CassazionesentenzaSezione UDecisione del 27 ottobre 2025
Cassazione n. 28476/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 14531-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’Ufficio in Roma, via Baiamonti, n. 25; - controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] REGIONE TOSCANA; - intimato - avverso la sentenza della Corte dei conti, Seconda Sezione Giurisdizionale d’appello, n. 310/2024, depositata il 31 dicembre 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata ai ricorrenti in data 27 agosto 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrenti abbiano chiesto la decisione del ricorso; F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 14531/2025 Numero sezionale 84/2025 Numero di raccolta generale 28476/2025 ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. Data pubblicazione 27/10/2025 proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, essendo parte soltanto in senso formale; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, 27 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1