CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2025
Cassazione n. 27797/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16665/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. MARTINI 3, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 81/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione exart. 195, co. 4 d.lgs. 58/1998 (TUF) avverso la delibera Consob n. 20033 del 14 giugno 2017, come modificata dalla delibera n. 20057 del 6 luglio 2017, con la quale era stata irrogata nei suoi confronti, quale componente del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo pari ad € 115.000,00. Questi i capi d’incolpazione dei quali il sanzionato venne dichiarato responsabile, siccome riportati dallo stessoricorrente: -violazione dell’art. 21, co. 1, lett. d), TUF e dell’art. 15 del regolamento congiunto Banca d’ Italia /Consob del 29/10/2007, nonché dell’art. 21, co. 1, lett. a) TUF e degli artt. 39 e 40 del regolamento Consob n. 16190 del 29/10/2007, per avere la Banca omesso di dotarsi di procedure adeguate e tenuto comportamenti contrari a correttezza, diligenza e trasparenza in materia di valutazione di adeguatezza delle operazioni nel periodo 1/6/2011 - 31/12/2015; -violazione dell’art. 21, co. 1, lett. a), TUF, per avere la Banca tenuto comportamenti irregolari, tra l’altro, nell’ambito dei “trasferimenti tra privati” delle azioni VB e dei finanziamenti concessi ai clienti per l’acquisto delle azioni di propria emissione nel periodo 18/12/2012-31/8/2015; - violazione dell’art. 21, co. 1, lett. d), TUF e dell’art. 15 regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob del 29/10/2007, nonché dell’art. 21, co. 1, lett. a), TUF e dell’art. 49, co. 1 e 3 del regolamento Consob n. 16190 del 29/10/2007, per avere la Banca omesso di dotarsi di procedure adeguate e tenuto comportamenti contrari a correttezza, diligenza e trasparenza in materia di gestione degli ordini dei clienti nel periodo 1/6/2011-10/2/2015; -violazione dell’art. 21, co. 1, lett. d), TUF e dell’art. 15, co. 1, del regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob del 29/10/2007, per avere la Banca omesso di dotarsi di procedure adeguate in materia di “pricing” delle azioni di propria emissione nel periodo 1/6/2011-1874/2015; -violazione dell’art. 8, co. 1, TUF, per aver fornito alla Consob, in occasione dell’operazione di aumento del capitale 2014, informazioni rivelatesi non veritiere a seguito degli accertamenti ispettivi nel periodo 12/6/2014-12/1/2015. Con l’opposizione suddetta, il ricorrente (siccome riassume in ricorso) chiese l’annullamento della delibera : da un lato, per l’illegittimità del provvedimento per la mancata applicazione del principio del favor rei (primo motivo) e per non aver disposto la riunione dei procedimenti o, comunque, applicato l’istituto della continuazione tra le fattispecie illecitecontestate (secondo motivo), e, dall’altro lato, per l’insussistenza nel merito delle singole violazioni addebitate al medesimo dott. [OSCURATO:PERSONA] (motivi dal terzo all’ottavo)…..e, in ogni caso, per l’assenza di offensività delle presunte condotte illecite (nono motivo) [OSCURATO:PERSONA] si costituì chiedendo il rigetto delle pretese avverse. 2. La Corte di Appello di Venezia , parzialmente accogliendo l’opposizione, rideterminò l’ammontare dellasanzione in complessivi € 95.000,00. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di nove motivi. Resiste con controricorso la Consob. Entrambe le parti hanno depositato memorie. 4.Con il primo motivo i l ricorrent e denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 Cost. e 2 cod. p en . per mancata applicazione del principio del “favor rei”, ovvero in subordine, propone questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 co. 2 d.lgs 72/2015 per contrasto con gli artt. 3 e 25 co. 2 Cost., 117 co. 1 Cost., 6, 7 CEDU. Secondo lo [OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata, sarebbe “gravemente”viziata poiché contrastante con il principio del “ favor rei”, ciò in quanto la sanzione applicata dalla Consob all’odierno esponente è qualificabile come “pena” ai sensi dell’art. 7 CEDU e, quindi, ad essa devono necessariamente applicarsi le garanzie proprie del sistema penale, compreso il principio di retroattività della legge sopravvenuta più favorevole (lex mitior) In attuazione di tale principio, secondo l’esponente, la sentenza dovrebbe essere cassata, avendo confermato l’irrogazione della sanzione per violazione degli artt. 21 e 8 TUF, la quale, tuttavia, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 5 d.lgs. 72/2015, non sarebbe più imputabile in capo gli esponenti aziendali, rimanendo responsabile esclusivamente l’ente. Il motivo non merita accoglimento e la prospettata eccezione d’incostituzionalità è manifestamente infondata. 1.1. Costituisce principio consolidato, al quale il Collegio intende dare continuità, quello secondo il quale, in materia di intermediazione finanziaria, le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998 apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015 si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla Consob, in tal senso disponendo l'art. 6 del medesimo decreto legislativo, e non è possibile ritenere l'applicazione immediata della legge più favorevole, atteso che il principio cd. del "favor rei", di matrice penalistica, non si estende, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde, invece, al distinto principio del "tempus regit actum". Né tale impostazione viola i principi convenzionali enunciati dalla Corte EDU nella sentenza 4 marzo 2014 ([OSCURATO:PERSONA] ed altri c/o Italia), secondo la quale l'avvio di un procedimento penale a seguito delle sanzioni amministrative comminate dalla Consob sui medesimi fatti violerebbe il principio del "ne bis in idem", atteso che tali principi vanno considerati nell'ottica del giusto processo, che costituisce l'ambito di specifico intervento della Corte, ma non possono portare a ritenere sempre sostanzialmente penale una disposizione qualificata come amministrativa dal diritto interno, con conseguente irrilevanza di un'eventuale questione di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 Cost. (Sez. 2, n. 20689, 09/08/2018, Rv. 650004 – 03 ; conf., ex multis, Cass. n. 13433/2016). Successivamente si è spiegato altresì: Per giurisprudenza consolidata di questa Corte(…) le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998, apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla CONSOB, in tal senso disponendo l'art. 6 del medesimo decreto legislativo; non è possibile ritenere l'applicazione immediata della legge più favorevole, atteso che il principio cosiddetto del favor rei, di matrice penalistica, non si estende, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde invece al distinto principio del tempus regit actum. Invero, la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che ha enucleato il principio di retroattività della legge penale meno severa, non ha mai avuto ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale. Conseguentemente, deve escludersi equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale in termini assoluti ed astratti perché al contrario proprio la pronuncia della Corte europea risulta fortemente aderente ai connotati specifici della singola fattispecie concreta. Ciò precisato, questa Corte ha proprio escluso la natura penale delle sanzioni ex art. 190 e ss TUF (Cass. Sez. 2, n. 8855 del 2017; Sez. 2, n. 23945 del 2019 con richiami). In particolare, in riferimento alle specifiche osservazioni del ricorrente, può escludersi la natura penale della sanzione applicatagli per l’assenza della connotazione dell'afflittività economica: secondo la formulazione applicabile ratione temporis, infatti, il suo importo era compreso nella forbice edittale da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila; è vero che i criteri Engel sono alternativi e non cumulativi ([OSCURATO:PERSONA], p. 94) e che, ai fini dell'applicazione del criterio della gravità della sanzione, deve aversi riguardo alla misura della sanzione di cui è a priori passibile la persona interessata e non alla gravità della sanzione alla fine inflitta ([OSCURATO:PERSONA], p. 98); è vero altresì, tuttavia, che la valutazione sull'afflittività economica di una sanzione non può comunque essere svolta in termini totalmente astratti, ma dev’essere necessariamente rapportata al contesto normativo nel quale la disposizione sanzionatoria si inserisce; deve considerarsi, allora, che nell'ordinamento sezionale del credito e della finanza sono previste sanzioni amministrative pecuniarie che, come quelle per gli abusi di mercato, possono ascendere a molti milioni di Euro e ciò consente di escludere che i limiti edittali fissati dal legislatore nella fattispecie in esame siano significativi di afflittività economica, sol che si considerino gli interessi economici coinvolti nelle condotte sanzionate; a ciò si aggiunga che non sono previste sanzioni accessorie né confisca. Diversamente non può ritenersi considerando la prospettata idoneità ad incidere sulla vita professionale, secondo le previsioni degli artt. 12 e 15 TUF e 19 e 26 TUB: si tratta, infatti, del possibile rilievo della circostanza in concorso con altre valutazioni e non di una conseguenza automatica compresa nella sanzione; in alcun modo significativa, attesa la qualificazione di sanzione amministrativa, è infine la non previsione dell’oblazione. Dall'esclusione della natura sostanzialmente penale della sanzione di cui si tratta discende la non rilevanza della questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui al D. Lgs. n. 72 del 2015, art. 6, comma 2, in relazione all'art. 117 Cost. (Sez. 2, n. 2, n. 24375, 10/8/2023, in motivazione). 1.2. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 193/2016, ha smentitola tesi del ricorrente. Scrive, invero, il Giudice costituzionale: la giurisprudenza della Corte europea non ha mai avuto ad oggetto il sistema delle sanzioni amministrative complessivamente considerato, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie, ed in particolare quelle che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche "punitive" alla luce dell'ordinamento convenzionale. L'intervento additivo invocato dal rimettente risulta, quindi, travalicare l'obbligo convenzionale: esso è volto ad estendere la portata del principio della retroattività della lex mitior al complessivo sistema sanzionatorio amministrativo, finendo così per disattendere la necessità della preventiva valutazione della singola sanzione (qualificata "amministrativa" dal diritto interno) come "convenzionalmente penale", alla luce dei cosiddetti criteri Engel (così denominati a partire dalla sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel e altri contro [OSCURATO:PERSONA] e costantemente ripresi dalle successive sentenze in argomento); criteri, peraltro, la cui applicazione, al di là di quello della qualificazione giuridica, sarebbe facilitata da ulteriori precisazioni da parte della Corte europea o dei singoli ordinamenti nazionali nell'ambito del margine di apprezzamento e di adeguamento che è loro rimesso. In definitiva, non si rinviene nel quadro delle garanzie apprestato dalla CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, l'affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio della retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative. Da ciò discende la non fondatezza della denunciata violazione degli obblighi internazionali, di cui all'art. 117, primo comma, Cost. (…)In riferimento all'art. 3 Cost., la costante giurisprudenza di questa Corte, richiamata dallo stesso rimettente, ha affermato che in materia di sanzioni amministrative non è dato rinvenire un vincolo costituzionale nel senso dell'applicazione in ogni caso della legge successiva più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore -nel rispetto del limite della ragionevolezza - modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore in base alle materie oggetto di disciplina (ordinanze n. 245 del 2003, n. 501 e n. 140 del 2002). Quanto, inoltre, al differente e più favorevole trattamento riservato dal legislatore ad alcune sanzioni, ad esempio a quelle tributarie e valutarie, esso trova fondamento nelle peculiarità che caratterizzano le rispettive materie e non si presta, conseguentemente, a trasformarsi da eccezione a regola (ordinanze n. 245 del 2003, n. 501 e n. 140 del 2002). Tale impostazione risulta coerente non solo con il principio generale dell'irretroattività della legge (art. 11 delle preleggi), ma anche con il divieto di applicazione analogica di norme di carattere eccezionale (art. 14 delle preleggi). Invero, la scelta legislativa dell'applicabilità della lex mitior limitatamente ad alcuni settori dell'ordinamento non può ritenersi in sé irragionevole. A questo riguardo, va rilevato che la qualificazione degli illeciti, in particolare di quelli sanzionati in via amministrativa, in quanto espressione della discrezionalità legislativa si riflette sulla natura "contingente" e storicamente connotata dei relativi precetti. Essa giustifica, quindi, sul piano sistematico, la pretesa di potenziare l'effetto preventivo della comminatoria, eliminando per il trasgressore ogni aspettativa di evitare la sanzione grazie a possibili mutamenti legislativi. Il limitato riconoscimento della retroattività in mitius, circoscritto ad alcuni settori dell'ordinamento, risponde, quindi, a scelte di politica legislativa in ordine all'efficacia dissuasiva della sanzione, modulate in funzione della natura degli interessi tutelati. Tali scelte costituiscono espressione della discrezionalità del legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio per gli illeciti amministrativi e risultano quindi sindacabili da questa Corte solo laddove esse trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione 5. Con il secondo motivo, ilricorrentecensura la sentenza della Corte di Appello di Venezia per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 del [OSCURATO:PERSONA] n. 18750 del 19 dicembre 2013 e 81 cod. pen. (art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ.) ovvero in subordine propone questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 co. 2 L. 689/1981 per violazione degli artt. 3 e 27 Cost.. La sentenza impugnata, sarebbe viziata nella parte in cui avevadisatteso la censura con la quale lo [OSCURATO:PERSONA] aveva addebitato alla Consob di avere (…) dato avvio a distinti e separati procedimenti nei propri confronti, in contrasto con le previsioni poc’anzi richiamate, rendendo in tal modo più gravosa l’attività difensiva, con una valutazione inevitabilmente astratta dell’illecito e priva di un reale apprezzamento del reale disvalore della sua condotta Di contro la Consob, in applicazione del principio penalistico del “favor rei”, avrebbe dovuto riunire i procedimenti e applicare l’istituto della continuazione, così da permettere al ricorrente di accedere ad un regime sanzionatorio più mite consistente nell’irrogazione della sola pena prevista per la violazione più grave eventualmente aumentata fino al triplo. Solleva, infine, eccezione s’incostituzionalità dell’art. 8, co. 2, l. n. 689/1981 per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., laddove si fosse reputato di non accogliere la tesidi cui immediatamente sopra. Il motivo è privo di pregio e la prospettata eccezione d’incostituzionalità è manifestamente infondata. 1.1. Come ripetutamente affermato da questa Corte, anche a sezioni unite, in tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità ( v. Cass., Sez. U, Sentenza n. 2245 del 06/02/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1194 del 19/01/2007; più di recente, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1053 del 21/01/2016 non massimatae Cass. Sez. 2, n. 158/2018). A fortiori, in questa sede non ci si può dolere dell’operato dell’Autorità amministrativa procedente a riguardo dell’esercizio di una tal facoltà. 1.2. L’art. 81 cod. pen. non può trovare applicazione, essendo la materia regolata dalla l. n. 689/1981. In tema disanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'unificazione ai fini della applicazione dellasanzione secondo il criterio del cumulo giuridico, presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni, non operando nel caso di condotte distinte, sebbene collegate sul piano della identità di una stessa intenzione plurioffensiva, né è applicabile in via analogica l'istituto dellacontinuazione di cui all' art. 81, comma 2, c.p., utilizzabile solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza tenuto conto, altresì, delle differenze tra reato ed illecitoamministrativo ( Cass. Sez. 2, n. 20129, 22/06/2022 ). Tanto è vero che la legge faespressamente eccezione a una tale regola in materia diprevidenza e tributi. 1.3. Manifestamente priva di fondamento risulta l’ eccezione d’incostituzionalità. Non vi è contrasto con l’art. 3Cost., perché qui si pretende di assimilare, quanto a trattamento, la violazione amministrativa a quella penale, essendo, invece, corrispondente al principio d’eguaglianza per cui situazioni dissimili veng o no trattate dissimilmente. Non vi è contrasto con l’art. 27 Cost. , che riguarda esclusivamente il rimprovero penale in senso proprio, siccome voluto dal Costituente. È evidente che l’eccezione ha base nel presupposto della piena assimilabilità con la sanzione penale, che al §§4. 1.2. si è sconfessato. 6. Con la terza doglianza si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2381 cod. civ. (art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ.) per avere la Corte di appello erroneamente posto in capo al dott. [OSCURATO:PERSONA] doveri e obblighi a lui non spettanti, per non essere stato egli munito di alcuna delega nell’ambito del consiglio di amministrazione della Banca . Il motivo è darigettare. In primo luogo, va evidenziato che la doglianza mira a un’impropria complessiva rivalutazione di merito che conduca a risultati diversi rispetto a quanto ritenuto dalla decisione impugnata (cfr. pag. 7 e segg.). La denuncia di violazione di legge sostanziale non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (ex multis, Cass., S.U., n. 25573, 12/11/2020). E ancora, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr.Cass. Sez. 1, n. 3340, 05/02/2019). Il ricorrente non si misura con la sentenza della Corte di merito, la quale ha spiegato che non constava presenza di amministratore delegato o di comitato direttivo a partire dal 26/4/2014 e che solo dal 23/6/2015 era stato istituito un comitato esecutivo. Ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurazioni nonché dell'organizzazione societaria e dei controlli interni, l'art. 53, lett. b) e d), del d.lgs. n. 385 del 1993 e le disposizioni attuative dettate con le istruzioni di vigilanza per le banche, mediante la circolare n. 229 del 1999 (e successive modificazioni e integrazioni), sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi. Ne consegue, inoltre, che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, la Banca d'Italia, anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, ha unicamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno (Sez. 1, n. 22848, 09/11/2015, Rv. 637769). In tema di sanzioni amministrative previste dall'art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993, il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, sancito dagli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c. non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega. Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art. 2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (Sez. 2, n. 24851, 04/10/2019, Rv. 655261; conf., ex multis, Cass. nn. 2737/13, 17799/14, 18683/14, 5606/19). Il ruolo degli amministratori non esecutivi non è affatto una sine cura. Anche assai di recente questa Corte ha spiegato che gli amministratori privi di deleghe non sono responsabili per una generale omissione di vigilanza, ma, in ragione del dovere di agire informati ex art. 2381 c.c., rispondono delle conseguenze dannose della condotta degli amministratori esecutivi solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi, in virtù della conoscenza o della possibilità di conoscenza di elementi tali da sollecitare il loro intervento, alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (Sez. 1, n. 15054, 29/05/2024, Rv. 671469 –01). La estrema complessità dell’organizzazione d’impresa bancaria impone, a chi assume l’onere e l’onore dell’apicalità, di padroneggiare l’insieme. Il ruolo dell’amministratore e del dirigente bancario, per la particolare delicatezza della funzione, implicante la tutela di valori di primario rilievo, e per la intrinseca complessità del settore, richiede penetrante attività e, per il rovescio della medaglia, viene ricoperto da persone altamente qualificate. (…) Proprio per questa ragione il comma terzo dell’art. 2932 cod. civ., dispone che l’amministratore dissenziente debba fare annotare il proprio dissenso nei libri societari, restando vacua e priva di rilievo la mera denuncia di dissenso in forma libera (Sez. 2, n. 11569/2025). Principi, questi,che, a maggior ragione , debbono valere nella prospettiva del controllo, dei rilievi e delle sanzioni irrogate dalla Consob, a tutela delmercato mobiliare. [OSCURATO:PERSONA] la quale esige chegli amministratori, pur non esecutivi, non attendano di essere informati, bensì esigano di esserlo, attivandosi in presenza di operazioni o situazioni sospette, dubbie o critiche, essendo ai medesimi addebitabile la mera conoscibilità, in ragione dellaqualità di competenza conoscitiva e predittiva che è da attendersi da professionisti particolarmente qualificati, chiamati per questo a ricoprire incarico di alto profilo nel settore del mercato mobiliare. La Corte di merito puntualmente riprende i doveri del consiglio d’amministrazione derivanti dall’art. 2381, co. 3, nell’adempimento dei compitidi supervisione strategica e di quelli deriv a nt i dal dovere di agire informati di cui al sesto comma del medesimo articolo. Correttamente ricorda i requisiti di elevata professionalità richiesti dall’art. 13 TUF e quelli imposti dal Ministero del tesoro con il d.m. n. 468, 11/11/1998 a consiglieri d’amministrazione e sindaci di società d’intermediazionemobiliare (S IM), d i società di gestione del risparmio (SGR) e di società di investimento a capitale variabile (SICAV). Il dovere d’informarsi impone all’amministratore, conclude correttamentela sentenza, riprendendo la pronuncia di legittimità n. 17689/2016, anche attraverso l’interlocuzione con le strutture interne dell’intermediario, di porsi in tal modo nella condizione di richiamare l’attenzione dell’organo amministrativo al rispetto delle regole che governano la corretta prestazione d e l servizio di investimento, posto che “i consiglieri non versano nella posizione meramente passiva di meri ‘destinatari di informazi oni’, essendosi chiarito che gli amministratori devono attivarsi a l fine di entrare in possesso di tutte le informazioni necessarie ad assumerele relative decisioni e per conoscere l’andamento della gestione ” e “ non potranno andare esentida responsabilità né attraverso l’allegazione di un’insufficiente spontanea informazione da parte degli organi delegati, né adducendo l’ignoranza di fatti pregiudizievoli che avrebbero potutoconoscere esercitando il loro potere - dovere di più puntuali informazioni” 7. Con il quarto motivoil ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 co. 1 lett. d) TUF e dell’art. 15 del rregolamentoccongiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007, nonché dell’art. 21 co. 1 lett. a) TUF e degli artt. 39 e 40 del rregolamentoConsob n. 16190 del 29 ottobre 2007 in relazione alla prima violazione (art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ.). Questa la sintesi delle critiche mosse: - l o [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto la carica di consigliere di amministrazione della Banca solo a far data dal 26.04.2014. Ne consegue che le iniziative addebitate al medesimoerano state decise ed avviate prima che egli fosse in carica;inoltre non aveva in alcun modo contribuito alla realizzazionedi esse; - tali iniziative, erano state avviate da alcuni funzionari non con carattere di ufficialità e dunque all’insaputa degli organi di controllo; -le procedure per la pianificazione commerciale, il “budgeting” e la profilatura della clientela erano state solamente in parte adottate con la partecipazione del ricorrente e, comunque, erano espressione della volontà del Consiglio di Amministrazione di migliorare l’assetto organizzativo e strutturale della Banca, nell’ottica di favorire il soddisfacimento dei bisogni della clientela; -la condotta dello [OSCURATO:PERSONA], in virtù del suo ruolo di consigliere di amministrazione privo di poteri esecutivi, avrebbe potuto essere censurata solamente ove fosse stato accertato un comportamento omissivo dello stesso rispetto a specifici segnali d’allarme posti alla sua attenzione. Il motivo è darigettare. Si è già spiegato che al ricorrente non vengono mossi rimproveri per vicende sulle quali il medesimo non avrebbe potuto intervenire: a prescindere dall’epoca in cui fossestato dato avvio alle determinazioni scorrette, nulla ha fatto l’incolpato, durante il tempo in cui ebbe a rivestire la carica, per eliminare o almeno ridurne gli effetti pregiudizievoli sui risparmiatori. La situazione di estrema criticità che aveva portato al mutamento del consiglio avrebbe implicato un fattivo e immediato e operoso intervento, capace di perlomeno ridurre i guasti, giammai avrebbe giustificato il rivendicato “semestre di ambientamento” a danno dei risparmiatori ignari dell’imminente cracdella Banca. Quanto alla natura illecita di tali determinazioni e “ modus operandi”la sentenza della Corte di Venezia ha reso ampia e analitica motivazione (pag. 11 e segg.), spiegando in cosa era consistito lo scostamento dall’operato prescritto dalle disposizioni primarie e secondarie, la portata nociva sul mercato del risparmio e l’esigibilità di una condotta conforme ai precetti giuridici e conformata alle buone pratiche d’amministrazione,al fine di preservare, a un tempo, i diritti dei risparmiatori e dei soci estranei alle pratiche scorrette. È appena il caso di soggiungere che trattasi di valutazioni e apprezzamenti, incentrati sui fatti accertati, in questa sede non sindacabili. L’asserita violazione di norme, come già si è detto, altro non è che un escamotage attraverso il quale si aspira a un’alternativa ricostruzione del fatto. La sentenza prende in esame analitico le condotte scorrette evidenziate e le loro ripercussioni negative sul mercato mobiliare. La ricapitalizzazione perseguita con metodi vietati (pressioni sulla rete distributiva, raccolta adesioni prima del lancio dell’offerta, trattamenti privilegiati in favore di taluni soci – tassi agevolati di rendimento –, profilatura della clientela in assenza di presidi volti a impedire condotte elusive, mancanzadi verifica di “coerenza interna” ed “esterna” dei dati informativi delle clientela, riproposizioni di ordini già giudicati inadeguati, simulata “iniziativa clienti” per gli acquisti, accordi tra privati, cd. “finanziamenti baciati” (deleteria pratica attraverso la quale si alimenta innaturalmente il mercato d’acquisto dei titoli finanziando il cliente compratore, con evidente ripercussione negativa sull’effettività del capitale sociale, finanziato dalla stessa società), ecc. A fronte di una tale analisi il ricorrente, che, per vero, incentra il cuore della propria difesa asserendo di non aver percepito i segnali di una tale eclatante “ mala gestio ”, ad altri addebitabile , contrappone sommari e astratti argomenti, qua e là incentrati su taluna delle contestazioni, financo privi di giuridicaconcludenza (a titolo di esempio la pratica altamente scorretta dei “finanziamenti baciati” sarebbe stata giustificata dal fine di assicurare l’esercizio del diritto d’opzione di cui all’art. 2441 cod. civ.) e largamente incentrati su una lettura “tollerante” delle prassi contestate e sulla necessità per il nuovo amministratore di poter gode re di un “periodo di ambientamento”. All’evidenza, ignorando che la nomina del nuovo consiglio d’amministrazione fu reso necessario proprio dalle riscontrate anomalie da parte delle Autorità di controllo. 8. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 co. 1 lett. a) in relazione alla seconda violazione (art. 360,co. 1 n. 3 cod. proc. civ.). Il ricorrente si dice incolpevole del contestato diffuso coinvolgimento della Banca, in veste d’intermediaria, in numerosi trasferimenti azionari tra privati; nell’impiego di finanziamenti al fine di fare pressionesui clienti, onde spingerli all’acquisto di azioni, così da permettere il buon esito dell’aumento di capitale; nell’utilizzo di strumenti, quali lettere di garanziae clausole di salvaguardia al fine di contenere gli invenduti sul mercatosecondario. Anche in questo caso assume di non avere avuto conoscenza di tali modalità operative, messe in atto dalla direzione e dai funzionari aziendali. Soggiunge, inoltre, che le finalità mutualistiche dell’istituto, che fino al dicembre del 2015 aveva forma di società cooperativa, avrebbe reso inapplicabile l’art. 2358 cod. civ. e che in tali società l’esigenza di tutela dell’integrità del capitale sociale non è altrettanto avvertita Precisa ulteriormente che coloro che avevano male operato avevano violato il “[OSCURATO:PERSONA]”, che la modulistica distribuita era stata predisposta dalla rete commerciale, che, in definitiva, la carenza dei flussi informativi provenienti dagli organi competenti non aveva permesso di percepire le anomalie. Il motivo è privo di fondamento. Valgono le osservazioni svolte in precedenza e, in special modo, in relazione al quarto motivo. Lapresenza deipresidi organizzativi e delle istruzioni operative non è bastevole a rendere i consiglieri d’amministrazione esonerati dal dovere di agire informati, di attivarsi per ottenere puntuali e approfondite informazioni in ordine a operazioni che presentino già in astratto particolare delicatezza e, ancor più, in concreto, in presenza di segnali d’allarme, specie se gravi e plurimi (tanto da avere imposto il mutamento del consiglio d’amministrazione). Solo per completezza argomentativa deve affermarsi non essere condivisibile la tesi secondo la quale in nome dello scopo di mutualitàpuò annichilirsi la tutela del patrimonio della società , di cui è garante imprescindibile l’effettività e adeguatezza del capitale sociale. Per la piena applicazione dell’art. 2358 cod. civ. allebanche cooperative, assai di recente si è espressa questa Corte (Cass. n. 372/2025). 9. Con il sesto motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 co. 1 lett. d) TUF e dell’art. 15 del regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007, nonché dell’art. 21 co. 1 lett. a) TUF e dell’art. 49 co. 1 e 3 del [OSCURATO:PERSONA] n. 16190 del 29 ottobre 2007 in relazione alla terza violazione (art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ.). Il ricorrente a lungo s’intrattiene ad analizzare i presupposti e i riferimenti normativi afferenti alla terza violazione (gestione degli ordini di acquisto della clientela delle azioni della Banca), riprende le motivazioni della Corte d’appello, per giungere alla conclusione che la gestione degli ordini ricade nella discrezionalità della struttura aziendale, che si tratta non di un obbligo nei confronti dei clienti, bensì di un trattamento di favore riservato dalla Banca ai propri azionisti i quali, nonostante l’illiquidità del titolo rappresentata al momento del relativo acquisto, hanno avuto la possibilità di alienare le azioni alla Banca . Necessaria, inoltre, agli occhi delricorrente, doveva reputarsi l’autonomia di cui avevano goduto nel gestire siffatte operazioni le strutture bancarie, né,poteva essa autonomia addebitarsi alla contestata eccessiva discrezionalità del direttore generale. Infine, semmai, l’Autorità avrebbe dovuto sanzionare esclusivamente i diretti responsabili. Il motivo non merita accoglimento. Trattasi di merasommaria narrazione della vicenda secondo la prospettazione difensiva, priva di effettiva capacità critica e largamente inconcludente, ancora una volta diretta a corroborare la tesi secondo la quale il consigliere d’amministrazione rivesta ruolo formale, “convitato di pietra”, privo di competenze e professionalità per cogliere i segnali d’allarme, per conoscere e intervenire e, tuttavia, possa liberamente scegliere di restare impunemente in carica Ancor oggi sfugge al ricorrente financo l’evidente ratio dell’incolpazione: aver la Banca favorito taluni clienti a smobilitare i titoli che stavano per divenire carta straccia a discapitodi altri. 10. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 co. 1 lett. d) TUF e dell’art. 15 co. 1 del [OSCURATO:PERSONA] d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007 in relazione alla quarta violazione (art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ.). Evidenzia che la sentenza merita di essere cassata con riferimento alla responsabilità addebitata allo [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle carenze nell’ambito della “policy” per la determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione per l’operazione di aumento del capitale sociale. Il ricorrente, infatti, non avrebbe partecipato alla formulazione dei caratteri essenziali della policy, né sarebbe stato coinvolto nel processo di definizione dei metodi valutativi e dell’articolazione del procedimento ivi contenuti. Inoltre, lo stesso, avrebbe fatto ragionevole affidamento sull’adeguatezza della “policy” sia a fronte dell’assenza di segnali d’allarme al riguardo, sia dei pareri favorevoli espressi dal [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è darigettare. Ancora una volta trattasi di un’astratta congetturazione alternativa, che contrasta con i doveri degli amministratori sinteticamente prima illustrati. Quanto allo specifico, cioè alla congruità di fissazione del prezzo delle azioni, questa Corte ha di recente chiarito riguardo di altra vicenda di dissoluzione bancaria quanto segue, che val la pena qui riprendere: Esclusa l’ammissibilità dell’invocato sindacato sulla motivazione di merito, in presenza di assetto motivazionale compiuto e pienamente intellegibile, la diligenza doverosa di chi ricopre ruolo di governo dell’impresa, ancor più se complessa e involgente interessi sensibili per una vasta platea di risparmiatori e avuto riguardo al generale assetto del settore creditizio, in presenza di una importante e delicata operazione riguardante l’azionariato, deve indurre a misurare le risultanze di un, pur autorevole, parere, a confrontare questo con le evidenze concrete, attraverso vaglio effettivo e penetrante, così da scongiurare il rischio di sovrastima (Cass. n. 11570/2025). 11. Con l’ottavo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 co. 1 TUF in relazione alla quinta violazione (art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ.). La Corte d’appello , secondo lo [OSCURATO:PERSONA], non av eva tenuto in debita considerazione la circostanza che costui, quale consigliere privo di poteri esecutivi, non era in possesso di alcuna informazione concernente le iniziative illecite avviate – a detta della stessa Autorità –dalle funzioni operative segretamente e in violazione delle procedure interne Inoltre, la decisione si poneva in contrasto con l’esito del procedimento n. 46239/2016 avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] e IPO per la violazione dell’art. 95 co. 1 TUF, il quale pur essendo sorretto dalle medesime circostanze di fatto, si è concluso con una piena archiviazione nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA], avendo accertato l’Autorità che non sussistono elementi idonei a comprovare la conoscenza o conoscibilità da parte del Consiglio di Amministrazione di tali attività abusive poste in essere dalle funzioni operative Il motivo non è fondato. Ancora una volta viene inammissibilmente perorata una ricostruzione alternativa in ordine all’apprezzamento e al contenuto delle comunicazioni alla Consob. Laddove, ancora una volta anche qui, siinsiste nell’attribuire la responsabilità ad altri, negando la propria, non possono che valere gli argomenti già svolti a confutazione degli altri motivi fondati sul presupposto non condivisibile che, acclarata la responsabilità di determinate strutture e funzioni della Banca, il consigliere d’amministrazione, per ciò solo, debba andare esente da responsabilità, pur non essendosi attivato per contrastare gli effetti nefasti di scelte operative “contra legem”. 12. Infine, con il nono motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 194-sexies TUF e 131 bis cod. pen. (art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ.), per aver la Corte d’appello respinto il motivo di opposizione con cui era stato chiesto l’annullamento della sanzione applicata nei confronti dell’odierno esponente per la mancanza dell’elemento dell’offensività della condotta. Il motivo, del tutto ingiustificatamente apodittico sulla pretesa assoluta mancanza di pregiudizio, evoca norma del TUF che si riferisce a ben altre condotte. Peraltro, ed emblematicamente, al contrario del congetturato asserto, l’insieme delle condotte di “ mala gestio ” portarono al crac della Banca, con gravi ripercussioni ai danni di una vasta platea d’ignari risparmiatori. 13. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore della controricorrente. 14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del g