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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23607/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] la sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio relativamente all'aggravante dell'ingente quantità, con effetto estensivo in favore di [OSCURATO:PERSONA], e per l'inammissibilità dei ricorsi nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dV 9/2/Z9)91, la Cort di appello di Milano ha parzialmente j/4( '.7.-•"-4. riformato quella det-}e-.194P. del Tfibunale di Milano in data 5/12/2019, rideterminando, a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], riducendo altresì la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] e confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 1 e 2, aventi ad oggetto importazione, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo hashish, reati aggravati ai sensi dell'art. 61-bis cod. pen. e 80 d.P.R. 309 del 1990.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore.

Deduce la nullità della sentenza per apparenza della motivazione.

In particolare, la Corte aveva omesso di motivare in ordine ai temi dedotti con l'atto di appello, riguardanti un episodio di cessione, la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309 del 1990, l'aggravante della transnazionalità.

3. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore.

3.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al concorso nei reati contestati.

A fronte di quanto dedotto nei motivi di appello, la Corte si era limitata a rinviare alla sentenza di primo grado e alle conversazioni intercettate in essa richiamate, condividendone la valenza ma omettendo di rispondere alle censure difensive.

In particolare, la Corte aveva omesso di spiegare come potesse ravvisarsi la consapevole partecipazione del ricorrente e di indicare gli elementi dai quali avrebbe potuto desumersi l'apporto causale nell'attività di custodia, trasporto, acquisto dello stupefacente.

3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990.

La Corte aveva fatto riferimento agli ingenti quantitativi movimentati, ma non aveva fornito una risposta puntuale a quanto devoluto.

Richiama il ricorrente l'orientamento in forza del quale l'aggravante dell'ingente quantità presuppone che il quantitativo riferibile al principio attivo sia non inferiore a 2 chilogrammi e rileva che la Corte non aveva dato conto di ciò, in quanto la mancanza di sequestri a carico del ricorrente non aveva consentito di verificare il principio attivo, non potendosi valorizzare il sequestro eseguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal quale era emerso un dato ponderale non sufficiente per giustificare l'applicazione dell'aggravante.

3.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con travisamento della prova in ordine all'aggravante dell'ingente quantità.

La Corte aveva utilizzato un'informazione non riscontrabile negli atti processuali, facendo riferimento a sequestri di ingenti quantitativi, conseguenti all'attività investigativa e captativa, ma tali sequestri non avevano superato quantitativi superiori ad un chilogrammo, dovendosi dunque ravvisare un travisamento della prova.

3.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 240 cod. pen. e all'art. 12-sexies d.l. 306 del 1992.

La Corte non aveva considerato le spiegazioni fornite nei motivi aggiunti in ordine alla provenienza lecita del denaro sequestrato, essendo stata altresì prodotta documentazione circa la disponibilità da parte di Galimberti di risparmi derivanti da attività lavorativa.

Era stata chiesta l'acquisizione di documentazione a sostegno dell'assunto ma la Corte aveva omesso qualsiasi valutazione, non fornendo motivazione in ordine agli elementi addotti dalla difesa.

3.5. Con ulteriore memoria il difensore del ricorrente ha proposto motivi nuovi incentrati sul tema della configurabilità dell'aggravante in assenza di dato analitico e sulla base delle sole conversazioni intercettate, nonché a fronte del sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 17Ly ,.A7r,1-1

4. Il PG. ha in4iato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per effetto estensivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'aggravante ex art. 80 d.P.R. 309 del 1990 e per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi nel resto.

5. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, la cui operatività è stal:a successivamente prorogata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Il predetto ha nel giudizio di appello concordato la pena ai sensi dell'art. 599- bis cod. pen., con rinuncia ai restanti motivi Deve al riguardo richiamarsi il principio per cui «in terna di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

Nel caso di specie il ricorso deduce genericamente temi relativi ai motivi di appello che avevano formato oggetto di rinuncia, discendendone l'inammissibilità, in assenza di censure consentite in questa sede.

2. Venendo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], se ne rileva la complessiva infondatezza.

2.1. E' innanzi tutto inammissibile il primo motivo che si risolve nell'assertiva contestazione della motivazione posta dalla Corte a fondamento della conferma della condanna pronunciata in primo grado.

Ed invero il ricorrente segnala di aver ropoto con l'atto di appello censure 1r i iii• riguardanti vari passaggi della sentenza del .P., richiamata dalla Corte, ma non indica specificamente quali doglianze sarebbero state pretermesse e quale ne fosse la decisività, al fine di disarticolare la ricostruzione proposta dai Giudici di merito.

Va, peraltro, rilevato che la Corte ha dato conto degli elementi a carico del ricorrente, già valutati dal primo Giudice e prevalentemente costituiti da attività tecniche di intercettazione, sottolineando come l'inequivoco tenore delle conversazioni, peraltro ampiamente valorizzate nella sentenza di primo grado, consentisse di ritenere il ricorrente attivamente coinvolto nel traffico di sostanza stupefacente del tipo hashish, proveniente dal Marocco, stoccata in Spagna e poi trasferita e ceduta in Italia, essendo indicati i colloqui dai quali era possibile desumere che [OSCURATO:PERSONA] si trovasse in Spagna per la custodia dello stupefacente, unitamente ai correi, tra i quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e si occupasse di trasportarne dei quantitativi in Italia, con espliciti riferimenti al tipo di droga e ai relativi prezzi.

Fra l'altro la Corte ha sottolineato come a seguito di una mirata operazione fossero stati recuperati nella fase in cui la droga era stata appena prima trasferita altrove, sacchi di juta della capacità di circa 33 chilogrammi ciascuno, a conferma della disponibilità di circa 900/1000 chilogrammi di sostanza stupefacente, emergente anche da una conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

E' stato dato conto inoltre del fatto che nel corso delle indagini erano stati fermati corrieri e recuperati rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti.

Su tali basi il motivo di ricorso risulta aspecifico e comunque volto a formulare contestazioni inerenti al merito, non consentite in questa sede, in quanto riguardanti la valorizzazione delle conversazioni, che la Corte ha sottoposto, come il primo Giudice, ad attenta analisi ed a non illogica interpretazione.

2.2. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente, sono infondati.Il ricorrente ha sottolineato come ai fini dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, la Corte non avesse fatto riferimento ad accertamenti tecnici, riferiti al principio attivo della droga oggetto del traffico, ed ha rilevato come non potessero valorizzarsi sequestri aventi ad oggetto quantitativi inidonei a qualificare l'ingente quantità.

Orbene, deve ribadirsi che l'aggravante dell'ingente quantità è ravvisabile allorché il quantitativo, nel caso di droghe leggere, come l'hashish, corrisponda ad almeno 2 chilogrammi, corrispondenti a 4.000 volte il valore soglia di 500 milligrammi, tabellarmente previsto, da ritenersi valido anche dopo la riforma introdotta dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79 (sul punto Sez.

U. n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, che ha confermato il principio affermato da Sez.

U. n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150).

Nel caso di specie, pur non essendo stati specificamente valorizzati esiti di accertamenti analitici, nondimeno è stato dato conto della concreta consistenza del traffico, risultante dalle conversazioni intercettate e poi via via inverata da singole operazioni di sequestro, oltre che dai numerosi riferimenti al prezzo della droga oggetto di importazione e cessione.

In particolare, risulta dirimente che la Corte abbia confermato la circostanza che i soggetti coinvolti avessero potuto disporre in concorso tra loro, provvedendo alla custodia della droga e alla successiva movimentazione, di una partita di circa 1.000 chilogrammi, suffragata anche da conversazioni intercettate, dato esorbitante e tale da eliminare di per sé ogni incertezza in ordine al carattere ingente del quantitativo, in assenza di specifiche e mirate contestazioni, riguardanti, da un lato, quella consistente disponibilità e, dall'altro, la qualità della droga, in senso contrario essendosi peraltro dato conto nelle sentenze di merito di singoli sequestri di quantitativi comunque rilevanti e di prezzi coerenti con il tipo di droga trattata.

A fronte del tenore della contestazione e delle risultanze acquisite, la motivazione della sentenza impugnata risulta dunque idonea a dar conto dell'ingente quantità, attraverso il riferimento alla droga movimentata, risultante dalla complessiva analisi, a mano a mano suffragata anche da sequestri, dovendosi, peraltro, escludere che la Corte abbia inteso considerare ingenti i singoli quantitativi sequestrati, al di fuori di una valutazione 'globale della droga che formava oggetto del traffico addebitabile al gruppo di correi, ricomprendente anche [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Il quarto motivo è inammissibile, perché genericamente formulato.

Con riferimento al tema della confisca la Corte ha inteso dar conto del fatto che le deduzioni difensive risultavano sprovviste di conferme probatorie, anche alla luce della richiamata motivazione del primo Giudice, mentre il motivo di ricorso si risolve nella generica reiterazione di prospettazioni difensive già vagliate, non indicandosi neppure in che modo l'eventuale documentazione integrativa avrebbe potuto influire in modo decisivo sul giudizio.

3. In conclusione, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile con condanna del predetto al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere invece rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] la sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio relativamente all'aggravante dell'ingente quantità, con effetto estensivo in favore di [OSCURATO:PERSONA], e per l'inammissibilità dei ricorsi nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dV 9/2/Z9)91, la Cort di appello di Milano ha parzialmente j/4( '.7.-•"-4. riformato quella det-}e-.194P. del Tfibunale di Milano in data 5/12/2019, rideterminando, a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], riducendo altresì la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] e confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 1 e 2, aventi ad oggetto importazione, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo hashish, reati aggravati ai sensi dell'art. 61-bis cod. pen. e 80 d.P.R. 309 del 1990. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore. Deduce la nullità della sentenza per apparenza della motivazione. In particolare, la Corte aveva omesso di motivare in ordine ai temi dedotti con l'atto di appello, riguardanti un episodio di cessione, la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309 del 1990, l'aggravante della transnazionalità. 3. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore. 3.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al concorso nei reati contestati. A fronte di quanto dedotto nei motivi di appello, la Corte si era limitata a rinviare alla sentenza di primo grado e alle conversazioni intercettate in essa richiamate, condividendone la valenza ma omettendo di rispondere alle censure difensive. In particolare, la Corte aveva omesso di spiegare come potesse ravvisarsi la consapevole partecipazione del ricorrente e di indicare gli elementi dai quali avrebbe potuto desumersi l'apporto causale nell'attività di custodia, trasporto, acquisto dello stupefacente. 3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990. La Corte aveva fatto riferimento agli ingenti quantitativi movimentati, ma non aveva fornito una risposta puntuale a quanto devoluto. Richiama il ricorrente l'orientamento in forza del quale l'aggravante dell'ingente quantità presuppone che il quantitativo riferibile al principio attivo sia non inferiore a 2 chilogrammi e rileva che la Corte non aveva dato conto di ciò, in quanto la mancanza di sequestri a carico del ricorrente non aveva consentito di verificare il principio attivo, non potendosi valorizzare il sequestro eseguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal quale era emerso un dato ponderale non sufficiente per giustificare l'applicazione dell'aggravante. 3.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con travisamento della prova in ordine all'aggravante dell'ingente quantità. La Corte aveva utilizzato un'informazione non riscontrabile negli atti processuali, facendo riferimento a sequestri di ingenti quantitativi, conseguenti all'attività investigativa e captativa, ma tali sequestri non avevano superato quantitativi superiori ad un chilogrammo, dovendosi dunque ravvisare un travisamento della prova. 3.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 240 cod. pen. e all'art. 12-sexies d.l. 306 del 1992. La Corte non aveva considerato le spiegazioni fornite nei motivi aggiunti in ordine alla provenienza lecita del denaro sequestrato, essendo stata altresì prodotta documentazione circa la disponibilità da parte di Galimberti di risparmi derivanti da attività lavorativa. Era stata chiesta l'acquisizione di documentazione a sostegno dell'assunto ma la Corte aveva omesso qualsiasi valutazione, non fornendo motivazione in ordine agli elementi addotti dalla difesa. 3.5. Con ulteriore memoria il difensore del ricorrente ha proposto motivi nuovi incentrati sul tema della configurabilità dell'aggravante in assenza di dato analitico e sulla base delle sole conversazioni intercettate, nonché a fronte del sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 17Ly ,.A7r,1-1 4. Il PG. ha in4iato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per effetto estensivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'aggravante ex art. 80 d.P.R. 309 del 1990 e per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi nel resto. 5. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, la cui operatività è stal:a successivamente prorogata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il predetto ha nel giudizio di appello concordato la pena ai sensi dell'art. 599- bis cod. pen., con rinuncia ai restanti motivi Deve al riguardo richiamarsi il principio per cui «in terna di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). Nel caso di specie il ricorso deduce genericamente temi relativi ai motivi di appello che avevano formato oggetto di rinuncia, discendendone l'inammissibilità, in assenza di censure consentite in questa sede. 2. Venendo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], se ne rileva la complessiva infondatezza. 2.1. E' innanzi tutto inammissibile il primo motivo che si risolve nell'assertiva contestazione della motivazione posta dalla Corte a fondamento della conferma della condanna pronunciata in primo grado. Ed invero il ricorrente segnala di aver ropoto con l'atto di appello censure 1r i iii• riguardanti vari passaggi della sentenza del .P., richiamata dalla Corte, ma non indica specificamente quali doglianze sarebbero state pretermesse e quale ne fosse la decisività, al fine di disarticolare la ricostruzione proposta dai Giudici di merito. Va, peraltro, rilevato che la Corte ha dato conto degli elementi a carico del ricorrente, già valutati dal primo Giudice e prevalentemente costituiti da attività tecniche di intercettazione, sottolineando come l'inequivoco tenore delle conversazioni, peraltro ampiamente valorizzate nella sentenza di primo grado, consentisse di ritenere il ricorrente attivamente coinvolto nel traffico di sostanza stupefacente del tipo hashish, proveniente dal Marocco, stoccata in Spagna e poi trasferita e ceduta in Italia, essendo indicati i colloqui dai quali era possibile desumere che [OSCURATO:PERSONA] si trovasse in Spagna per la custodia dello stupefacente, unitamente ai correi, tra i quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e si occupasse di trasportarne dei quantitativi in Italia, con espliciti riferimenti al tipo di droga e ai relativi prezzi. Fra l'altro la Corte ha sottolineato come a seguito di una mirata operazione fossero stati recuperati nella fase in cui la droga era stata appena prima trasferita altrove, sacchi di juta della capacità di circa 33 chilogrammi ciascuno, a conferma della disponibilità di circa 900/1000 chilogrammi di sostanza stupefacente, emergente anche da una conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. E' stato dato conto inoltre del fatto che nel corso delle indagini erano stati fermati corrieri e recuperati rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti. Su tali basi il motivo di ricorso risulta aspecifico e comunque volto a formulare contestazioni inerenti al merito, non consentite in questa sede, in quanto riguardanti la valorizzazione delle conversazioni, che la Corte ha sottoposto, come il primo Giudice, ad attenta analisi ed a non illogica interpretazione. 2.2. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente, sono infondati.Il ricorrente ha sottolineato come ai fini dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, la Corte non avesse fatto riferimento ad accertamenti tecnici, riferiti al principio attivo della droga oggetto del traffico, ed ha rilevato come non potessero valorizzarsi sequestri aventi ad oggetto quantitativi inidonei a qualificare l'ingente quantità. Orbene, deve ribadirsi che l'aggravante dell'ingente quantità è ravvisabile allorché il quantitativo, nel caso di droghe leggere, come l'hashish, corrisponda ad almeno 2 chilogrammi, corrispondenti a 4.000 volte il valore soglia di 500 milligrammi, tabellarmente previsto, da ritenersi valido anche dopo la riforma introdotta dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79 (sul punto Sez. U. n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, che ha confermato il principio affermato da Sez. U. n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150). Nel caso di specie, pur non essendo stati specificamente valorizzati esiti di accertamenti analitici, nondimeno è stato dato conto della concreta consistenza del traffico, risultante dalle conversazioni intercettate e poi via via inverata da singole operazioni di sequestro, oltre che dai numerosi riferimenti al prezzo della droga oggetto di importazione e cessione. In particolare, risulta dirimente che la Corte abbia confermato la circostanza che i soggetti coinvolti avessero potuto disporre in concorso tra loro, provvedendo alla custodia della droga e alla successiva movimentazione, di una partita di circa 1.000 chilogrammi, suffragata anche da conversazioni intercettate, dato esorbitante e tale da eliminare di per sé ogni incertezza in ordine al carattere ingente del quantitativo, in assenza di specifiche e mirate contestazioni, riguardanti, da un lato, quella consistente disponibilità e, dall'altro, la qualità della droga, in senso contrario essendosi peraltro dato conto nelle sentenze di merito di singoli sequestri di quantitativi comunque rilevanti e di prezzi coerenti con il tipo di droga trattata. A fronte del tenore della contestazione e delle risultanze acquisite, la motivazione della sentenza impugnata risulta dunque idonea a dar conto dell'ingente quantità, attraverso il riferimento alla droga movimentata, risultante dalla complessiva analisi, a mano a mano suffragata anche da sequestri, dovendosi, peraltro, escludere che la Corte abbia inteso considerare ingenti i singoli quantitativi sequestrati, al di fuori di una valutazione 'globale della droga che formava oggetto del traffico addebitabile al gruppo di correi, ricomprendente anche [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Il quarto motivo è inammissibile, perché genericamente formulato. Con riferimento al tema della confisca la Corte ha inteso dar conto del fatto che le deduzioni difensive risultavano sprovviste di conferme probatorie, anche alla luce della richiamata motivazione del primo Giudice, mentre il motivo di ricorso si risolve nella generica reiterazione di prospettazioni difensive già vagliate, non indicandosi neppure in che modo l'eventuale documentazione integrativa avrebbe potuto influire in modo decisivo sul giudizio. 3. In conclusione, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile con condanna del predetto al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere invece rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm
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