 e 624 cod. pen., con il quale si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto manifestamente infondato; Considerato, invero, che, la Corte d'appello, nell'esercizio del proprio potere discrezionale e con motivazione, per come argomentata, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, ha ritenuto ostativi alla concessione del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen. la gravità dei fatti, i precedenti penali, anche specifici, del ricorrente, l'assenza di elementi da cui desumere la resipiscenza del ricorrente, nonché l'assenza di ulteriori elementi positivamente valutabili a favore del predetto; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il