CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 agosto 2026
Cassazione n. 24834/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2026Numero di raccolta generale 24834/2026Data pubblicazione 28/08/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 La Corte d’Appello di Milano, con l’impugnata sentenza, rigettava ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza del Tribunale dellastessa città che aveva dichiarato l’apertura della procedura di liquidazionegiudiziale della reclamante su istanza del Comune di Rozzano.2 La Corte milanese premetteva che risultava sprovvisto di prova l’asseritopiano di rateizzazione dei debiti verso il fisco e di quelli conl’amministrazione comunale di Rozzano, per tributi locali.2.1 Rilevava che, risultando la sussistenza attuale di debiti scaduti e nonpagati per oltre € 300.000, era evidente la conclamata incapacità diadempiere alle proprie obbligazioni da parte della società che non avevaassolto all’onere di fornire la prova della sua qualifica di imprenditoreminore, non soggetto alla liquidazione giudiziale.2.2 In particolare i bilanci prodotti, relativi alle ultime tre annualità, eranoassolutamente inidonei allo scopo: si trattava infatti di bilanci maidepositati, privi di verbale di approvazione, non attendibili anche perquanto riguarda le poste debitorie in essi (non) inserite.2.3 Non rivestiva alcuna rilevanza, secondo la Corte, il fatto che, dopol’instaurazione della procedura avanti al tribunale su istanza del [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente avesse presentato richiesta di nomina di ungestore della crisi, al fine di poter proporre un concordato minore, attesoche il presupposto soggettivo per la proposizione di tale procedura èquello di essere impresa sottosoglia, circostanza contraddettadall’istruttoria che ha preceduto la pronuncia di liquidazione giudiziale.2.4 In ogni caso, l’art. 7 CCII non preclude in alcun modo che, a fronte diun acclarato stato di insolvenza - oltre che degli altri requisiti di legge -,Numero registro generale 17761/2024Numero sezionale 3114/2026Numero di raccolta generale 24834/2026Data pubblicazione 28/08/2026possa essere dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale, pur inpresenza di un’istanza per una alternativa regolazione della crisi.[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato acinque motivi, il comune di Rozzano ha svolto difese con controricorso,illustrato con memoria ex art. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1 I mezzi di impugnazione possono così essere riassunti:primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.P.R. 602/73, inrelazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., per non avere la Cortedistrettuale tenuto conto degli accordi avviati con il Comune di Rozzano econ Agenzia dell’Entrate e delle rateizzazioni, come documentato in corsodi giudizio;secondo motivo: violazione dell’art. 2, comma 1 lett. c), e 121 CCII, inrelazione all’art. 360, comma 1 n. 3 e 4, c.p.c.; si sostiene che alla Corteerano stati offerti elementi (bilanci aziendali, ritenuti, in maniera del tuttoapodittica inattendibili, documentazione economico-patrimoniale) checonsentivano di ritenere provato il mancato superamento delle soglie perpoter dichiarare aperta la procedura di liquidazione giudiziale;terzo motivo: violazione degli artt. 74 e s. CCII, per omesso esame di unfatto decisivo, omessa e/o apparente motivazione, in relazione all’art.360, comma 1 nn. 3, 4 e 5, c.p.c.; si argomenta che la Corte abbiaimmotivatamente negato rilevanza alla domanda di ammissione alconcordato minore in contrasto con i principi di salvaguardia dell’impresa efavore concordatario;quarto motivo: violazione e falsa applicazione delle norme cheregolamentano l’insolvenza e la crisi di impresa – omessa motivazionesulla sussistenza dello stato di insolvenza; si ascrive alla Corte di averignorato, ai fini della determinazione dello stato di insolvenza, gli accordiNumero registro generale 17761/2024Numero sezionale 3114/2026Numero di raccolta generale 24834/2026Data pubblicazione 28/08/2026con l’Agenzia delle Entrate e con il Comune per la rateizzazione dellependenze fiscali e tributarie e di non aver considerato che la ricorrentenon aveva pendenze con altri creditori né pendevano a suo caricoprocedure esecutive;quinto motivo: violazione dell’art. 1185 c.c. e delle norme sull’esigibilitàdei crediti, con omesso esame di un fatto decisivo, nonché carenza dimotivazione per avere la Corte ritenuto esigibili i creditidell’[OSCURATO:PERSONA] e del Comune nonostante vi fosse unpiano di rateizzazione.2 Il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile.2.1 Non superano il vaglio di ammissibilità il primo, secondo, terzo equinto motivo in quanto gli stessi presentano un evidente deficit dispecificità.2.2.Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensidell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., quale corollario del requisito dispecificità dei motivi, pur non dovendo essere interpretato in modoeccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa deldiritto in contesa, dovendo tradursi in un ineluttabile onere di integraletrascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, puòritenersi rispettato ove nell’atto difensivo sia stato però ed almenopuntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno dellecensure, e specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudiziodi merito (Cass. Sez. U. n. 8950/2022).2.3 Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno affatto adempiuto a taleonere di allegazione, non avendo riportato, neppure sinteticamente, ilcontenuto, funzionale a sostenere le argomentazioni e le contestazionisvolte, degli atti richiamati nelle censure (piani di rateizzo, bilanci,domanda di concordato minore).2.4 Il terzo e il quinto mezzo prospettano genericamente ecumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali edNumero registro generale 17761/2024Numero sezionale 3114/2026Numero di raccolta generale 24834/2026Data pubblicazione 28/08/2026errores in iudicando), in contrasto con la tassatività dei motivi diimpugnazione per cassazione e con l'orientamento della giurisprudenza dilegittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sulgiudice di legittimità il compito di isolare, all'interno di ciascun motivo, lesingole censure (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 6866/202022, 33348/2018;19761, 19040, 13336 e 6690 del 2016; 5964/2015; 26018 e 22404 del2014).2.5 Il terzo motivo andrebbe comunque respinto in quanto i giudici dimerito hanno correttamente applicato l’art.7, comma 3, CCII che consenteal Tribunale di procedere alla pronuncia di liquidazione giudiziale nel casoin cui la domanda diretta a regolamentare la crisi o l’insolvenza construmenti negoziali sia inammissibile.2.6 Nel caso di specie la Corte ha accertato, incidenter tantum,l’inammissibilità della richiesta di accesso alla procedura di concordatominore avanzata dalla ricorrente successivamente alla proposizionedell’istanza di liquidazione giudiziale «atteso che il presupposto soggettivoper la proposizione di tale procedura è quello di essere impresasottosoglia, circostanza che risulta disattesa dalle risultanze in atti».2.7 Va, altresì, soggiunto che, ai sensi dell’articolo 40 CCII, comma 10, ladomanda deve essere presentata entro la prima udienza del procedimentodi liquidazione giudiziale; nulla di tutto ciò risulta nel corpo del motivo,dove si fa generico riferimento ad un raggiungimento di «accordi con ilprofessionista incaricato della gestione della crisi» senza alcunaspecificazione circa le modalità di presentazione di una domanda diammissione alla procedura di concordato minore.2.8 Le censure contenute nel quarto (e anche nel quinto) motivo siriversano nel merito, richiedendo alla Corte di rinnovare l'accertamentodel fatto e la valutazione delle prove.2.9 Risponde infatti a consolidato indirizzo che il convincimento espressodal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza integraNumero registro generale 17761/2024Numero sezionale 3114/2026Numero di raccolta generale 24834/2026Data pubblicazione 28/08/2026un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione se sorretto - comenel caso di specie - da una motivazione giuridicamente corretta e noninficiata dall’omesso esame di fatti che risultino effettivamente decisivi(Cass. 8745/2023, 32311/2022, 17105/2019 e 7252/2014).3. Nulla è però da statuire sulle spese del presente giudizio, in quanto ilcontroricorso è inammissibile per essere stato tardivamente depositato.3.1. L’art. 370, comma 1, c.p.c., nella nuova formulazione applicabileratione temporis alla controversia in esame, prevede che «la parte controla quale il ricorso è diretto, se intende contraddire deve farlo mediantecontroricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notifica delricorso».3.2 L’art. 9, comma 1, CCII, a sua volta, stabilisce che «La sospensioneferiale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo cheesso non disponga diversamente».3.3 La disciplina della inoperatività della sospensione dei terminiprocessuali in periodo feriale indicata dall'art. 1 della legge 7 ottobre1969, n. 742 riguarda il procedimento di dichiarazione della liquidazionegiudiziale in ogni sua fase e stato ed investe, quindi, anche il termine peril deposito del controricorso (cfr., con riferimento ad altre ipotesi dimancata applicazione della l. 742/1969 anche ai termini del controricorso,Cass. nn. 5684 e 2140/2006).3.4 Nel caso di specie, poiché il ricorso è stato notificato il 6/8/2024, iltermine per depositare il controricorso, non tenendo conto dellasospensione del periodo feriale, veniva a scadere lunedì 16/09/2024,mentre esso è stato depositato il 9/10/2024. P.Q.MNumero registro generale 17761/2024Numero sezionale 3114/2026Numero di raccolta generale 24834/2026Data pubblicazione 28/08/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ovedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/07/2026.Il PresidenteMassimo Ferro