CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29489/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘)* R.G.N. 10954/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., sono inammissibili in quanto manifestamente infondati; Considerato, invero, che, quanto al motivo afferente all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., la Corte d'appello, con motivazione logica ed esaustiva, ha ritenuto pienamente integrato il reato, essendo stato accertato come il ricorrente avesse strattonato l'agente di polizia penitenziaria intervenuto per bloccare l'aggressione del predetto nei confronti di un altro detenuto (cfr. sentenza impugnata, pag. 4); Ritenuto che anche il secondo motivo, afferente all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, risultando la motivazione sul punto - che ha valorizzato i precedenti del ricorrente e le gravi modalità della condotta - logica e immune da vizi sindacabili in sede di legittimità; Ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso